Trib. Bergamo, sentenza 02/01/2025, n. 2
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Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A Sent. N.
Cron. N. I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Rep. N. Il Tribunale di Bergamo, Sezione Quarta civile, nella persona del
Giudice unico dott.ssa Laura Brambilla R. Gen. N. 2135/2023
Camp. Civ. N.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 2135/2023 Ruolo Generale promossa
D A
AG SGR S.p.a. (C.F. 01653630564 e P. IVA 01527180382), in
OGGETTO: persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa
dall'Avv.to CAMPIDOGLIO GIOVANNI, dall'Avv.to CONSO ANDREA Intermediazione
mobiliare(fondi di e dall'Avvocato FEDERICO PANDISCIA per procura in atti
invest., gestione ATTRICE
risparmio, etc) c o n t r o
OL GL (C.F. [...]) e TO AV
(C.F. [...]), entrambi rappresentati e difesi dall'Avv.to
BRAMBILLA PISONI ALESSANDRO per procura in atti
RESISTENTI
In punto: Intermediazione mobiliare(fondi di invest., gestione risparmio,
etc)
CONCLUSIONI
Della ricorrente
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“Voglia il Tribunale di Bergamo Ill.mo, respinta ogni diversa domanda
ed eccezione ed emessa ogni opportuna pronuncia e declaratoria, così giudicare:
1. accertare e dichiarare la piena correttezza della condotta della
ricorrente IT SGR S.p.A. in relazione ai fatti per cui è causa e l'inesistenza di
qualsivoglia credito dei Signori GL FO e OT CU, a titolo risarcitorio,
indennitario o altro, stante l'infondatezza e la mancanza di prova delle loro
pretese, mandando esente la ricorrente da qualsivoglia addebito o responsabilità,
per le ragioni in atti e, comunque, con la migliore statuizione;
2. per l'effetto, respingere tutte le domande, eccezioni ed istanze (anche
istruttorie) formulate dai Signori GL FO e OT CU nei confronti della
ricorrente IT SGR S.p.A., in quanto infondate in fatto ed in diritto e,
comunque, non provate, per i motivi esposti in atti ovvero con la migliore
statuizione;
3. in ogni caso, condannare i Signori GL FO e OT CU, in
via tra di loro solidale, alternativa o pro quota, a rifondere alla ricorrente le
spese ed i compensi del presente giudizio, oltre agli accessori di legge.”
Dei resistenti
“Piaccia al Giudice Ill.mo, respinta ogni contraria istanza eccezione e
deduzione
Nel merito
Respingere ogni domanda della ricorrente in quanto infondata in fatto e
diritto.
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In via riconvenzionale
Previo accertamento della responsabilità di IT SGR S.p.a. per i
danni causati alla Sig.ra GL FO per l'indebita diminuzione del valore delle
loro quote, condannare IT SGR S.p.a. a corrispondere alla Sig.ra GL
FO, a titolo di risarcimento del danno subito a causa dell'inadempimento
della ricorrente agli obblighi di gestione diligente del Fondo Europa Immobiliare
N. 1, l'importo di € 160.615,45 (determinato moltiplicando l'importo di €
120,4476 per il numero di 1.375 - le quote possedute) o quel diverso importo
maggiore o minore che verrà determinato quale di giustizia in corso di causa.
Previo accertamento della responsabilità di IT SGR S.p.a. per i
danni causati al Sig. OT CU per l'indebita diminuzione del valore delle sue
quote, condannare IT SGR S.p.a. a corrispondere al Sig. OT CU, a
titolo di risarcimento del danno subito a causa dell'inadempimento della
ricorrente agli obblighi di gestione diligente del Fondo Europa Immobiliare N. 1,
l'importo di € 18.308,04 (determinato moltiplicando l'importo di € 120,4476 per il
numero di 152 - le quote possedute) o quel diverso importo maggiore o minore
che verrà determinato quale di giustizia in corso di causa.
Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, oltre agli
accessori di legge.
Si chiede ammettersi CTU contabile al fine di determinare se gli
eventuali oneri derivanti dalla transazione intercorsa tra IT SGR S.p.a. con
CO.GE.FER S.r.l. e con i signori AD AL ed EL CA siano stati
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posti a carico del Fondo Europa Immobiliare N. 1 ed, in caso di risposta
affermativa al quesito, determinare quanto tale transazione abbia inciso sul
valore delle singole quote detenute dagli investitori.
In caso di non creduta contestazione in merito alla riferibilità delle
Decisioni dell'Arbitro per le Controversie Finanziarie n. 3773 del 18 maggio
2021 e n. 4913 dell'11 gennaio 2022, ammettersi interrogatorio di parte
ricorrente nella persona del legale rappresentante pro tempore sui seguenti
capitoli di prova:
1) “Vero che la Decisione dell'Arbitro per le Controversie Finanziarie
n. 3773 del 18 maggio 2021 vedeva quale parte riferita all'intermediario IT
SGR S.p.a.”.
2) “Vero che la Decisione dell'Arbitro per le Controversie Finanziarie
n. 4913 dell'11 gennaio 2022 vedeva quale parte riferita all'intermediario IT
SGR S.p.a.”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 281 undecies c.p.c. depositato in data 10 marzo
2023 IT SGR S.p.a., premettendo di aver gestito il fondo comune di
investimento immobiliare di tipo chiuso “Europa Immobiliare n. 1” e di
aver ricevuto da GL FO e da OT CU richieste risarcitorie,
rispettivamente di euro 165.615,45 e di euro 18.308,04, quali minusvalenze
registrate sulle loro quote del fondo, ha adito l'intestato Tribunale al fine di
sentir accertare la correttezza del proprio operato nella liquidazione del
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fondo e l'inesistenza di alcuna responsabilità risarcitoria nei confronti dei
quotisti FO e CU.
Costituendosi in giudizio GL FO e OT CU hanno
preliminarmente eccepito l'improcedibilità della domanda per mancato
esperimento della procedura di mediazione obbligatoria, con richiesta di
fissazione di nuova udienza ai sensi dell'art 5, comma 1 bis, d.lgs. 28/2010;
nel merito