Trib. Roma, sentenza 04/01/2025, n. 49

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Roma, sentenza 04/01/2025, n. 49
Giurisdizione : Trib. Roma
Numero : 49
Data del deposito : 4 gennaio 2025

Testo completo


TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott.ssa Renata Quartulli in funzione di giudice del lavoro all'udienza del 05/12/2024 svoltasi mediante deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter cpc ha pronunciato la seguente sentenza nella causa n.
4646 / 2024 tra
IC TI ( avv.PATTUMELLI DAMASO, DI BELLA
DANIELE)
e
INPS
FATTO E DIRITTO
La parte ricorrente in epigrafe, contestando le risultanze peritali del giudizio di accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis cpc. svoltosi inter partes, ha proposto domanda giudiziale per ottenere il riconoscimento del requisito sanitario ai fini dell'indennità di accompagnamento ( art 1 l 18/80 ) sin dalla data di presentazione dell'istanza amministrativa e per l'effetto la condanna dell”Inps al pagamento dei ratei maturati e maturandi con la decorrenza di legge, oltre accessori.
L' INPS è rimasto contumace.
Il ricorso è fondato.
Gli stati patologici riscontrati dal c.t.u. sono quelli descritti dettagliatamente nella relazione depositata agli atti.
Essi determinano, a giudizio del ctu,i requisiti (incapacità di compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita) per la concessione dell'indennità di accompagnamento ex art. 1 della legge 18/1980 dalla domanda amministrativa (20.12.2022) e per un intero biennio, con revisione alla scadenza.
Tali conclusioni sono pienamente condivisibili, in quanto l'indagine peritale è stata condotta con retti criteri tecnici ed appare immune da profili di censurabilità.
La domanda di condanna al pagamento dei ratei deve invece ritenersi inammissibile in questa sede . Sul punto la Cassazione ( sent. 6085/14) ha precisato che se : “una delle parti contesta le conclusioni
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