Trib. Benevento, sentenza 14/01/2025, n. 3
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
Proc. N. 7-2/2024 RGPU
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Benevento riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa Maria Letizia D'Orsi Presidente rel. dott.ssa Vincenzina Andricciola Giudice dott. Vincenzo Landolfi Giudice
Nel procedimento unitario avente ad oggetto:
Domanda di apertura della liquidazione giudiziale proposta da
IPI FINANCE S.p.A. con sede legale in Milano, alla Via Montenapoleone, n. 8, P. I. 02615190648, portante il n. PU 7-1/2024 nei confronti di:
I TRE FRATELLI S.R.L., con sede legale in Durazzano, Via San Nicola Mazzola, 26, P.I. 01508090626;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Premesso in fatto che IPI FINANCE S.p.A. con sede legale in Milano, alla Via Montenapoleone, n. 8, P. I. 02615190648, ha chiesto l'apertura della liquidazione giudiziale della suddetta società, sul presupposto dell'omesso pagamento di crediti derivanti da fornitura di energia elettrica/gas naturale, per un importo complessivo di € 24.992,86 denunciandone l'insolvenza;
rilevato che nel procedimento si è costituita la società debitrice che si è opposta alle istanze, deducendo il possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2, comma1, lett. d CCII e quindi la insussistenza del necessario requisito soggettivo per l'apertura della liquidazione giudiziale invocata in suo danno ;
rilevato che alla prima udienza l'istante ha chiesto, in via subordinata, l'apertura della liquidazione controllata;
dato atto della contestazione formulata in merito all'ammissibilità e fondatezza della domanda subordinata formulata dalla ricorrente all'udienza fissata per la comparizione ex art 40 CCII;
considerato in proposito ed in via preliminare, che deve darsi seguito all'orientamento giurisprudenziale di merito, a mente del quale è ammissibile la proposizione, alla prima udienza, della domanda di apertura della liquidazione controllata in via subordinata rispetto alla domanda principale di apertura della liquidazione giudiziale. Ed invero, “-) tale proposizione equivale ad una modificazione della domanda iniziale, tenuto conto della nozione di emendatio libelli ormai recepita dalla giurisprudenza di legittimità (v. Cass. SU n.12310/15 e n. 22404/18) con riferimento al rito ordinario e valevole anche per il procedimento unitario, quale giudizio a cognizione piena, in difetto di norme che vietino detta modificazione;
-) d'altra parte, l'ammissione di una siffatta modificazione della domanda risponde alla garanzia dell'effettività del diritto di difesa (poiché garantisce alla parte ricorrente una possibilità di reazione
-) lo sbarramento processuale per questa modificazione deve essere individuato proprio nella prima udienza, come si desume dall'art. 40, comma 10, CCII, che, pur regolando la difesa del resistente,