Trib. Roma, sentenza 03/01/2025, n. 36
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
II SEZIONE LAVORO
Il giudice del lavoro, dott.ssa Antonianna Colli, all'esito della trattazione scritta disposta ex art.127 ter c.p.c., ha pronunciato
SENTENZA ex art.429 co.1 c.p.c. nella causa n. 3981/2024 R.G.A.C. promossa da
LO RE OL (Avv. Veronica Pepoli) contro
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO in persona del legale rapp.te p.t. (Avv. ALLESSIA CAVALLO)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato alla convenuta meglio identificata in epigrafe, la ricorrente adiva il giudice del lavoro dell'intestato Tribunale chiedendo accertarsi il diritto all'assegnazione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione docenti ex art. 1 comma 121 della Legge 13.07.15 n. 107 in relazione agli anni di servizio
a tempo determinato, sulla base dei periodi di servizio svolti (A.S. 2021/2022 dal dal
13.01.2022 al 31.01.2022, dal 01.02.2022 al 08.06.2022, 09.06.2022 al 17.06.2022, dal
18.06.2022 al 30.06.2022, dal 01.07.2022 al 06.07.2022 - A.S. 2022/2023 dal 21.10.2022 al 30.06.2023 e dal 12.09.2022 al 30.06.2023);
per l'effetto, accertare e dichiarare il diritto all'accredito in suo favore di € 500,00 per ciascuna annualità di servizio pari a EURO
1000,00 ovvero della diversa somma che risulterà dovuta di giustizia, con condanna dell'amministrazione convenuta all'accredito. Il tutto con vittoria di spese, competenze ed onorari, da distrarsi.
Deduceva, a sostegno della domanda, di essere una docente assunta con contratto a tempo determinato;
che negli anni, essendo in possesso di idoneo titolo di accesso all'insegnamento e che aveva prestato servizio continuativo sino al termine delle attività didattiche per ciascun anno, nelle annualità scolastiche indicate in ricorso;
che l'attività svolta negli anni elencati risultava essere stata assolutamente identica a quella dei suoi colleghi a tempo indeterminato, per natura, contenuti, programmi, competenze e responsabilità;
che ciò nonostante, in relazione ai periodi di servizio elencati, non aveva potuto usufruire, diversamente dai docenti di ruolo, della carta elettronica dell'importo di
€ 500,00 annuo prevista dall'art. 1, comma 121 legge n. 107/2015 e pedissequo DPCM
23.9.2015, per l'acquisto di beni e servizi formativi per lo sviluppo delle competenze professionali e tutto questo proprio in ragione de loro status di docenti a tempo determinato;
che tale beneficio veniva attualmente riconosciuto ai docenti di ruolo previamente registrati d'ufficio dal Ministero dell'Istruzione quali aventi diritto, con un accredito di € 500,00 anni sul loro “borsellino elettronico” cumulabile con quelli relativi agli anni precedenti e/o successivi in caso di mancata utilizzazione dell'intero importo nell'anno scolastico cui ciascun accredito afferisce.
Parte resistente si costituiva in giudizio, contestando l'avversa domanda e chiedendone il rigetto perché infondata in fatto e in diritto.
La causa veniva istruita documentalmente e, quindi, trattata con le modalità di cui all'art.127 ter c.p.c.;
veniva quindi decisa con sentenza ex art.429 co.1 c.p.c., depositata telematicamente
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e deve essere accolto, facendo applicazione del criterio della “ragione più liquida”, nei termini di seguito esposti, con conseguente assorbimento di tutte le questioni proposte e non espressamente trattate.
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Deve darsi atto che la Carta elettronica del docente è stata riconosciuta sotto forma di bonus dall'articolo 1 comma 121 della Legge n. 107/2015, a mente del quale: “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria ne' reddito imponibile”.
Il successivo comma 122 a sua volta, sancisce che: “Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma
121, l'importo da assegnare nell'ambito delle risorse disponibili di cui al comma 123, tenendo conto del sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale, nonché le modalità per l'erogazione delle agevolazioni e dei benefici collegati alla Carta medesima”. E, a norma del comma 124:
“Nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale. Le attività di formazione sono definite dalle singole istituzioni scolastiche in coerenza con il piano triennale dell'offerta formativa e con i risultati emersi dai piani di miglioramento delle istituzioni scolastiche previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, sulla base delle priorità nazionali indicate nel Piano nazionale di formazione, adottato ogni tre anni con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentite le organizzazioni sindacali rappresentative di categoria”. pagina 3 di 11
Si aggiunga che l'articolo 2 del DPCM 23/9/2015, in materia di “Modalità di assegnazione
e di utilizzo della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado”, prevede che “1. I docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, hanno diritto all'assegnazione di una Carta, che è nominativa, personale e con trasferibile”;
“4. La Carta è assegnata, nel suo importo massimo complessivo, esclusivamente al personale docente a tempo indeterminato di cui al comma 1. Nel caso in cui il docente sia stato sospeso per motivi disciplinari è vietato l'utilizzo della Carta e l'importo di cui all'art. 3 non può essere assegnato nel corso degli anni scolastici in cui interviene la sospensione. Qualora la sospensione intervenga successivamente all'assegnazione dell'importo, la somma assegnata è recuperata
a valere sulle risorse disponibili sulla Carta e, ove non sufficienti, sull'assegnazione dell'anno scolastico successivo. Il MIUR disciplina le modalità di revoca della Carta nel caso di interruzione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno scolastico”;
“5. La Carta deve essere restituita all'atto della cessazione dal servizio”.
Successivamente, in coincidenza con il periodo di pandemia da Covid-19, è intervenuto
l'articolo 2 del D.L. n. 22/2020 ha previsto che: “In corrispondenza