Trib. Firenze, sentenza 11/02/2025, n. 208
TRIB Firenze
Sentenza
11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
Testo completo
Reg. gen. Sez. Lav. N. 3190/2023
Repubblica Italiana In nome del popolo italiano
in persona del dott. Carlo Chiriaco, in funzione di Giudice monocratico del lavoro, dato atto del deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, in sostituzione dell'udienza del 16/01/2025, ha pronunciato, ex art. 127ter c.p.c., la seguente nella controversia in materia di lavoro in primo grado iscritta al n. 3190 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2023 vertente
TRA
DA DD (c.f. [...]) rappresentata e difesa come in atti dall'Avv. MISSINEO NATALE LUIGI ALESSANDRO, con domicilio eletto PIAZZA GIUSEPPE MAZZINI 28 -LAMEZIA TERME
RICORRENTE
E
MIM - MINISTERO ISTRUZIONE E DEL MERITO ( c.f. 80185250588), - UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA TOSCANA ( c.f. 80022410486), - UFFICIO SCOLASTICO PROINALE AT DI FIRENZE ( c.f. 80022487932), - LICEO SCIENTIFICO AR DA IN ( c.f. 80022370482),
RESISTENTI CONTUMACI
Oggetto: pubblico impiego- scuola – graduatorie – inserimento e/o aggiornamento – personale ATA – servizio militare o civile sostitutivo – punteggi differenziati - Conclusioni: parte ricorrente ha chiesto di accertare e dichiarare il diritto della ricorrente al riconoscimento di punti sei per il servizio civile svolto nel periodo indicato in premessa, ai fini della collocazione nelle graduatorie di circolo e di istituto del personale ATA di terza fascia, pubblicate dall'Istituto scolastico in epigrafe, valide per il triennio 2021/2024 e quindi attribuirle punti 16,80 (11,40+6-0,6) per il profilo di assistente amministrativo, punti 15,80 (10,40+6-0,6) per il profilo di assistente tecnico e punti 19,30 (13,90+6-0,6) per il profilo di collaboratore scolastico o quei diversi punteggi ritenuti corretti;
-accogliere la domanda proposta e, per l'effetto, accertare e dichiarare il diritto della ricorrente al riconoscimento di punti sei per il servizio civile svolto nel periodo indicato in premessa, ai fini della collocazione nelle graduatorie del personale ATA 24 mesi, pubblicate dall'USP di Firenze, valide per il triennio 2021/2024 e quindi attribuirle punti 21,50 (11,40+6- 0,6); -per l'effetto condannare il Ministero dell'Istruzione e del Merito e comunque tutti i resistenti, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., all'attribuzione dei suddetti punteggi e alla correzione delle graduatorie di circolo e di istituto per il personale ATA di terza fascia e ATA 24 mesi, di prima fascia, pubblicati dai resistenti;
-in ogni caso, adottare tutti i provvedimenti ritenuti più idonei ed opportuni a tutela della posizione e del diritto soggettivo della ricorrente. Con vittoria di spese e competenze di lite da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Tribunale di Firenze
___________________
1. - Con ricorso depositato in data 08/11/2023 CA LE ha premesso di avere presentato, tramite il portale telematico predisposto dal Ministero dell'Istruzione, domanda di inserimento ai fini della costituzione delle graduatorie, per il triennio 2021/2024 del “Personale Amministrativo, Tecnico e Ausiliario”, per l'ambito territoriale di Firenze, richiedendo la valutazione del punteggio maturato per lo svolgimento del servizio civile svolto dal 13/3/2018 al 12/3/2019; che l'Ufficio scolastico di Firenze provvedeva all'inserimento del ricorrente all'interno delle rispettive graduatorie, attribuendogli un punteggio che non teneva in considerazione appieno il servizio civile svolto, non in costanza di nomina, valutandolo solo 0,6 punti, in corrispondenza a quanto disposto dai D.M. n. 235/2014 e successivi, quali il D.M. 640/2017 e il D.M. 50/2021 ( in forza dei quali è attribuito un punteggio di 0,6 punti per ogni anno di servizio militare di leva svolto non in costanza di nomina - considerandolo come servizio generico svolto presso Amministrazione statale- e 6 punti per ogni anno di servizio militare di leva svolto in costanza di nomina); che tali disposizioni regolamentari si ponevano in contrasto con le norme primarie di cui all'art. 485, comma 7 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, dell'art. 20 della legge 24 dicembre 1986. n. 958 e in violazione dell'art. 52 della Costituzione, in ragione del principio secondo il quale l'adempimento del servizio militare di leva non può pregiudicare la posizione di lavoro del cittadino, intesa come status del quale l'anzianità costituisce elemento integrativo;
che, pertanto, il punteggio attribuitogli era errato e ingiusto, dovendogli correttamente riconoscere i punteggi segnatamente riportati nelle conclusioni in atti;
tanto premesso chiedeva all'adito giudice che gli fosse riconosciuto il corretto punteggio nei suddetti termini con conseguente inserimento nella graduatoria di ambito nella posizione derivante dal punteggio così corretto;
il tutto come da conclusioni in atti.
2. - il Ministero dell'Istruzione e del Merito, ritualmente citato è rimasto contumace unitamente agli uffici periferici pure evocati in giudizio.
La causa, istruita in via documentale, è stata decisa a seguito del deposito delle note di trattazione scritta ex art. 127ter c.p.c.
3. - La presente controversia deve essere decisa sulla base della motivazione già resa in analoghi giudizi e che qui si si chiama ex art. 118 disp. att. c.p.c., secondo cui la pretesa avanzata dal ricorrente e cioè il diritto alla piena equiparazione tra
Repubblica Italiana In nome del popolo italiano
in persona del dott. Carlo Chiriaco, in funzione di Giudice monocratico del lavoro, dato atto del deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, in sostituzione dell'udienza del 16/01/2025, ha pronunciato, ex art. 127ter c.p.c., la seguente nella controversia in materia di lavoro in primo grado iscritta al n. 3190 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2023 vertente
TRA
DA DD (c.f. [...]) rappresentata e difesa come in atti dall'Avv. MISSINEO NATALE LUIGI ALESSANDRO, con domicilio eletto PIAZZA GIUSEPPE MAZZINI 28 -LAMEZIA TERME
RICORRENTE
E
MIM - MINISTERO ISTRUZIONE E DEL MERITO ( c.f. 80185250588), - UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA TOSCANA ( c.f. 80022410486), - UFFICIO SCOLASTICO PROINALE AT DI FIRENZE ( c.f. 80022487932), - LICEO SCIENTIFICO AR DA IN ( c.f. 80022370482),
RESISTENTI CONTUMACI
Oggetto: pubblico impiego- scuola – graduatorie – inserimento e/o aggiornamento – personale ATA – servizio militare o civile sostitutivo – punteggi differenziati - Conclusioni: parte ricorrente ha chiesto di accertare e dichiarare il diritto della ricorrente al riconoscimento di punti sei per il servizio civile svolto nel periodo indicato in premessa, ai fini della collocazione nelle graduatorie di circolo e di istituto del personale ATA di terza fascia, pubblicate dall'Istituto scolastico in epigrafe, valide per il triennio 2021/2024 e quindi attribuirle punti 16,80 (11,40+6-0,6) per il profilo di assistente amministrativo, punti 15,80 (10,40+6-0,6) per il profilo di assistente tecnico e punti 19,30 (13,90+6-0,6) per il profilo di collaboratore scolastico o quei diversi punteggi ritenuti corretti;
-accogliere la domanda proposta e, per l'effetto, accertare e dichiarare il diritto della ricorrente al riconoscimento di punti sei per il servizio civile svolto nel periodo indicato in premessa, ai fini della collocazione nelle graduatorie del personale ATA 24 mesi, pubblicate dall'USP di Firenze, valide per il triennio 2021/2024 e quindi attribuirle punti 21,50 (11,40+6- 0,6); -per l'effetto condannare il Ministero dell'Istruzione e del Merito e comunque tutti i resistenti, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., all'attribuzione dei suddetti punteggi e alla correzione delle graduatorie di circolo e di istituto per il personale ATA di terza fascia e ATA 24 mesi, di prima fascia, pubblicati dai resistenti;
-in ogni caso, adottare tutti i provvedimenti ritenuti più idonei ed opportuni a tutela della posizione e del diritto soggettivo della ricorrente. Con vittoria di spese e competenze di lite da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Tribunale di Firenze
___________________
1. - Con ricorso depositato in data 08/11/2023 CA LE ha premesso di avere presentato, tramite il portale telematico predisposto dal Ministero dell'Istruzione, domanda di inserimento ai fini della costituzione delle graduatorie, per il triennio 2021/2024 del “Personale Amministrativo, Tecnico e Ausiliario”, per l'ambito territoriale di Firenze, richiedendo la valutazione del punteggio maturato per lo svolgimento del servizio civile svolto dal 13/3/2018 al 12/3/2019; che l'Ufficio scolastico di Firenze provvedeva all'inserimento del ricorrente all'interno delle rispettive graduatorie, attribuendogli un punteggio che non teneva in considerazione appieno il servizio civile svolto, non in costanza di nomina, valutandolo solo 0,6 punti, in corrispondenza a quanto disposto dai D.M. n. 235/2014 e successivi, quali il D.M. 640/2017 e il D.M. 50/2021 ( in forza dei quali è attribuito un punteggio di 0,6 punti per ogni anno di servizio militare di leva svolto non in costanza di nomina - considerandolo come servizio generico svolto presso Amministrazione statale- e 6 punti per ogni anno di servizio militare di leva svolto in costanza di nomina); che tali disposizioni regolamentari si ponevano in contrasto con le norme primarie di cui all'art. 485, comma 7 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, dell'art. 20 della legge 24 dicembre 1986. n. 958 e in violazione dell'art. 52 della Costituzione, in ragione del principio secondo il quale l'adempimento del servizio militare di leva non può pregiudicare la posizione di lavoro del cittadino, intesa come status del quale l'anzianità costituisce elemento integrativo;
che, pertanto, il punteggio attribuitogli era errato e ingiusto, dovendogli correttamente riconoscere i punteggi segnatamente riportati nelle conclusioni in atti;
tanto premesso chiedeva all'adito giudice che gli fosse riconosciuto il corretto punteggio nei suddetti termini con conseguente inserimento nella graduatoria di ambito nella posizione derivante dal punteggio così corretto;
il tutto come da conclusioni in atti.
2. - il Ministero dell'Istruzione e del Merito, ritualmente citato è rimasto contumace unitamente agli uffici periferici pure evocati in giudizio.
La causa, istruita in via documentale, è stata decisa a seguito del deposito delle note di trattazione scritta ex art. 127ter c.p.c.
3. - La presente controversia deve essere decisa sulla base della motivazione già resa in analoghi giudizi e che qui si si chiama ex art. 118 disp. att. c.p.c., secondo cui la pretesa avanzata dal ricorrente e cioè il diritto alla piena equiparazione tra
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