Trib. Modena, sentenza 10/12/2024, n. 670
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Testo completo
N. R.G. 3260/2024 VG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Riccardo Di Pasquale Presidente dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice dott. Eugenio Bolondi Relatore ed Estensore nel procedimento R.G. 3260 / 2024 VG avente a oggetto: regolamentazione congiunta di rapporti con prole nata al di fuori del matrimonio promosso da:
C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
MINUTOLO FRANCESCA,
e
C.F. , con il patrocinio dell'avv. CP_1 C.F._2
MINUTOLO FRANCESCA, con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO IN SEDE pronuncia la seguente
SENTENZA
Con ricorso congiunto depositato il 24/07/2024 e Parte_1 CP_1
hanno dato atto di aver avuto una relazione, ora interrotta, dalla
[...] quale sono nati i figli e in data 19/07/2012 e in data Per_1 Per_2 Per_3
12/01/2008 , riconosciuti da entrambi.
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Ciò premesso, i ricorrenti hanno chiesto congiuntamente al Tribunale di recepire
i seguenti accordi sulle modalità di affidamento della prole e sugli altri aspetti, anche economici, relativi alla gestione del minore:
“1) AFFIDAMENTO DEI FIGLI MINORI
Affidare i figli minori ad entrambi i genitori in regime condiviso, con collocamento prevalente presso la madre, con la quale continueranno ad abitare e ove manterranno la residenza anagrafica.
I genitori si impegnano a collaborare nella gestione dei figli e a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo dei figli con ciascuno di essi e, inoltre, a tutelare la figura materna e paterna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore dell'uno e dell'altra soprattutto alla presenza della prole.
I genitori eserciteranno di comune accordo la responsabilità genitoriale sui minori, tenendo conto delle loro capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni.
Concorderanno tutte le decisioni “straordinarie” e di maggiore interesse che riguarderanno l'educazione, l'istruzione, la serena crescita e la salute dei figli.
2) CALENDARIO ORDINARIO E FESTIVITA'
Quanto alle modalità di permanenza dei figli minori presso l'uno e l'altro, i genitori si regoleranno come segue.
I genitori dovranno avere rispetto degli impegni attuali e futuri, scolastici, parascolastici, di salute e sportivi dei figli, per un loro diritto ad un ordinato e sereno programma di vita.
In considerazione del fatto che, il padre ha turni di lavoro alternati dalle 6.00 alle
14.00 ovvero dalle 14.00 alle 22.00, terrà con sé i figli:
– Quando il padre avrà il turno di lavoro alla mattina (6.00 – 14.00), quest'ultimo terrà i figli il week-end, dal venerdì pomeriggio, allorquando il padre preleverà i figli presso l'attività sportiva, all'orario di fine allenamento o
l'abitazione materna, indicativamente alle ore 18.00 e li terrà con sè sino al lunedì mattina, quando il padre accompagnerà i figli a scuola;
– nelle settimane in cui i minori trascorreranno il week end con il padre,
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quest'ultimo preleverà i figli anche il martedì, presso l'abitazione materna ovvero quella dei nonni materni, indicativamente alle ore 18.00 e li terrà con sé per cena, per poi riportarli presso la madre alle ore 21.30;
– Quando il padre avrà il turno di lavoro al pomeriggio (14.00 – 22.00), avrà modo di vedere i figli il sabato e la domenica, quando collaborerà con la madre per
l'accompagnamento alle attività sportive/gare/tornei;
le cene e i pernottamenti saranno presso la madre.
Il genitore che avrà con sé i figli dovrà impegnarsi alla loro cura, alla loro igiene, agli accompagnamenti all'attività sportiva, alle feste di compleanno, dovrà verificare lo svolgimento dei compiti assegnati a scuola.
VACANZE SCOLASTICHE NATALIZIE: i figli trascorreranno il giorno del
Santo