Trib. Roma, sentenza 05/01/2025, n. 164
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
I SEZIONE CIVILE così composto: dott.ssa Marta Ienzi PRESIDENTE dott.ssa Cecilia Pratesi GIUDICE dott.ssa Valeria Chirico GIUDICE REL. EST.
riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n. 29793 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022 e vertente
T R A
Parte_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Pierfrancesco TORRISI per procura in atti
RICORRENTE
E
Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: disconoscimento di paternità
CONCLUSIONI: come in atti
1 IN FATTO ED IN DIRITTO
ha convenuto in giudizio, innanzi all'adito Parte_1
Tribunale, , per sentir “accertare e dichiarare che il sig. Controparte_1 [...]
non è il padre naturale del sig. , quindi Parte_2 Parte_1 pronunciarsi dichiarazione di disconoscimento di paternità ex art. 243 bis c.c.
e seguenti, mantenendo comunque il cognome ”- ordinare Pt_1 all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Roma, di fare la prescritta annotazione nel relativo atto di nascita”.
Ha dedotto all'uopo: che nel 1970 la propria madre, ER
, deceduta il 20.1.2005, aveva intrattenuto una relazione more
[...] uxorio con , dalla quale egli era nato Controparte_2
l'11.11.1970, acquisendo il cognome della madre, ;
che il ER
28.5.1973 era stato riconosciuto dal marito della madre, acquisendone il cognome ;
che il padre biologico alla nascita si era rifiutato di Pt_1
riconoscerlo, abbandonandolo alle esclusive cure materne;
che la madre, poco prima di morire, gli aveva rivelato l'identità del padre biologico;
che pertanto aveva intrapreso nei confronti di quest'ultimo il giudizio sub n. 28271/17 innanzi al Tribunale di Roma, chiedendo “il riconoscimento nei confronti del sig. ”;
che nel corso di tale CP_2
giudizio si era sottoposto unitamente al al test del DNA, dal CP_2
quale quest'ultimo era risultato suo padre biologico al 99,9% di probabilità;
che, pertanto, il aveva chiesto di riconoscerlo, CP_2
mentre , intervenuto, “si associava, o comunque non si Parte_2
opponeva, al riconoscimento da parte del sig. ”;
che con CP_2 sentenza n. 16521/21 il Tribunale di Roma aveva dichiarato
l'inammissibilità della domanda ed il difetto di legittimazione processuale di , rilevando che per proporre l'azione Parte_2
avrebbe prima dovuto rimuovere il precedente stato di Parte_1
figlio, non essendo all'uopo idonea la mera costituzione del padre legale, non legittimato ad intervenire nel giudizio come introdotto;
che il
2
presente giudizio, stante il decesso in data 4.12.2021 di , Parte_2
era stato promosso nei confronti dell'unico erede , onde Controparte_1
procedere al disconoscimento di paternità in capo a , Parte_2
come richiesto dal Tribunale
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
I SEZIONE CIVILE così composto: dott.ssa Marta Ienzi PRESIDENTE dott.ssa Cecilia Pratesi GIUDICE dott.ssa Valeria Chirico GIUDICE REL. EST.
riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n. 29793 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022 e vertente
T R A
Parte_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Pierfrancesco TORRISI per procura in atti
RICORRENTE
E
Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: disconoscimento di paternità
CONCLUSIONI: come in atti
1 IN FATTO ED IN DIRITTO
ha convenuto in giudizio, innanzi all'adito Parte_1
Tribunale, , per sentir “accertare e dichiarare che il sig. Controparte_1 [...]
non è il padre naturale del sig. , quindi Parte_2 Parte_1 pronunciarsi dichiarazione di disconoscimento di paternità ex art. 243 bis c.c.
e seguenti, mantenendo comunque il cognome ”- ordinare Pt_1 all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Roma, di fare la prescritta annotazione nel relativo atto di nascita”.
Ha dedotto all'uopo: che nel 1970 la propria madre, ER
, deceduta il 20.1.2005, aveva intrattenuto una relazione more
[...] uxorio con , dalla quale egli era nato Controparte_2
l'11.11.1970, acquisendo il cognome della madre, ;
che il ER
28.5.1973 era stato riconosciuto dal marito della madre, acquisendone il cognome ;
che il padre biologico alla nascita si era rifiutato di Pt_1
riconoscerlo, abbandonandolo alle esclusive cure materne;
che la madre, poco prima di morire, gli aveva rivelato l'identità del padre biologico;
che pertanto aveva intrapreso nei confronti di quest'ultimo il giudizio sub n. 28271/17 innanzi al Tribunale di Roma, chiedendo “il riconoscimento nei confronti del sig. ”;
che nel corso di tale CP_2
giudizio si era sottoposto unitamente al al test del DNA, dal CP_2
quale quest'ultimo era risultato suo padre biologico al 99,9% di probabilità;
che, pertanto, il aveva chiesto di riconoscerlo, CP_2
mentre , intervenuto, “si associava, o comunque non si Parte_2
opponeva, al riconoscimento da parte del sig. ”;
che con CP_2 sentenza n. 16521/21 il Tribunale di Roma aveva dichiarato
l'inammissibilità della domanda ed il difetto di legittimazione processuale di , rilevando che per proporre l'azione Parte_2
avrebbe prima dovuto rimuovere il precedente stato di Parte_1
figlio, non essendo all'uopo idonea la mera costituzione del padre legale, non legittimato ad intervenire nel giudizio come introdotto;
che il
2
presente giudizio, stante il decesso in data 4.12.2021 di , Parte_2
era stato promosso nei confronti dell'unico erede , onde Controparte_1
procedere al disconoscimento di paternità in capo a , Parte_2
come richiesto dal Tribunale
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