Trib. Palermo, sentenza 13/11/2024, n. 740

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Palermo, sentenza 13/11/2024, n. 740
Giurisdizione : Trib. Palermo
Numero : 740
Data del deposito : 13 novembre 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di conSIlio e composto dai SIg.ri Magistrati dr. Francesco Micela Presidente dr.ssa Monica Montante Giudice dr.ssa Eleonora Bruno Giudice dei quali il secondo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 3508/2024 R.G.N.C.
PROMOSSO DA
nata a [...] il Parte_1
19/11/1970 (Avv. FIORENZA DANIELA);

E
, nato a [...] il [...] (Avv. PIZZITOLA CP_1
FABRIZIO );

CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili
Conclusioni dei ricorrenti: si vedano note depositate in sostituzione dell'udienza del 8.11.2024 - celebrata con modalità cartolare.
Conclusioni del P.M.: “visto”.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO

1. Deve preliminarmente darsi atto che il presente provvedimento viene emesso a seguito della riserva assunta ex lege all'esito della scadenza del termine per il deposito di note scritte assegnato alle parti in sostituzione dell'udienza dell'8.11.2024.
Con le predette note, tempestivamente depositate, le parti hanno


manifestato la volontà di non riconciliarsi e hanno confermato il ricorso

2. Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda.
Ed infatti:
• la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per il termine di legge a far tempo dalla comparizione dinanzi al Presidente del
Tribunale nella procedura di separazione, avvenuta in data 18.01.2022;

• la separazione giudiziale tra le parti è stata pronunciata dal Tribunale di
Palermo, con sentenza parziale n. 4112/2022 del 10.11.2022, passata in giudicato e sentenza definitiva n. 3568/23 del 17.07.23, passata in giudicato;

• i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
I coniugi, inoltre, hanno compiutamente indicato le condizioni inerenti ai loro rapporti successivi al divorzio nell'ambito del ricorso introduttivo, che in questa sede vengono riportate:
“1. Le parti vivranno separate con l'obbligo al mutuo
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