Trib. Milano, sentenza 28/05/2024, n. 2704
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MILANO
Sezione Lavoro
In composizione monocratica, in persona del giudice del lavoro, dott.ssa Rossella Chirieleison, ha emesso la seguente
Sentenza nella controversia di primo grado iscritta al n. RG 1291/2024, pendente tra
, rappresentata e difesa dagli avv.ti Emanuele Di Maula e Parte_1
Gabriele Sabbiadini ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Caulonia, Via Brooklyn 3, come da delega allegata al ricorso introduttivo ricorrente
e
, in persona del , Controparte_1 Controparte_2
l' in persona del Direttore in carica, Controparte_3
l' irigente in carica, rappresentati e Controparte_4 difesi dall'avv. Francesco Serafino, domiciliati in , Via Soderini, 24 CP_4
convenuti
Oggetto: carta docente
Conclusioni:
Per la parte ricorrente: accertare e dichiarare il diritto della ricorrente ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la Carte elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente di cui all'art. 1, Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022 e 2022-2023 e, conseguentemente, condannare i , in persona del Controparte_1
al riconoscimento del beneficio stesso, così come previsto e disciplinato CP_5 tiva in favore dei docenti a tempo indeterminato, per i suddetti anni scolastici, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla scadenza al saldo;
IN VIA SUBORDINATA salvo gravame, accertare e dichiarare c nto del danno per equivalente e condannare i , in Controparte_1 persona de al pagamento della somma di €2.500,00 - o di quella minore CP_5
1
o maggiore ritenuta di giustizia - a titolo di risarcimento del danno, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla scadenza al saldo.
IN OGNI CASO con vittoria di spese e compensi di lite, da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori che si dichiarano antistatari.
Per la parte convenuta:
IN VIA PRELIMINARE,
DICHIARARE l'intervenuta prescrizione quinquennale del diritto a percepire somme per a.s. 2018/2019 per omessa richiesta entro il termine.
IN VIA PRINCIPALE, RIGETTARE il ricorso perché infondato in fatto e in diritto per i motivi tutti dedotti in narrativa.
RIGETTARE il ricorso per omissione dell'onere probatorio relativamente alle spese sostenute.
RIGETTARE la richiesta per a.s. 2022/2023 in quanto già riconosciuto per legge.
CONDANNARE parte ricorrente alla rifusione delle spese del presente giudizio a favore del funzionario delegato ex comma 42, art. 4 della L. 12.11.2011 n. 183 (legge di stabilità 2012) nella misura corrispondente alla tariffa vigente per gli avvocati detratto il 20% degli onorari di avvocato ivi previsti.
Svolgimento del processo
La signora ha convenuto in giudizio le amministrazioni Parte_1 resistenti, deducendo: - di avere prestato servizio alle dipendenze del
[...]
quale docente in forza di plurimi contratti annuali o fino al termine delle Controparte_1 che a partire, per quanto di interesse, dall'anno scolastico 2018-2019;
- di non aver fruito del beneficio della c.d. Carta Docente previsto dalla legge n. 107/2015;
- di avere svolto mansioni identiche rispetto al personale di ruolo;
- di averne diritto, quale docente precario, sulla base del principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell'Accordo Quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE.
Tanto premesso, la ricorrente ha concluso come sopra riportato.
Si sono costituite le amministrazioni resistenti, chiedendo il rigetto del ricorso.
All'udienza odierna la causa è decisa come segue.
Motivi della decisione
Il ricorso è fondato e merita accoglimento nei limiti che di seguito si espongono.
1. L'art. 1, comma 121, L. n. 107 del 13/7/2015 dispone che: “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti
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accreditati presso i , a corsi di Controparte_6 laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile.”
In attuazione di tale legge, il DPCM n. 32313 del 23/9/2015 e il successivo DPCM del 28/11/2016 hanno ribadito che i soli destinatari della disciplina della Carta del docente sono i docenti di ruolo a tempo indeterminato.
2. Sulla questione oggetto di causa si è pronunciata la Corte di Giustizia Europea che, con ordinanza della VI Sezione del 18 maggio 2022 resa nella causa c 450/2, ha statuito che il comma 121 della legge 107 del 2015, nella parte in cui non attribuisce il bonus di € 500,00 al personale a termine, contrasti con la clausola 4 dell'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato (recepito con Direttiva 1999/70/CE) nei seguenti termini: «La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del
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