Trib. Firenze, sentenza 04/12/2024, n. 1345
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Testo completo
N. R.G. 1321/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Anita Maria Brigida Davia ha pronunciato. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1321/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1 BOLOGNA GINEVRA CHIARA e dell'avv. BRONZETTI MARIA ELISABETTA ( PIAZZA FELICE GUGLIELMI 14 01014 MONTALTO DI CASTRO;
, C.F._2 elettivamente domiciliato in VIA GIACOMO ANTONINI 20 20141 MILANOpresso il difensore avv.
BOLOGNA GINEVRA CHIARA
Parte ricorrente contro
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1 contumace
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 414 c.p.c., depositato il giorno 17 aprile 2024 e notificato il giorno 24 aprile 2024, citava in giudizio il Parte_1 [...]
allegando di aver prestato servizio alle dipendenze del Controparte_2
convenuto in virtù della stipula di un contratto a tempo determinato CP_1
nell'anno scolastico 2023/2024 svolgendo mansioni del tutto identiche a quelle proprie dei docenti assunti a tempo indeterminato, ma senza ricevere ( a differenza dei suddetti colleghi) la somma annua di euro 500,00, vincolata all'acquisto di beni e servizi formativi finalizzati allo sviluppo delle competenze professionali ( la c.d. Carta elettronica del docente) prevista dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015.
Allegando la natura discriminatoria del mancato riconoscimento, concludeva chiedendo la condanna dell'amministrazione al contributo alla formazione prevista e riconosciuta dall'art. 1, comma 121, L. 107/2015.
1
La causa è stata decisa a seguito di udienza ex art 420 cpc svoltasi nelle forme di cui all'art. 127 ter cpc.
Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia del convenuto, CP_1
ritualmente citato e non costituitosi.
***
La Carta elettronica del docente è stata istituita dalla legge n. 107 del 2015, che all'art 1 comma 121 ha previsto che la suddetta carta “dell'importo nominale di euro
500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione
a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il [ ], a corsi di laurea, di laurea magistrale, CP_1
specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124». E' stato inoltre precisato che la somma oggetto