Trib. Brescia, sentenza 14/05/2024, n. 1963
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Testo completo
N.R.G. 13897/2023
R e p u b b l i c a I t a l i a n a
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Settima Sezione Civile (Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'UE)
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
dott.ssa Elena Stefana Presidente dott. Christian Colombo Giudice dott. Andrea Gaboardi Giudice rel. all'esito della camera di consiglio del 7.5.2024, nel procedimento iscritto al n.r.g. 13897/2023, promosso da:
nata in [...] il [...], c.f. , CUI Parte_1 C.F._1
061VDL3;
con il patrocinio dell'avv. Marzia GREGORELLI;
RICORRENTE contro
;
Controparte_1 con il patrocinio dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di ;
CP_1
RESISTENTE ha pronunciato la seguente
SENTENZA (ai sensi dell'art. 19-ter d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150)
Rilevato in fatto
1. In data 18.11.2022, cittadina tunisina nata il [...], ha presentato in via Parte_1 amministrativa istanza di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale, rigettata dalla di con provvedimento in data 27.9.2023 (notificato all'istante in data 13.10.2023). CP_1 CP_1
Il diniego oggetto di impugnazione – pronunciato sulla scorta del parere vincolante emesso dalla
di – si fonda sul Organizzazione_1 CP_1 fatto che dalla documentazione prodotta dall'istante non affiorerebbe né un suo compiuto radicamento sul territorio nazionale né una sua situazione di particolare vulnerabilità. In ogni caso, non sussisterebbero fondati motivi di ritenere che il suo allontanamento dal territorio nazionale possa comportare una violazione del suo diritto alla vita privata e familiare, in quanto la ricorrente sarebbe in Italia da poco tempo, non lavorerebbe, conoscerebbe in maniera insufficiente la lingua italiana e non vanterebbe legami familiari significativi diversi da quello con il marito convivente, il quale peraltro non avrebbe neppure rinnovato il proprio permesso di soggiorno scaduto nel mese di maggio 2023.
Pag. 1 di 7 2. Avverso tale provvedimento è stato proposto in data 13.11.2023 tempestivo ricorso. La difesa ha dato atto della situazione personale della ricorrente sul territorio nazionale, sottolineando (e documentando) il percorso di integrazione sociale, familiare e lavorativa dai lei intrapreso nel Paese di accoglienza (v. la dichiarazione di ospitalità nell'àmbito del progetto Organizzazione_2 [...]
a far data dal 4.11.2020, il certificato di matrimonio con in data Org_3 CP_2
21.1.2022, la dichiarazione di ospitalità sottoscritta dal coniuge e il contratto di locazione relativo alla comune abitazione, il certificato di frequenza a un corso di italiano L2 nel corso dell'anno scolastico 2022/2023 e la promessa di assunzione da parte della datata Parte_2
19.5.2022).
3. In data 5.3.2024, parte resistente si è costituita in giudizio, tramite l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di , ribadendo la legittimità e la correttezza del proprio operato e chiedendo, pertanto, il CP_1 rigetto del ricorso.
4. In data 13.3.2024 (in vista dell'udienza di comparizione fissata in modalità “cartolare” il 14.3.2024), la procuratrice di parte ricorrente ha depositato ulteriore documentazione relativa al percorso di integrazione della sua assistita, tra cui uno scambio di posta elettronica attestante l'iscrizione di Pt_1
[.. a un corso di italiano di livello A1 presso lo “
[...] Organizzazione_4
di . Org_5 CP_1
5. Fissata udienza per la discussione orale della causa avanti al Collegio in data 16.4.2024 (sostituita ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. con il deposito di note scritte contenenti le sole conclusioni), il Giudice designato dal Collegio ha assegnato alle parti termini per la precisazione delle conclusioni e per le note conclusionali ai sensi dell'art. 275-bis c.p.c. Con nota del 22.3.2024, la difensora della ricorrente ha insistito per l'accoglimento del ricorso, mentre con nota del 27.3.2024 ha ulteriormente articolato le proprie conclusioni sostitutive della discussione orale.
La causa è stata decisa dal Collegio nella camera di consiglio del 7.5.2024.
Ritenuto in diritto
1. Va premesso che l'istanza istruttoria di parte ricorrente, volta ad assumere la testimonianza del coniuge non può essere accolta per la superfluità del mezzo di prova di cui è stata CP_2 chiesta l'ammissione, vertente su circostanze già risultanti dalla documentazione prodotta.
La causa appare, dunque, matura per la decisione senza svolgimento di attività istruttoria.
2. In diritto, occorre riportare sinteticamente gli interventi normativi in materia più recenti.
L'art. 1, comma 1, lett. e), d.l. 21 ottobre 2020, n. 130, conv., con mod., dalla l. 18 dicembre 2020, n. 173, ha modificato l'art. 19, comma 1.1, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, con le seguenti disposizioni: «non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine».
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Il legislatore ha, pertanto, nuovamente conformato il diritto d'asilo ex art. 10, comma 3, Cost., nel rispetto dei vincoli costituzionali (a partire dai doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale della comunità di cui all'art. 2, comma 2, Cost.), nonché di quelli europei ed internazionali ex art. 117, comma 1, Cost. (artt. 19, par. 2, Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, 3 e 8 CEDU).
Con riguardo alla seconda fattispecie – divieto di respingimento o di espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare – questo Collegio ravvisa nella formulazione legislativa una sostanziale continuità con la disciplina della (precedente) protezione umanitaria di cui all'art. 5, comma 6, d.lgs. 286/1998, per come conformata dalla più diffusa giurisprudenza prima della novella di cui all'art. 1, comma 1, lett. b), n. 2), d.l. 4 ottobre 2018, n. 113, conv., con mod., dalla l. 1° dicembre 2018, n. 132, e definita dalla Corte di cassazione come espressione del diritto di asilo sancito in Costituzione (tra le tante, Cass., sez. I, 13 ottobre 2020, n. 22057).
Secondo la normativa introdotta con il d.l. 130/2020, il diritto dello straniero al riconoscimento della protezione interna è declinazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare. Il diritto è riconosciuto ogniqualvolta il respingimento (o l'espulsione) rappresenti anche solo il rischio di violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare. Il legislatore ha, peraltro, disciplinato anche il contenuto del sindacato volto all'accertamento di tale diritto, stabilendo che costituiscono parametro di valutazione la natura e l'effettività dei vincoli familiari dell'interessato, l'effettivo inserimento sociale in Italia, la durata del suo soggiorno nel territorio nazionale, nonché (e per converso)
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