Trib. Terni, sentenza 04/01/2025, n. 21

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Terni, sentenza 04/01/2025, n. 21
Giurisdizione : Trib. Terni
Numero : 21
Data del deposito : 4 gennaio 2025

Testo completo

N. R.G. 1761/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERNI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa MONICA VELLETTI Presidente rel.
Dott.ssa LUCIANA NICOLI' Giudice
Dott.ssa ELISA IACONE Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 1761 /2023, promossa da:
, nata a [...] il [...] con il patrocinio dell'avv. Controparte_1
TIBERI CRISTIANA parte elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore giusta delega in atti;

RICORRENTE
E
, nato a BUSTO ARSIZIO (VA) il 18/03/1979, con il Controparte_2 patrocinio dell'avv. PATALINI LUCA parte elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore giusta delega in atti;

RICORRENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: DOMANDA PER LA MODIFICA DELLA DISCIPLINA DELLE
MODALITA' DI AFFIDAMENTO E MANTENIMENTO PROLE
CONCLUSIONI:
Per parte ricorrente:
“Che l'Ill.mo Tribunale di Terni, previa comparizione delle parti, voglia 1- disporre l'affidamento esclusivo del figlio minore alla madre Persona_1 CP_1
;
il figlio minore durante la settimana trascorrerà con il padre i pomeriggi del

[...] martedì e del giovedì, dalle ore 17:00 alle ore 21:00 e, a settimane alterne, la giornata 1

della domenica, dalle ore 10:00 alle ore 21:00. Per le festività natalizie, il bambino trascorrerà il 24 dicembre con la mamma. Con il padre, invece, trascorrerà il giorno di
Natale, dalle ore 16:00 alle ore 22:00 ed il 26 dicembre, dalle ore 10:00 alle ore 17:00, senza pernottamento. Il 31 dicembre, il primo dell'anno e il giorno dell'epifania, saranno trascorsi in modo alternato, un anno con il padre ed un anno con la madre, ad iniziare dal prossimo ultimo dell'anno, con il padre. Eventuali periodi di vacanza fuori città, nel periodo natalizio, potranno essere concordati tra i genitori entro e non oltre il 1 dicembre di ogni anno. Per le festività pasquali, il minore trascorrerà il giorno di Pasqua con un genitore e la Pasquetta con l'altro, ad anni alterni, iniziando la prossima Pasqua 2024 con il padre. Per le vacanze estive, il padre potrà trascorrere fino a due settimane con il figlio, periodo che dovrà essere comunicato alla madre entro il 30 maggio di ciascun anno;
Il giorno del 15 agosto, sarà trascorso ad anni alterni con la madre e con il padre, con inizio il prossimo 15 agosto con permanenza presso la madre.



2- Disporre a carico del signor l'obbligo di corrispondere alla Controparte_2 signora a titolo di contributo al mantenimento del figlio minore Controparte_1 la somma di € 350,00, entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al rimborso del Persona_1

50% delle spese straordinarie, così come indicate nel protocollo in uso presso il
Tribunale di Terni;

-l'assegno unico per il minore sarà percepito dalla madre al 100%.
Con vittoria di spese e compensi del presente procedimento.
Alla luce del perdurante comportamento disfunzionale del padre, che il Tribunale individui, in via definitiva, una somma di denaro non inferiore ai €20 per ogni ritardo a carico del padre, come già disposto in via provvisoria con provvedimento del
03.07.2024.”
Per parte resistente:
“Voglia l'ecc. Tribunale di Terni,
- rigettare tutte le domande avanzate dalla parte attrice, poiché infondate sia in fatto che in diritto come ampiamente sopra esposto, nonché le richieste istruttorie formulate, e per
l'effetto:
- confermare le condizioni disciplinate dal Tribunale di Terni con decreto di accoglimento cron. n. 3629/2020 del 14.10.2020, nel procedimento RG n. 1187/2020, con riguardo all'affidamento condiviso che con riguardo alle spese straordinarie, in quanto rispondenti pienamente alle esigenze del minore, disponendo
– a parziale modifica di quanto concordato, la S.V. Ill.ma Voglia disporre che: Per_
- il Sig. corrisponda entro il 15 di ogni mese la somma di € 166,00 a titolo di assegno di mantenimento in favore del piccolo Per_1 Per_
- il Sig. terrà con sé il figlio il sabato e la domenica, a fine settimana alterni, con gli orari già indicati nell'accordo, con richiesta di autorizzazione al pernottamento del figlio presso l'abitazione del padre. Per_ Preferibilmente, previa comunicazione ad inizio della settimana alla madre, il Sig. terrà il figlio il giovedì pomeriggio, con gli orari già indicati nell'accordo, Per_1 prelevandolo dall'asilo alle ore 16:00.
2 In ordine alle ferie estive, poiché il periodo estivo coincide con il periodo di maggior carico di lavoro del resistente (che – come detto – è rappresentante ), il padre Per_2 trascorrerà le due settimane previste, anche in modo non consecutivo, nel periodo che verrà individuato con la madre, anche in un periodo dell'anno diverso dall'estate, per un tempo complessivo di due settimane;

- viste le continue e ripetute richieste della Sig.ra di versamento di spese CP_1 straordinarie non necessarie (v. ad esempio il corso di nuoto nel periodo di agosto) e Per_ tenuto conto che il Sig. versa già l'assegno per e per gli altri tre figli, si Per_1 chiede che l'assegno unico che percepisce da sempre la madre, venga suddiviso al 50 % tra i genitori, con riserva di agire per il recupero delle somme incamerate sino ad ora dalla Sig.ra per intero;
CP_1 con riguardo al caso in cui qualora il padre non si presenti a prendere il Sig. Per_1 Per_ dovrà versare alla madre l'importo di Euro 20,00 per ogni ora di ritardo, solo in caso di comunicazione all'ultimo momento;

- in caso contrario, infatti, i genitori potranno accordarsi tra loro i genitori per sostituirsi, ovvero si dovrà prevedere una cifra di € 10,00/ ora visto che non vi è urgenza;

- l'orario di pagamento della baby sitter dovrà ritenersi quello diurno, in quanto la madre potrà recuperare alle ore 20:00 il minore e riportarlo presso il Suo domicilio.
Con vittoria di spese e compensi di lite.”
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso proposto in data 5.9.2013, ha chiesto la modifica Controparte_1 delle modalità di affidamento e mantenimento del figlio nato il [...] Per_1 dalla relazione con . La ricorrente ha esposto: Controparte_2
-che con ricorso congiunto proposto dinanzi all'intestato Tribunale è stato emesso decreto del 14.10.2020, con il quale è stato disposto l'affidamento condiviso del minore, con collocamento prevalente presso l'abitazione materna e disciplina delle modalità di frequentazione padre figlio escludendo per i primi tre anni di vita del minore la possibilità Per_ di pernottamento presso il padre, e ponendo a carico del contributo per il mantenimento del minore determinato in € 200,00, oltre al 50 % delle spese straordinarie;

-che dall'inizio del 2023, in ragione della aumentata età del figlio, la ricorrente chiedeva al padre del minore di modificare le condizioni già concordate anche per permetterle di organizzare la propria attività lavorativa, lamentando la ricorrente la mancata osservanza da parte del resistente dei tempi di frequentazione del figlio, negli orari e nei giorni stabiliti;

-che il resistente, inoltre, sarebbe stato poco puntuale nel versamento della quota parte inerente le spese straordinarie;

-che nonostante le numerose sollecitazioni il resistente non avrebbe prestato assenso alla modifica delle modalità di frequentazione in essere, pretendendo nei fatti che fosse la sola ricorrente ad occuparsi del figlio minore, giungendo a rifiutare la comunicazione alla dell'indirizzo di nuova residenza e rifiutandosi di stabilire con congruo CP_1 anticipo il fine settimana di permanenza con il figlio, costringendo la ricorrente occupata con la propria attività di titolare di un bar, a doversi organizzare per la custodia del bambino;

3
tanto premesso la ricorrente ha chiesto la modifica del decreto già emesso in data
14.10.2020, chiedendo venisse disposto l'affidamento esclusivo a sé del figlio minore, disciplinando le modalità di visita del padre per i pomeriggi del martedì e del giovedì, dalle ore 17:00 alle ore 21:00 e, a settimane alterne, la giornata della domenica, dalle ore
10:00 alle ore 21:00, oltre a disciplinare le modalità di frequentazione per i periodi di Per_ vacanza;
con richiesta di porre a carico del l'obbligo di corrispondere alla ricorrente a titolo di contributo al mantenimento del figlio minore la somma di € 350,00, entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al rimborso del 50% delle spese straordinarie, così come indicate nel protocollo in uso presso il Tribunale di Terni e prevedendo la riscossione dell'assegno unico al 100% da parte della stessa ricorrente, con vittoria di spese.
Si è costituito contestando le allegazioni contenute nel Controparte_2 ricorso introduttivo, ed affermando di aver sempre seguito con attenzione e cura il figlio ottemperando alle condizioni di affidamento e mantenimento previste nel decreto emesso su accordo tra le parti nel 2020. Il resistente in particolare ha esposto:
-di aver sempre seguito il figlio e corrisposto puntualmente il contributo posto a suo carico per il mantenimento del minore;

-di contestare sia le allegate sopravvenute esigenze del figlio poste a fondamento della richiesta di modifica, sia le affermate diverse esigenze lavorative della madre svolgendo la ricorrente lo stesso lavoro dal 2020 ad oggi;

-di aver puntualmente adempiuto agli
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