Trib. Firenze, sentenza 27/11/2024, n. 1319
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Testo completo
N. R.G. 1433/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Tommaso Maria Gualano ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1433/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. RINALDI Parte_1 C.F._1 GIOVANNI e dell'avv. GANCI FABIO e dell'avv. MICELI WALTER e dell'avv. ZAMPIERI NICOLA, elettivamente domiciliata in VIA DE MARCHI 4 BIELLA presso il difensore avv.
RINALDI GIOVANNI
Parte ricorrente contro
(C.F. ), con il patrocinio del Controparte_1 P.IVA_1 dott. BURGELLO FRANCESCO, elettivamente domiciliato in VIA MANNELLI 113 FIRENZE presso il difensore dott. BURGELLO FRANCESCO
Parte resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione conveniva in giudizio il (d'ora in avanti, Parte_1 Controparte_2
Cont
), formulando le seguenti conclusioni:
“Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente alla percezione della retribuzione professionale docenti, prevista dall'art. 7 del CCNI del 31.08.1999, in relazione al servizio prestato in forza dei contratti a tempo determinato stipulati con il , Controparte_2
- Per l'effetto, condannare il al pagamento delle relative Controparte_2 differenze retributive, in ragione dei giorni di lavoro effettivamente svolti, quantificabili al momento del deposito del ricorso, in € 2.320,34 oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo. Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, da distrarre in favore dei sottoscritti procuratori che dichiarano di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde.” La ricorrente – docente attualmente in servizio presso l'Istituto Agrario di Firenze– deduceva di essere stata utilizzata negli aa.ss. 2020/2021 e 2021/2022 con contratti a tempo determinato per supplenze brevi e saltuarie e si doleva di non aver percepito per tali periodi la cd. retribuzione professionale docenti (pari ad € 174,50 lordi mensili da marzo 2018 ed € 184,50 dal gennaio 2022), corrisposta dal
convenuto solo ai docenti di ruolo ed a quelli con contratti a tempo determinato di durata CP_2
annuale (con scadenza al 31 agosto o al 30 giugno);
censurava il carattere discriminatorio di tale condotta datoriale, rilevando che la propria attività lavorativa nel corso di tali supplenze non si era differenziata da quella svolta dai docenti di ruolo (e da quelli con contratti a termine annuali), presentando i medesimi oneri ed il medesimo grado di responsabilità e di qualità.
Costituitosi in giudizio, il convenuto contestava nell'an la domanda avanzata dalla ricorrente. CP_2
La causa, istruita documentalmente, era decisa all'esito del deposito delle note di trattazione scritta di cui all'art. 127 ter cpc.
***
Le domande svolte hanno come causa petendi la dedotta violazione del principio di non discriminazione rispetto ai lavoratori assunti a tempo indeterminato, in applicazione della clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato 18.3.1999 allegato alla Direttiva 1999/70/CE, secondo l'elaborazione ormai consolidata della giurisprudenza comunitaria in materia, che più volte ha affermato che l'oggettiva disparità di trattamento che sussiste, sotto il profilo economico, tra docenti a tempo determinato e docenti a tempo indeterminato, può ritenersi giustificata, ai sensi della direttiva
1999/70/CE, solo in presenza di “ragioni oggettive”, che tuttavia secondo l'interpretazione della Corte di Giustizia non possono consistere nel carattere temporaneo del rapporto di
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Tommaso Maria Gualano ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1433/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. RINALDI Parte_1 C.F._1 GIOVANNI e dell'avv. GANCI FABIO e dell'avv. MICELI WALTER e dell'avv. ZAMPIERI NICOLA, elettivamente domiciliata in VIA DE MARCHI 4 BIELLA presso il difensore avv.
RINALDI GIOVANNI
Parte ricorrente contro
(C.F. ), con il patrocinio del Controparte_1 P.IVA_1 dott. BURGELLO FRANCESCO, elettivamente domiciliato in VIA MANNELLI 113 FIRENZE presso il difensore dott. BURGELLO FRANCESCO
Parte resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione conveniva in giudizio il (d'ora in avanti, Parte_1 Controparte_2
Cont
), formulando le seguenti conclusioni:
“Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente alla percezione della retribuzione professionale docenti, prevista dall'art. 7 del CCNI del 31.08.1999, in relazione al servizio prestato in forza dei contratti a tempo determinato stipulati con il , Controparte_2
- Per l'effetto, condannare il al pagamento delle relative Controparte_2 differenze retributive, in ragione dei giorni di lavoro effettivamente svolti, quantificabili al momento del deposito del ricorso, in € 2.320,34 oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo. Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, da distrarre in favore dei sottoscritti procuratori che dichiarano di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde.” La ricorrente – docente attualmente in servizio presso l'Istituto Agrario di Firenze– deduceva di essere stata utilizzata negli aa.ss. 2020/2021 e 2021/2022 con contratti a tempo determinato per supplenze brevi e saltuarie e si doleva di non aver percepito per tali periodi la cd. retribuzione professionale docenti (pari ad € 174,50 lordi mensili da marzo 2018 ed € 184,50 dal gennaio 2022), corrisposta dal
convenuto solo ai docenti di ruolo ed a quelli con contratti a tempo determinato di durata CP_2
annuale (con scadenza al 31 agosto o al 30 giugno);
censurava il carattere discriminatorio di tale condotta datoriale, rilevando che la propria attività lavorativa nel corso di tali supplenze non si era differenziata da quella svolta dai docenti di ruolo (e da quelli con contratti a termine annuali), presentando i medesimi oneri ed il medesimo grado di responsabilità e di qualità.
Costituitosi in giudizio, il convenuto contestava nell'an la domanda avanzata dalla ricorrente. CP_2
La causa, istruita documentalmente, era decisa all'esito del deposito delle note di trattazione scritta di cui all'art. 127 ter cpc.
***
Le domande svolte hanno come causa petendi la dedotta violazione del principio di non discriminazione rispetto ai lavoratori assunti a tempo indeterminato, in applicazione della clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato 18.3.1999 allegato alla Direttiva 1999/70/CE, secondo l'elaborazione ormai consolidata della giurisprudenza comunitaria in materia, che più volte ha affermato che l'oggettiva disparità di trattamento che sussiste, sotto il profilo economico, tra docenti a tempo determinato e docenti a tempo indeterminato, può ritenersi giustificata, ai sensi della direttiva
1999/70/CE, solo in presenza di “ragioni oggettive”, che tuttavia secondo l'interpretazione della Corte di Giustizia non possono consistere nel carattere temporaneo del rapporto di
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