Trib. Ancona, sentenza 05/11/2024, n. 602
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Testo completo
N. R.G. 490/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
Giudice del Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Ancona, in persona del Giudice del Lavoro A D S, viste le note depositate dalle parti ai sensi dell'art.127 ter cpc, ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.490/24 RG Lav.
TRA
- , cod. fisc. Parte_1 C.F._1
- cod. fisc. , Parte_2 C.F._2
- , cod. fisc. Parte_3 C.F._3
- , cod. fisc. Parte_4 C.F._4
- , cod. fisc. , Parte_5 C.F._5
- , cod. fisc. , Parte_6 C.F._6
- , cod. fisc. , Parte_7 C.F._7
- , cod. fisc. , Parte_8 C.F._8
- , cod. fisc. , Parte_9 C.F._9
- , cod. fisc. , Parte_10 C.F._10
rappresentati dall'avv. E. Bonciani
TRENITALIA spa
rappresentata dagli avv.ti V. Cosentino e O. Di Girolamo pagina 1 di 12
e
CP_1
rappresentato dagli avv.ti F. Flori, A. Cimmino, S. Mazzaferri e S. Mariotti
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. I lavoratori chiedono la differenza tra quanto percepito e quanto maturato, durante tutto il rapporto di lavoro, a titolo di retribuzione riferita alle ferie: lamentando la illegittimità della disciplina collettiva, in base alla quale il datore di lavoro non vi ha incluso alcune voci variabili, ovvero non l'ha erogata in misura pari alla
«retribuzione media giornaliera», «percepita nei precedenti periodi di lavoro».
2. La domanda deve essere sostanzialmente accolta, laddove la legge (art.10 D.L.vo
66/03: emanato in «Attuazione delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE»), nel prevedere senz'altro che «il prestatore di lavoro ha diritto ad un periodo annuale di ferie retribuite non inferiore a quattro settimane», non ammette che esse possano esser retribuite in misura in qualche modo parziale, né che ciò possa essere stabilito dalla contrattazione collettiva.
3. Una tale interpretazione, con particolare riferimento alla necessità di includere nella
“retribuzione” anche le voci variabili in ragione delle concrete modalità di svolgimento della prestazione (esclusi pacificamente «gli elementi della retribuzione complessiva del lavoratore diretti esclusivamente a coprire spese»: v. Corte di
Giustizia, sentenza «Williams», causa 155/10), è stata accolta in un caso analogo dalla Corte di Cassazione con sentenza 19711/23, la quale ha rimarcato che «la retribuzione dovuta nel periodo di godimento delle ferie annuali …..comprende qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo "status" personale e professionale del lavoratore»;
in termini convergenti, si sono espresse le successive Cass. 13932,
13972 e 14089 del 2024;
alle condivisibili motivazioni di queste quattro sentenze si fa pertanto rinvio in questa sede, ai sensi dell'art 1181 delle norme di attuazione del
pagina 2 di 12
cpc.
4. Quanto alle argomentazioni contrarie svolte da parte resistente, di può in sintesi rilevare che:
4.1. appare senz'altro congruo il criterio proposto dalla difesa attorea, nella parte in cui (in presenza di emolumenti retributivi continuativi ma mensilmente variabili nel quantum) individua la retribuzione dovuta per la giornata di ferie, parificandola a quella mediamente percepita da ciascun ricorrente nelle giornate lavorative (effettive: e non quantificate in applicazione il «divisore 20» come erroneamente lamentato dalla convenuta) dell'anno (di calendario) precedente;
4.2. come evidenziato dalla difesa attorea, infatti, la Corte di Giustizia (sentenza
«Williams», cit.) non ha mancato di evidenziare che a tal fine la considerazione dei «vari elementi che compongono la retribuzione complessiva del lavoratore»
«deve essere svolta in funzione di una media su un periodo di riferimento giudicato rappresentativo»;
4.3. al contempo si rileva che la stessa sentenza la Corte non ha mancato di precisare che per mezzo di tale criterio «la retribuzione delle ferie annuali deve essere calcolata, in linea di principio, in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore»;
4.4. sembra pertanto del tutto chiaro il concetto indicato dalla normativa Eurounitaria, nel senso che la retribuzione per la giornata di ferie deve essere tendere senz'altro ad essere «coincidente» con quella di una giornata effettivamente lavorata: non potendosi quindi riconoscere alcuna legittimazione ad una normativa di rango inferiore (quale il contratto collettivo) che (deliberatamente) escluda (in tutto o in parte) alcune voci in virtù di un pretesamente ammesso (e in tutta apparenza non oggettivamente dimensionabile) margine di
«approssimazione» tra la prima e la seconda;
4.5. infatti, l'uso da parte della Corte di termini (invocati dalla difesa resistente, e anche da precedenti giurisdizionali dell'ordinamento interno) che suggeriscono la
pagina 3 di 12
possibilità di un tale scostamento («retribuzione ..paragonabile») deve attribuirsi in tutta apparenza proprio e solo al fatto per cui (generalmente: come nella presente fattispecie ) nel singolo rapporto di lavoro la retribuzione della giornata lavorativa effettiva non è fissa, ma presenta margini di variabilità in relazione alle concrete condizioni lavorative (ampiamente intese): ciò rendendo impossibile la citata «coincidenza» in senso preciso e formale, e necessario il ricorso ad un procedimento presuntivo al fine di individuare la astratta «giornata lavorativa media», all'interno di un congruo «periodo rappresentativo», la cui individuazione da parte di ciascuno Stato Membro può essere effettuata per legge, o affidata alla Contrattazione Collettiva o al Giudice, ma che in ogni caso deve tendere (senz'altro ovvero il più possibile) a realizzare in termini sostanziali la imposta “coincidenza”;
4.6. in altre parole, e per esempio, la retribuzione media potrebbe essere in alternativa calcolata (per tutti i rapporti di lavoro) considerando quella dell'anno solare precedente piuttosto che dell'anno di calendario, o solo della stessa stagione dell'anno precedente, oppure quella dei tre anni precedenti, con criterio medio oppure tendenziale, eccetera: tutti criteri plausibilmente validi e nondimeno tali da condurre a risultati privi (anche tra loro) di una «coincidenza» perfetta e formale;
ma comunque tutti tendenti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
Giudice del Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Ancona, in persona del Giudice del Lavoro A D S, viste le note depositate dalle parti ai sensi dell'art.127 ter cpc, ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.490/24 RG Lav.
TRA
- , cod. fisc. Parte_1 C.F._1
- cod. fisc. , Parte_2 C.F._2
- , cod. fisc. Parte_3 C.F._3
- , cod. fisc. Parte_4 C.F._4
- , cod. fisc. , Parte_5 C.F._5
- , cod. fisc. , Parte_6 C.F._6
- , cod. fisc. , Parte_7 C.F._7
- , cod. fisc. , Parte_8 C.F._8
- , cod. fisc. , Parte_9 C.F._9
- , cod. fisc. , Parte_10 C.F._10
rappresentati dall'avv. E. Bonciani
TRENITALIA spa
rappresentata dagli avv.ti V. Cosentino e O. Di Girolamo pagina 1 di 12
e
CP_1
rappresentato dagli avv.ti F. Flori, A. Cimmino, S. Mazzaferri e S. Mariotti
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. I lavoratori chiedono la differenza tra quanto percepito e quanto maturato, durante tutto il rapporto di lavoro, a titolo di retribuzione riferita alle ferie: lamentando la illegittimità della disciplina collettiva, in base alla quale il datore di lavoro non vi ha incluso alcune voci variabili, ovvero non l'ha erogata in misura pari alla
«retribuzione media giornaliera», «percepita nei precedenti periodi di lavoro».
2. La domanda deve essere sostanzialmente accolta, laddove la legge (art.10 D.L.vo
66/03: emanato in «Attuazione delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE»), nel prevedere senz'altro che «il prestatore di lavoro ha diritto ad un periodo annuale di ferie retribuite non inferiore a quattro settimane», non ammette che esse possano esser retribuite in misura in qualche modo parziale, né che ciò possa essere stabilito dalla contrattazione collettiva.
3. Una tale interpretazione, con particolare riferimento alla necessità di includere nella
“retribuzione” anche le voci variabili in ragione delle concrete modalità di svolgimento della prestazione (esclusi pacificamente «gli elementi della retribuzione complessiva del lavoratore diretti esclusivamente a coprire spese»: v. Corte di
Giustizia, sentenza «Williams», causa 155/10), è stata accolta in un caso analogo dalla Corte di Cassazione con sentenza 19711/23, la quale ha rimarcato che «la retribuzione dovuta nel periodo di godimento delle ferie annuali …..comprende qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo "status" personale e professionale del lavoratore»;
in termini convergenti, si sono espresse le successive Cass. 13932,
13972 e 14089 del 2024;
alle condivisibili motivazioni di queste quattro sentenze si fa pertanto rinvio in questa sede, ai sensi dell'art 1181 delle norme di attuazione del
pagina 2 di 12
cpc.
4. Quanto alle argomentazioni contrarie svolte da parte resistente, di può in sintesi rilevare che:
4.1. appare senz'altro congruo il criterio proposto dalla difesa attorea, nella parte in cui (in presenza di emolumenti retributivi continuativi ma mensilmente variabili nel quantum) individua la retribuzione dovuta per la giornata di ferie, parificandola a quella mediamente percepita da ciascun ricorrente nelle giornate lavorative (effettive: e non quantificate in applicazione il «divisore 20» come erroneamente lamentato dalla convenuta) dell'anno (di calendario) precedente;
4.2. come evidenziato dalla difesa attorea, infatti, la Corte di Giustizia (sentenza
«Williams», cit.) non ha mancato di evidenziare che a tal fine la considerazione dei «vari elementi che compongono la retribuzione complessiva del lavoratore»
«deve essere svolta in funzione di una media su un periodo di riferimento giudicato rappresentativo»;
4.3. al contempo si rileva che la stessa sentenza la Corte non ha mancato di precisare che per mezzo di tale criterio «la retribuzione delle ferie annuali deve essere calcolata, in linea di principio, in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore»;
4.4. sembra pertanto del tutto chiaro il concetto indicato dalla normativa Eurounitaria, nel senso che la retribuzione per la giornata di ferie deve essere tendere senz'altro ad essere «coincidente» con quella di una giornata effettivamente lavorata: non potendosi quindi riconoscere alcuna legittimazione ad una normativa di rango inferiore (quale il contratto collettivo) che (deliberatamente) escluda (in tutto o in parte) alcune voci in virtù di un pretesamente ammesso (e in tutta apparenza non oggettivamente dimensionabile) margine di
«approssimazione» tra la prima e la seconda;
4.5. infatti, l'uso da parte della Corte di termini (invocati dalla difesa resistente, e anche da precedenti giurisdizionali dell'ordinamento interno) che suggeriscono la
pagina 3 di 12
possibilità di un tale scostamento («retribuzione ..paragonabile») deve attribuirsi in tutta apparenza proprio e solo al fatto per cui (generalmente: come nella presente fattispecie ) nel singolo rapporto di lavoro la retribuzione della giornata lavorativa effettiva non è fissa, ma presenta margini di variabilità in relazione alle concrete condizioni lavorative (ampiamente intese): ciò rendendo impossibile la citata «coincidenza» in senso preciso e formale, e necessario il ricorso ad un procedimento presuntivo al fine di individuare la astratta «giornata lavorativa media», all'interno di un congruo «periodo rappresentativo», la cui individuazione da parte di ciascuno Stato Membro può essere effettuata per legge, o affidata alla Contrattazione Collettiva o al Giudice, ma che in ogni caso deve tendere (senz'altro ovvero il più possibile) a realizzare in termini sostanziali la imposta “coincidenza”;
4.6. in altre parole, e per esempio, la retribuzione media potrebbe essere in alternativa calcolata (per tutti i rapporti di lavoro) considerando quella dell'anno solare precedente piuttosto che dell'anno di calendario, o solo della stessa stagione dell'anno precedente, oppure quella dei tre anni precedenti, con criterio medio oppure tendenziale, eccetera: tutti criteri plausibilmente validi e nondimeno tali da condurre a risultati privi (anche tra loro) di una «coincidenza» perfetta e formale;
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