Trib. Gela, sentenza 14/01/2025, n. 19

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Gela, sentenza 14/01/2025, n. 19
Giurisdizione : Trib. Gela
Numero : 19
Data del deposito : 14 gennaio 2025

Testo completo

N. R.G. 795/2021

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA
SEZIONE CIVILE - LAVORO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Gela, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 795/2021 R.G., avente ad oggetto “infortunio sul lavoro, art. 2087 c.c., art. 2051 c.c.”,
PROMOSSA DA
GI PE, con gli avv.ti SE Raia e Riccardo Gentile;

- Ricorrente -
CONTRO
RE PE, con l'avv. Rocco Guarnaccia;

HERMES GROUP S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, con
l'avv. Amerigo Cetraro;

- Resistente
E CONTRO
SARA ASSICURAZIONI S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, con l'avv. Diego Ferraro;

- Terzo chiamato -
******************
MOTIVI DELLA DECISIONE


1. Premessa.

Con ricorso depositato il 13 settembre 2021, AC SE ha adito questo
Tribunale, chiedendo l'accoglimento delle seguenti domande: “…2) accertare e dichiarare la responsabilità della RM RO S.r.l. nella persona del rappresentante pro tempore, in ordine al sinistro occorso al sig. AC SE ai sensi dell'art.
2051 c.c.;
o, in subordine, ai sensi dell'art. 2043 c.c. per tutte le ragioni esposte;
3)
accertare e dichiarare altresì la responsabilità del sig. NN SE, per violazione dell'art. 2087 c.c.e D.Lgs 81/2008;
4) per l'effetto, condannare i convenuti in solido al risarcimento di tutti i danni occorsi all'odierno attore quantificati in €

420.313,00 comprensivi del danno biologico e del danno morale, oltre il danno da inabilità temporanea totale e parziale, spese mediche, e personalizzazione, ovvero in quella somma maggiore o minore che si riterrà provata e dovuta nel corso del giudizio anche in esito alla disponenda C.T.U. o ritenuta equa e di giustizia, il tutto oltre interesse legale e rivalutazione monetaria, con riserva di definitiva quantificazione al momento delle precisazioni delle conclusioni;
5) in via subordinata, condannare i convenuti, ciascuno per il titolo di responsabilità riconosciuta, al pagamento delle somme che verranno liquidate in sentenza…
”.
A fondamento delle proprie pretese, il ricorrente ha rappresentato di essere stato assunto con contratto a tempo indeterminato, a decorre dal 2 marzo 2019, dal convenuto
NN SE per svolgere le mansioni di “animatore” presso l'Hotel Turin di
SA Maria del Cedro (CS);
che, al momento della presa di servizio, il datore di lavoro ha provveduto ad assegnare al dipendente, per tutta la stagione lavorativa, come previsto nel contratto di lavoro (“vitto e l'alloggio sono garantiti dal sig. NN”, cfr. punto 9 dell'all. 2), un alloggio presso il Gandhi Apparthotel Residence, sito in prossimità dell'Hotel Turin, gestito dalla società RM RO;
che in data 21 giugno 2019, alle
2:10 circa, terminato il proprio turno, ha fatto rientro nel proprio alloggio insieme ad altri colleghi (tra cui CO EN SA), e all'atto di togliere la divisa di lavoro, con il braccio destro ha urtato involontariamente il vetro della finestra che dava accesso al balcone;
che, a causa dell'urto, il vetro si è spezzato in “grandi e affilate lastre”, provocandogli “gravi ferite da taglio da cui fuorusciva sangue copiosamente”;
che, stante la gravità della situazione, i colleghi presenti hanno contattato il 118;
che, condotto in pronto soccorso, è stato ricoverato in codice rosso e sottoposto trattamento chirurgico con bypass arteria radiale ed ulnare, e ricostruzione delle strutture miotendinee e nervose;
che è stato dimesso in data 27 giugno 2019, ma ha dovuto sottoporsi in seguito a numerose ulteriori visite specialistiche e diversi trattamenti sanitari stante la gravissima limitazione funzionale all'arto superiore destro e alla mano, che ha determinato, in base alla valutazione del proprio CTP, uno “stato di invalidità del 50%”;
che, a fronte dell'infortunio sul lavoro, non avendo ancora ricevuto
2
comunicazioni da parte dell'INAIL, ha chiesto a NN di procedere alla denuncia, ma questi non vi ha effettuato alcuna comunicazione;
che, dunque, ha diffidato sia il datore di lavoro sia la società RM RO, al fine di ottenere il risarcimento di tutti i gravi danni subiti in conseguenza del sinistro;
che, stante l'assenza di riscontri, ha adito
l'autorità giudiziaria.
Ciò posto in punto di fatto, AC assume la responsabilità del datore di lavoro per violazione del disposto di cui all'art. 2087 c.c., in considerazione della circostanza che l'aggeggio ove è avvenuto l'infortunio è stato da quest'ultimo scelto e assegnato, sicché, attesa la connessione con l'attività lavorativa, era suo onere adottare tutte le misure necessarie a garantire la sicurezza e l'idoneità del luogo ove risedeva in qualità di lavoratore.
Il ricorrente afferma, inoltre, la responsabilità solidale del danno cagionato da cose in custodia della struttura alberghiera, ex art. 2051 c.c.
Si è costituito in giudizio NN SE, chiedendo il rigetto del ricorso.
Si è costituita anche la RM RO S.r.L. eccependo, preliminarmente, il proprio difetto di legittimazione passiva, essendo astrattamente unico responsabile del sinistro il datore di lavoro;
ad ogni modo, ha dedotto l'infondatezza delle pretese di
AC e, in via subordinata, il concorso di colpa del danneggiato. Inoltre, ha chiesto la chiamata in garanzia della RA Assicurazioni S.p.A., al fine di essere tenuta indenne in caso di condanna. La Compagnia assicurativa, a seguito di autorizzazione del giudice, si è costituita associandosi alla richiesta di rigetto delle domande e, in subordine, ha eccepito l'inoperatività della polizza per prescrizione del diritto dell'assicurato, avendo quest'ultimo denunciato l'evento oltre i due anni dalla conoscenza.
La causa è stata istruita attraverso l'assunzione di prove documentali, testimoniali e la disposizione di CTU medico-legale.
L'udienza del 23 ottobre 2024 è stata sostituita, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., dal deposito di note scritte. Quindi, a seguito del loro deposito, la causa è decisa con la presente sentenza.


2. Merito.

Ciò posto, nel merito il ricorso è fondato per quanto di ragione.

2.1 Responsabilità del datore di lavoro.
3
Innanzitutto, deve ritenersi dimostrata la dinamica del sinistro, secondo le modalità dedotte in ricorso.
A tale conclusione si giunge sulle base della lettura delle dichiarazioni rilasciate dal teste CO EN SA, escussa all'udienza del 14 febbraio 2024, la quale, premettendo di essere stata collega di AC, ha confermato di essere stata presente al momento in cui il ricorrente, presso l'alloggio assegnatogli dal datore di lavoro, nell'atto di togliersi la divisa lavorativa, ha urtato con il braccio destro il vetro di un'anta della finestra che dava accesso al balcone, determinando la rottura in grandi lastre che gli hanno provocato tagli alla mano e al braccio destro, con conseguente fuoriuscita di sangue. La stessa ha poi precisato che “nel momento dell'incidente eravamo uno di fronte all'altro. Si stava sfilando al divisa. Dal movimento mi è parso che avesse perso l'equilibrio e quindi scivolato” e che “se non ricordo male l'infisso era in legno e il vetro era molto sottile”.
Quanto riferito dalla testimone conferma anche la non conformità del vetro, che, all'evidenza, non era idoneo a contenere il semplice impatto di un arto umano e quindi a svolgere la propria funzione di contenimento, atteso anche lo scarso spessore (“era molto sottile”).
Ciò posto, ritiene il Tribunale la sussistenza della responsabilità in capo al datore di lavoro.
In linea sistematica, giova rammentare che, secondo quanto previsto dall'art.
2087 c.c.
, il datore di lavoro, nell'esercizio dell'impresa, deve adottare tutte le cautele necessarie per tutelare l'integrità fisica e la personalità dei lavoratori. A tal fine, egli deve tenere conto sia della particolarità del lavoro che dell'esperienza e della tecnica. La norma in questione si pone come principio generale, che trova una migliore esplicazione nella normativa speciale in materia di prevenzione e assicurazione degli infortuni sul lavoro, ma i cui confini sono tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro;
essa ha valore integrativo rispetto a tale legislazione e costituisce una norma di chiusura del sistema antinfortunistico.
L'art. 2087 c.c., impone all'imprenditore, in ragione della sua posizione di garante dell'incolumità fisica del lavoratore, di adottare tutte le misure atte a salvaguardare chi presta la propria attività lavorativa alle sue dipendenze.
4
Come noto, le misure da adottare vanno distinte tra: 1)
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi