Trib. Pistoia, sentenza 07/12/2024, n. 907
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISTOIA
Settore Famiglia e Persone
Il Tribunale di Pistoia, Settore Famiglia e Persone, riunito in Camera di
ConSIlio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Stefano Billet Presidente
Giulia Gargiulo Giudice
Nicola Latour Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta a ruolo n.r.g. 552/2024 avente ad oggetto
Separazione Giudiziale vertente
TRA
nato a [...] il [...] e residente Parte_1
in Lamporecchio alla via Cerbaia n. 383, rappresentato e difeso, giusta
procura in atti, dall'avv. Alessandro Fagni, presso lo studio del quale elegge
domicilio in Pistoia, alla Galleria Nazionale n. 12;
Ricorrente
E
, nata a [...] il [...], residente in [...] CP_1
alla Via II Settembre n. 119, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Giuseppina Torre, presso lo studio della quale elegge domicilio in
Larciano (PT), alla Via Marconi n. 10;
Resistente
1
E
PM in sede;
Interventore necessario
RAGIONI di FATTO e di DIRITTO della DECISIONE
1. Con ricorso, depositato in data 18.3.2024, premetteva Parte_1
di aver contratto matrimonio con a RR DI (FI) in data CP_1
20.5.2007 e che dall'unione nascevano i figli (nata il [...]) e Per_1
(nato il [...]). Per_2
Il ricorrente rappresentava che la relazione era terminata in quanto la coniuge aveva violato più volte i doveri nascenti dal matrimonio di fedeltà, lealtà e collaborazione, nonché quelli relativi ai figli di educazione e mantenimento.
Quanto alla propria situazione economica, il ricorrente rappresentava di essere operaio e di sostenere un canone di locazione pari ad € 500,00 per la casa coniugale, nonché di abitare insieme al figlio minorenne, mentre la figlia abitava con la madre e il nuovo compagno della stessa.
Pertanto, il ricorrente domandava pronunciarsi la separazione personale dei coniugi, con addebito alla moglie, affidamento condiviso dei figli con residenza di presso il padre e di presso la madre, assegnazione Per_2 Per_1
della casa familiare al ricorrente, contributo al mantenimento per il figlio a carico della madre pari ad € 250,00 mensili oltre spese straordinarie al
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISTOIA
Settore Famiglia e Persone
Il Tribunale di Pistoia, Settore Famiglia e Persone, riunito in Camera di
ConSIlio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Stefano Billet Presidente
Giulia Gargiulo Giudice
Nicola Latour Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta a ruolo n.r.g. 552/2024 avente ad oggetto
Separazione Giudiziale vertente
TRA
nato a [...] il [...] e residente Parte_1
in Lamporecchio alla via Cerbaia n. 383, rappresentato e difeso, giusta
procura in atti, dall'avv. Alessandro Fagni, presso lo studio del quale elegge
domicilio in Pistoia, alla Galleria Nazionale n. 12;
Ricorrente
E
, nata a [...] il [...], residente in [...] CP_1
alla Via II Settembre n. 119, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Giuseppina Torre, presso lo studio della quale elegge domicilio in
Larciano (PT), alla Via Marconi n. 10;
Resistente
1
E
PM in sede;
Interventore necessario
RAGIONI di FATTO e di DIRITTO della DECISIONE
1. Con ricorso, depositato in data 18.3.2024, premetteva Parte_1
di aver contratto matrimonio con a RR DI (FI) in data CP_1
20.5.2007 e che dall'unione nascevano i figli (nata il [...]) e Per_1
(nato il [...]). Per_2
Il ricorrente rappresentava che la relazione era terminata in quanto la coniuge aveva violato più volte i doveri nascenti dal matrimonio di fedeltà, lealtà e collaborazione, nonché quelli relativi ai figli di educazione e mantenimento.
Quanto alla propria situazione economica, il ricorrente rappresentava di essere operaio e di sostenere un canone di locazione pari ad € 500,00 per la casa coniugale, nonché di abitare insieme al figlio minorenne, mentre la figlia abitava con la madre e il nuovo compagno della stessa.
Pertanto, il ricorrente domandava pronunciarsi la separazione personale dei coniugi, con addebito alla moglie, affidamento condiviso dei figli con residenza di presso il padre e di presso la madre, assegnazione Per_2 Per_1
della casa familiare al ricorrente, contributo al mantenimento per il figlio a carico della madre pari ad € 250,00 mensili oltre spese straordinarie al
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