Trib. Cagliari, sentenza 02/10/2024, n. 1287

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Cagliari, sentenza 02/10/2024, n. 1287
Giurisdizione : Trib. Cagliari
Numero : 1287
Data del deposito : 2 ottobre 2024

Testo completo

TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, in persona del dott. R P, in funzione di Giudice del
Lavoro, ha pronunciato e pubblicato mediante lettura, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., nella pubblica udienza del giorno 2 ottobre 2024, la seguente
SENTENZA nella causa in materia di lavoro iscritta al n. 1571/2021 R.A.C.L., promossa da
, elettivamente domiciliata in Carbonia, presso lo Parte_1
studio dell'avv. G T e dell'avv. G P, che la rappresentano e difendono per procura speciale agli atti del fascicolo informatico, opponente contro
, elettivamente domiciliato in Sant'Antioco, presso lo studio dell'avv. CP_1
F E, che lo rappresenta e difende per procura speciale allegata alla memoria di nomina di nuovo difensore depositata il 13 aprile 2023, ammesso al beneficio del patrocinio a spese dello Stato per delibera del Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Cagliari prot. n.
1520/2021, in data 7 aprile 2021, opposto
MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Su ricorso presentato da il Tribunale di Cagliari, in funzione di giudice CP_1
del lavoro, con decreto n. 265/2021, in data 12 maggio 2021, ha ingiunto alla cooperativa
il pagamento della somma di euro 29.098,87, oltre accessori, quale credito Parte_1
residuo vantato dal ricorrente per gli indennizzi, riscossi alla cooperativa ma a lui stesso destinati, erogati dal Comune di Teulada per le giornate di fermo dell'attività di pesca imposte per esercitazioni militari negli anni 2011, 2012, 2013, 2014 e 2015.
Ha sostenuto il lavoratore in quel ricorso che, di fronte al suo maggior credito di euro
62.433,37, nel corso degli anni la cooperativa si sarebbe limitata a versargli degli acconti per complessivi euro 33.334,50.
Avverso il decreto ingiuntivo, regolarmente notificato, ha proposto opposizione l'ingiunta, la quale ha osservato:
- di aver ricevuto in pagamento dal Comune di Teulada, per le annualità indicate dal
pagina 1 di 7
ricorrente, indennizzi riferiti alla sua posizione individuale per l'importo di euro 59.806,04, calcolato al netto delle trattenute operate dal soggetto erogatore;

- che era stato socio della cooperativa dal 2 aprile 2011 al 13 aprile 2015 e - CP_1 contestualmente all'instaurazione del rapporto sociale, avvenuta con il conferimento in società del godimento della motonave Solidea, iscritta nel registro delle navi minori e dei galleggianti di Sant'Antioco - aveva instaurato anche un rapporto di lavoro subordinato governato dal
C.C.N.L. per gli imbarcati su natanti di cooperative di pesca, sottoscritto da Confcooperative
Federcoopesca, Agci-Agrital, Legapesca, Fai-Cisl, Flai-Cgil e Uilapesca;

- che in forza del contratto collettivo applicato, il lavoratore aveva diritto al pagamento della retribuzione con modalità “alla parte”, salvaguardata da un minimo monetario garantito;

- che in forza di ciò, al netto delle spese per l'esercizio dell'attività e la commercializzazione del pescato, il monte produttivo doveva essere diviso al 50 percento tra armatore e marittimo;

- che anche gli indennizzi erogati agli operatori economici per lo sgombero degli specchi
d'acqua interessati da esercitazioni militari avrebbero dovuto seguire la regola della ripartizione al 50 percento tra lavoratore ed armatore/datore di lavoro, come d'altronde previsto anche nell'accordo sindacale tra Federpesca e Flai-Cgil del 21 marzo 2000;

- di aver estinto il proprio debito verso avendogli corrisposto addirittura più CP_1 della metà dell'importo ricevuto in pagamento dal Comune di Teulada a titolo di indennizzo;

- di essere inoltre titolare di un credito verso il proprio ex socio e dipendente, eccepito in compensazione, per quote sociali maturate tra il 2012 ed il 2015, per complessivi euro
8.062,00;

- di essersi anche surrogata nel credito, anch'esso opposto in compensazione, di euro
10.407,00, già vantato verso da Intesa Sanpaolo Personal Finance, alla quale CP_1
l'importo sarebbe stato erogato dalla cooperativa “con l'accordo che quanto corrisposto sarebbe stato recuperato dagli indennizzi per gli sgomberi a mare”;

- di essere infine titolare di un altro credito, pure questo dedotto in compensazione, per somme erogate a soggetti terzi a saldo di debiti di “per manutenzioni nonché CP_1 per l'acquisto di beni e servizi e pratiche amministrative destinati alla barca del che CP_1 quest'ultimo non ha provveduto a rimborsare”.
Il lavoratore ha resistito in giudizio con memoria depositata in data 7 marzo 2022.
Egli, all'atto della costituzione, non ha contestato che l'ammontare degli indennizzi di cui trattasi debba essere calcolato nell'importo netto di euro 59.806,04, come indicato dalla
pagina 2 di 7
controparte, e neppure ha contestato di aver instaurato con la cooperativa un rapporto di lavoro subordinato regolato dal C.C.N.L. richiamato
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi