Trib. Catania, sentenza 02/12/2024, n. 5807
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Catania
Prima sezione civile in composizione collegiale nella persona dei sigg: dott. Massimo Escher Presidente rel dott. Venera Condorelli Giudice dott.ssa Eleonora Guarnera Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N. 2283/2024 V.G. promossa da:
, n. a ACIREALE (CT) il 29/06/1990 (C.F.: , residente Parte_1 C.F._1
in Aci Catena (CT), in via Vittorio Emanuele n. 266, rappr. e dif. dall'avv. GRANCAGNOLO
ROSARIA VENERA, presso il cui studio legale in Catania è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti
e da
, n. ad ACIREALE (CT) il 14/05/1991, (C.F.: , residente Parte_2 C.F._2
in Acireale (CT), in via Mariano Panebianco n.2, rappr. e dif. dall'avv. GRANCAGNOLO
ROSARIA VENERA, presso il cui studio legale in Catania è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti
Con l'intervento del pubblico ministero.
Conclusioni: le parti hanno concluso come da accordo in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
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Con ricorso congiunto depositato il 20/05/2024 ai sensi 473-bis. 51 c.p.c. come introdotto dal d.lvo. 149 del 2022, e chiedevano a questo Parte_1 Parte_2
tribunale la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in
Acireale (CT) il 22/05/2014 e dal quale era nato un figlio, , nato il [...]. Per_1
Esponevano di essersi separati sin dall'udienza presidenziale di comparizione dei coniugi nel giudizio di separazione personale e di non essersi più riconciliati, a tal fine allegavano il decreto di omologa della separazione di questo Tribunale, esponendo quindi di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, dichiarando di non volersi riconciliare.
Il presidente nominava sé stesso relatore ed assegnava termine fino al 23/10/2024 per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza
In seno alle note entrambe le parti confermavano la richiesta di divorzio congiunto.
Il P.M. concludeva chiedendo pronunciarsi sentenza di divorzio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ricorrono le condizioni fissate dall'art. 3 n. 2 lett. b) della L. 1.12.1970, n. 898, per la proponibilità e l'accoglimento della domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Lo stato