Trib. Reggio Emilia, sentenza 12/03/2025, n. 243
TRIB Reggio Emilia
Sentenza
12 marzo 2025
Sentenza
12 marzo 2025
0
0
05:06:40
TRIB Reggio Emilia
Sentenza
12 marzo 2025
Sentenza
12 marzo 2025
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesi
Sul provvedimento
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA SEZIONE SECONDA CIVILE Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Francesca Malgoni, ha pronunciato ex art. 281 sexies ultimo comma c.p.c. la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 1404/2024 promossa da: AT ON (C.F.: [...]), con il Patrocinio dell'Avv. FERRARI BARBARA APPELLANTE contro COMUNE DI REGGIO EMILIA (C.F.: 00145920351), con il Patrocinio degli Avv.ti CORRADINI ANNALISA e MEZZADRI LORENZO AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE – Rimini, contumace APPELLATI
* Conclusioni delle parti All'udienza del 5.03.2025 le parti costituite hanno concluso come da verbale. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione 1. Con ricorso al Giudice di Pace di Reggio Emilia depositato in data 12.10.2023, AT ON ha proposto opposizione avverso la cartella di pagamento n. 13720210002697750000 emessa dall'AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE DI RIMINI, avente ad oggetto l'importo di € 316,27, per l'omesso pagamento di una sanzione amministrativa pari a € 174,00 irrogata dal Comando di Polizia Municipale del Comune di Reggio Emilia, conseguente a un'infrazione del Codice della Strada contestata mediante il verbale n. 187000506112007133, notificato il 15.10.2018. L'opponente non ha contestato l'infrazione e ha dedotto:
- di avere pagato la contravvenzione irrogatagli nella misura ridotta del 30% - come previsto dal Codice della Strada in caso di pagamento tempestivo - per l'importo di € 125,10, in data 2.11.2018;
- che la maggior pretesa dell'Ente si fonda sul mancato versamento integrale della sanzione - dunque senza la riduzione del 30% - essendo l'adempimento intervenuto dopo lo spirare del termine di 5 giorni dalla notifica del verbale di contestazione;
- che però il pagamento della sanzione in misura ridotta deve ritenersi legittimo;
- che, infatti, dal 25.10.2018 - giorno in cui si era perfezionata la notifica del verbale di contestazione per compiuta giacenza presso l'ufficio postale di IC (Comune nel quale egli
1
risiede) - al 2.11.2018 - data in cui ha ritirato il plico e pagato la sanzione - era stato impossibilitato ad acquisire conoscenza del plico stesso poiché si trovava a Reggio Emilia per motivi di lavoro e presso la residenza non vi erano altre persone che potessero essere delegate al ritiro della raccomandata;
- che, quindi, era venuta meno, senza sua colpa, la presunzione di conoscenza dell'atto prevista dall'art. 1335 c.c.;
- che, in ogni caso, l'importo indicato nella cartella esattoriale è errato in quanto, tuttalpiù, avrebbe dovuto pagare la minor somma di € 51,76, corrispondente alla differenza tra quanto effettivamente corrisposto in misura ridotta e la sanzione prevista dalla legge. Sulla base di quanto sopra, AT ha chiesto l'annullamento della cartella di pagamento e, in subordine, di essere condannato al pagamento del predetto minor importo. Si è costituito il COMUNE DI REGGIO EMILIA eccependo:
- che il procedimento notificatorio si è svolto in modo regolare;
- che l'opponente era pienamente informato e in condizione di effettuare il pagamento corretto (€ 174,00 anziché € 125,10);
- che l'errore è addebitabile in via esclusiva alla sua condotta colpevole e negligente. L'AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE DI RIMINI è rimasta contumace. All'esito del giudizio, il Giudice di Pace, con sentenza n. 1409 depositata il 4.12.2023, ha rigettato il ricorso e confermato la cartella esattoriale, sulla base della seguente motivazione: “Il termine ultimo per procedere al pagamento in misura ridotta e scontato del 30% era il 30.10.2018. La maggior pretesa trova causa nell'omesso versamento integrale della sanzione nel minimo edittale che il ricorrente avrebbe dovuto corrispondere per intero e non con riduzione del 30%, stante il pagamento solo il 2.11.2018, oltre il termine di 5 giorni dalla data della notifica del verbale di contestazione. In conseguenza la sanzione è stata iscritta a ruolo detratto l'importo già corrisposto. […] Non sussiste errore incolpevole poiché il ricorrente era stato edotto dei termini di pagamento nonché degli importi da corrispondere tutti precisati nel verbale depositato in atti dal comune di Reggio Emilia.” Avverso la pronuncia AT ON ha proposto tempestivo appello (introdotto con citazione) contestando la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato di cui all'art. 112 c.p.c., in quanto il Giudice di Pace non si sarebbe espresso in merito alla prova contraria alla presunzione di conoscenza di cui all'art 1335 c.c., né in ordine alla eccepita erroneità degli importi intimati nella cartella. Sotto il primo profilo, l'appellante ha sostanzialmente riproposto le difese già svolte in primo grado;
quanto al secondo, ha contestato le maggiorazioni applicate da ADER nella cartella. Infine, ha censurato la sentenza di primo grado anche nella parte in cui ha liquidato le spese di lite in favore del COMUNE, nonostante questo fosse stato difeso e rappresentato in giudizio da un legale dipendente dell'Ente stesso, e non da un libero professionista. L'AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE DI RIMINI, benché regolarmente citata in giudizio, è rimasta contumace. Il COMUNE DI REGGIO EMILIA ha resistito all'impugnazione, deducendo:
- che il Giudice di prime cure non ha omesso alcuna valutazione in ordine alle doglianze dell'opponente;
- che l'appellante non ha eccepito alcun vizio o illegittimità della procedura di notifica del
2
verbale di contestazione a mezzo del servizio postale;
- che la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c. è superabile solo nel caso in cui il destinatario dell'atto provi di essersi trovato in circostanze eccezionali ed estranee alla sua volontà, che lo abbiano tenuto lontano dal luogo di destinazione, situazione che non si è verificata nella specie, posto che l'appellante aveva deciso liberamente di mantenere la residenza a IC nonostante lavorasse a Reggio Emilia già dal 2014;
- che, pertanto, non vi è alcun motivo per ritenere che la data di perfezionamento della notifica debba
* Conclusioni delle parti All'udienza del 5.03.2025 le parti costituite hanno concluso come da verbale. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione 1. Con ricorso al Giudice di Pace di Reggio Emilia depositato in data 12.10.2023, AT ON ha proposto opposizione avverso la cartella di pagamento n. 13720210002697750000 emessa dall'AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE DI RIMINI, avente ad oggetto l'importo di € 316,27, per l'omesso pagamento di una sanzione amministrativa pari a € 174,00 irrogata dal Comando di Polizia Municipale del Comune di Reggio Emilia, conseguente a un'infrazione del Codice della Strada contestata mediante il verbale n. 187000506112007133, notificato il 15.10.2018. L'opponente non ha contestato l'infrazione e ha dedotto:
- di avere pagato la contravvenzione irrogatagli nella misura ridotta del 30% - come previsto dal Codice della Strada in caso di pagamento tempestivo - per l'importo di € 125,10, in data 2.11.2018;
- che la maggior pretesa dell'Ente si fonda sul mancato versamento integrale della sanzione - dunque senza la riduzione del 30% - essendo l'adempimento intervenuto dopo lo spirare del termine di 5 giorni dalla notifica del verbale di contestazione;
- che però il pagamento della sanzione in misura ridotta deve ritenersi legittimo;
- che, infatti, dal 25.10.2018 - giorno in cui si era perfezionata la notifica del verbale di contestazione per compiuta giacenza presso l'ufficio postale di IC (Comune nel quale egli
1
risiede) - al 2.11.2018 - data in cui ha ritirato il plico e pagato la sanzione - era stato impossibilitato ad acquisire conoscenza del plico stesso poiché si trovava a Reggio Emilia per motivi di lavoro e presso la residenza non vi erano altre persone che potessero essere delegate al ritiro della raccomandata;
- che, quindi, era venuta meno, senza sua colpa, la presunzione di conoscenza dell'atto prevista dall'art. 1335 c.c.;
- che, in ogni caso, l'importo indicato nella cartella esattoriale è errato in quanto, tuttalpiù, avrebbe dovuto pagare la minor somma di € 51,76, corrispondente alla differenza tra quanto effettivamente corrisposto in misura ridotta e la sanzione prevista dalla legge. Sulla base di quanto sopra, AT ha chiesto l'annullamento della cartella di pagamento e, in subordine, di essere condannato al pagamento del predetto minor importo. Si è costituito il COMUNE DI REGGIO EMILIA eccependo:
- che il procedimento notificatorio si è svolto in modo regolare;
- che l'opponente era pienamente informato e in condizione di effettuare il pagamento corretto (€ 174,00 anziché € 125,10);
- che l'errore è addebitabile in via esclusiva alla sua condotta colpevole e negligente. L'AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE DI RIMINI è rimasta contumace. All'esito del giudizio, il Giudice di Pace, con sentenza n. 1409 depositata il 4.12.2023, ha rigettato il ricorso e confermato la cartella esattoriale, sulla base della seguente motivazione: “Il termine ultimo per procedere al pagamento in misura ridotta e scontato del 30% era il 30.10.2018. La maggior pretesa trova causa nell'omesso versamento integrale della sanzione nel minimo edittale che il ricorrente avrebbe dovuto corrispondere per intero e non con riduzione del 30%, stante il pagamento solo il 2.11.2018, oltre il termine di 5 giorni dalla data della notifica del verbale di contestazione. In conseguenza la sanzione è stata iscritta a ruolo detratto l'importo già corrisposto. […] Non sussiste errore incolpevole poiché il ricorrente era stato edotto dei termini di pagamento nonché degli importi da corrispondere tutti precisati nel verbale depositato in atti dal comune di Reggio Emilia.” Avverso la pronuncia AT ON ha proposto tempestivo appello (introdotto con citazione) contestando la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato di cui all'art. 112 c.p.c., in quanto il Giudice di Pace non si sarebbe espresso in merito alla prova contraria alla presunzione di conoscenza di cui all'art 1335 c.c., né in ordine alla eccepita erroneità degli importi intimati nella cartella. Sotto il primo profilo, l'appellante ha sostanzialmente riproposto le difese già svolte in primo grado;
quanto al secondo, ha contestato le maggiorazioni applicate da ADER nella cartella. Infine, ha censurato la sentenza di primo grado anche nella parte in cui ha liquidato le spese di lite in favore del COMUNE, nonostante questo fosse stato difeso e rappresentato in giudizio da un legale dipendente dell'Ente stesso, e non da un libero professionista. L'AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE DI RIMINI, benché regolarmente citata in giudizio, è rimasta contumace. Il COMUNE DI REGGIO EMILIA ha resistito all'impugnazione, deducendo:
- che il Giudice di prime cure non ha omesso alcuna valutazione in ordine alle doglianze dell'opponente;
- che l'appellante non ha eccepito alcun vizio o illegittimità della procedura di notifica del
2
verbale di contestazione a mezzo del servizio postale;
- che la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c. è superabile solo nel caso in cui il destinatario dell'atto provi di essersi trovato in circostanze eccezionali ed estranee alla sua volontà, che lo abbiano tenuto lontano dal luogo di destinazione, situazione che non si è verificata nella specie, posto che l'appellante aveva deciso liberamente di mantenere la residenza a IC nonostante lavorasse a Reggio Emilia già dal 2014;
- che, pertanto, non vi è alcun motivo per ritenere che la data di perfezionamento della notifica debba
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi