Trib. Milano, sentenza 04/12/2024, n. 2127
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
N. R.G. 10271/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa M.Laura Amato Presidente, Rel.Est.
Dott.ssa Fulvia De Luca Giudice
Dott. ssa Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data da
1) Parte_1 nata a [...], il giorno 08.03.1984 cittadina: italiana
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Alessandro Casale presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2 nato a [...], il giorno 05.11.1982 cittadino: italiano
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Alessandro Casale presso il quale ha eletto domicilio telematico
con i seguenti figli: SO Di SC, C.F. , nato a [...], il C.F._3
18.09.2017, cittadino italiano
FATTO
Le parti, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data
20.09.2024, contenente l'indicazione delle loro condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio alle seguenti condizioni:
a) Affidamento e collocamento del minore:
• a tutela dell'equilibrio psico-fisico del piccolo SO, nonché, col fine di garantirne la massima stabilità, si opta per il regime di affidamento condiviso con collocamento prevalente presso la madre, nell'abitazione sita in Via Guicciardi Diego n. 10, in Milano (MI), con residenza anagrafica presso la stessa;
• allo scopo di evitare turbative nello sviluppo educativo del figlio e tutelare il diritto alla bigenitorialità, in ossequio ai dettami della recente Riforma Cartabia, orientata a garantire una convergenza genitoriale sul progetto educativo della prole, ai sensi dell'art. 473 bis 12 c.p.c., si produce il cd. "Piano genitoriale", strumento "fotografia" della situazione familiare esistente al momento del sopraggiungere della crisi e, al contempo, piano per la gestione dei minori successivamente alla cessazione della convivenza tra i genitori, con sintetica e chiara indicazione della routine settimanale e del riparto delle vacanze estive e delle festività (doc. 11 Piano genitoriale);
• per utilità, si riportano qui di seguito le modalità preferite:
• fine settimana alternati: il padre trascorrerà con SO dal venerdì pomeriggio alle ore 17.00 sino alla domenica sera alle ore 19.00;
• durante la settimana, il IG. trascorrerà un giorno infrasettimanale con il figlio, Parte_2 concordato nel mercoledì, con prelevamento da scuola alle ore 15.30, accompagnamento alle attività pomeridiane e riaccompagnamento presso l'abitazione familiare entro le ore 20.30;
• durante le vacanze estive, il figlio potrà trascorrere n. 2 (due) settimane consecutive con ciascun genitore ed una settimana eventuale non consecutiva con ciascuno dei due genitori previo accordo tra gli stessi. Il periodo di vacanza con il minore, la località ed i recapiti verranno comunicati reciprocamente ogni anno entro il 31 marzo;
• durante le vacanze natalizie della durata di 15 giorni, il figlio trascorrerà una settimana con il padre ed una con la madre alternandosi di anno in anno i periodi intercorrenti tra la mattina del 24 dicembre al primo pomeriggio del 31 dicembre sino alla sera del 7 gennaio;
• il periodo delle vacanze pasquali verrà trascorso senza essere suddiviso, alternativamente di anno in anno con ciascun genitore.
b) Mantenimento:
• circa il mantenimento del minore, oltre al riconoscimento dell'assegno unico in esclusivo favore della madre, il IG. verserà a titolo di contributo, la somma di € 200,00= a mezzo bonifico bancario Parte_2 sul conto corrente intestato alla IG.ra di cui alle coordinate IBAN Pt_1
[...], che dovrà essere corrisposto entro il giorno 10 di ogni mese, con rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT;
• oltre ciò, attesi i bisogni educativi speciali di SO, per cui è stato vivamente consigliato un percorso scolastico-educativo privato, i ricorrenti concordano che:
• relativamente alle spese scolastiche: SO sta attualmente frequentando il quarto anno di asilo presso la Scuola dell'infanzia con supporto dell'insegnante di sostegno. Per l'istruzione è Persona_1 previsto il pagamento di una retta annuale di euro 3.990,00= (che i genitori hanno già corrisposto al 50% cadauno) e il costo per l'insegnante di sostegno per euro 9.000,00= che le parti hanno deciso di pagare attingendo al libretto postale intestato al minore, ossia quello sul quale viene versata l'indennità di accompagnamento;
• in continuità con il percorso educativo
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi