Trib. Modena, sentenza 02/12/2024, n. 629
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Testo completo
N. R.G. 2369/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Riccardo Di Pasquale Presidente relatore dott. Eleonora Ramacciotti Giudice dott. Susanna Zavaglia Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n. r.v. 2369/2024 promosso dai coniugi:
(c.f. , con il patrocinio dell'Avv. SARA BERTANI, Parte_1 C.F._1
(c.f. , con il patrocinio dell'Avv. PAOLO GUIDETTI Controparte_1 C.F._2
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale
- vista la domanda congiunta di scioglimento del matrimonio depositata dai coniugi predetti;
- rilevato che l'udienza è stata sostituita dal deposito di note scritte, come consentito dagli art.li 127 e
127 ter c.p.c.;
che le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare;
- visti gli atti e la documentazione allegata e, segnatamente, il verbale di separazione consensuale dei coniugi in data 7/10/2020, successivamente omologato dal
Tribunale di Modena con decreto n. 1935/2020 del 14/10/2020;
- viste le conclusioni del P.M., che chiede l'accoglimento del ricorso;
- atteso che sono trascorsi oltre sei mesi dalla comparizione dei coniugi ricorrenti avanti al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione e che, mancando ogni contraria eccezione di parte, la separazione si presume si sia protratta ininterrottamente (art. 3, comma 4 parte finale. L.
1.12.1970 n.
898);
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- atteso che non risulta intervenuta alcuna riconciliazione;
- considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
- ritenuta l'equità delle condizioni concordate modificate, di seguito trascritte:
“1. Confermare l'affidamento della figlia minore in modo condiviso a entrambi i genitori i Per_1
quali, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente mentre le decisioni di maggiore interesse relative alla sua istruzione, educazione, salute e alla scelta della residenza abituale dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle sue capacità, inclinazione naturale e aspirazioni;
2. Confermare l'assegnazione della casa familiare sita in Modena, via Giovanni Luvini n 7 int. 15, di proprietà del 50% di ciascun coniuge, alla SI.ra , che già vi abita unitamente ai figli Controparte_1
e presso la quale tutti hanno altresì fissato la residenza anagrafica e che manterranno inalterata;
3. Ciascun genitore, stante l'esistenza di prole minore, la sola figlia , si impegna e si obbliga a Per_1 comunicare a mantenersi reperibile nei confronti dell'altro, quotidianamente, a mezzo telefono, whatsapp o sms;
4. Porre a carico del SInor il quale si dichiara economicamente autosufficiente, un assegno Pt_1 divorzile in favore della SI.ra , come concordato con la stessa, pari ad € 50,00 Controparte_1
mensili da versarsi ogni mese, in via anticipata, entro e non oltre il giorno 18 di ogni mese di decorrenza dalla domanda. Si precisa che si intende il 18 come scadenza per l'effettivo accredito dell'importo statuito. Tale contributo è per legge soggetto a rivalutazione monetaria secondo gli indici
Istat;
5. Darsi atto che i la figlia frequenta la classe quinta presso la scuola elementare San Per_1
Geminiano di Modena e che il prossimo anno frequenterà la scuola media , mentre il Persona_2 figlio frequenta la classe quinta presso l'Istituto Tecnico Industriale Statale Enrico Fermi. Per_3
e , ad oggi non frequentano attività sportive e/o ricreative particolari ma entrambi i Per_3 Per_1 genitori si dichiarano d'accordo a permetterne la frequenza impegnandosi a non ostacolare eventuali attività sportive scelte dai figli. ha manifestato l'intenzione di iscriversi presso l'Università Per_3
di Modena presso la facoltà di Giurisprudenza;
6. I genitori, concordano di regolare in questo modo la reciproca frequentazione ed il tempo di permanenza con i figli: la minore trascorrerà con il padre un fine settimana ogni due dal Per_1
sabato pomeriggio alla domenica sera con impegno del padre di recuperarla dalla abitazione della madre e di riportarla presso di essa, ciò sempre salvo diverso accordo e salva poi la facoltà che il
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figlio , ottenuta la patente di guida e dotato di una autovettura, si rechi autonomamente a Per_3
far visita al padre accompagnando con sé la sorella ;
Per_1
7. Qualora in futuro il padre dovesse trasferire la propria residenza da a Modena, si CP_2
impegna ad accordarsi con la SI.ra e con i figli stessi, per integrare la Controparte_1
frequentazione del fine settimana con i figli anche con incontri infrasettimanali;
8. La figlia , eventualmente con il figlio in quanto già maggiorenne, trascorrerà il Per_1 Per_3
periodo festivo natalizio con il padre, ad anni alterni, dal 23/12 alle ore 19.30 circa sino al 31/12 alle ore 19.30 circa, quando verrà/verranno riaccompagnati c/o la mamma, con la quale rimarrà/rimarranno sino al 6 gennaio compreso. L'anno seguente la figlia ed eventualmente il Per_1
figlio , rimarrà/rimarranno con e presso la madre dal 23/12 al 31/12 con le stesse modalità Per_3
e con il padre per il restante periodo sino al 6 gennaio e così via alternando di anno in anno i periodi tra i due genitori. Nel periodo festivo pasquale i figli rimarranno ad anni alterni con il padre dal sabato mattina ad ore 9.00 sino al giorno di Pasquetta compreso, con