Trib. Parma, sentenza 02/05/2024, n. 377

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Parma, sentenza 02/05/2024, n. 377
Giurisdizione : Trib. Parma
Numero : 377
Data del deposito : 2 maggio 2024

Testo completo

N.R.G. 873/2020

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Parma
SEZIONE PRIMA CIVILE
Sottosezione Lavoro
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del giudice Matteo
Giovanni Moresco, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
( ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. DALLA VALLE MICHELE, elettivamente domiciliato presso il relativo studio in VIA MAESTRI, 6 43121 PARMA ITALIA;

RICORRENTE contro
( ), in persona del l. r. p. t., rappresentato e difeso dalle avv. CP_1 P.IVA_1
GIROLDI VALERIA e BARUSI NILLA, elettivamente domiciliat0 presso la sede di V.LE BASETTI, 10 43121 PARMA;

CONVENUTO
OGGETTO: retribuzione
Conclusioni
Per la parte ricorrente:
«In ogni caso, ed anche in via preliminare, Voglia l'Ill.mo Tribunale di Parma adito ordinare, per le ragioni tutte di cui alle premesse, la immediata corresponsione da parte di - Fondo di CP_1
Garanzia - ed in favore di delle somme tutte a quest'ultimo dovute a titolo CP_1 Parte_1 di TFR maturato per il periodo non contestato da con il provvedimento qui impugnato del CP_1
29.08.2019, ovvero del T.F.R. maturato dal ricorrente alle dipendenze della ditta individuale CP_2 di dal 20.06.1991 al 31.03.2013, ad oggi illegittimamente trattenute dallo stesso Controparte_3 ente, maggiorate di interessi e rivalutazione dalla data di presentazione della domanda di intervento del fondo di garanzia del 17.05.2018 fino al pagamento.
Nel merito: accertare, dichiarare e pronunciare, per le ragioni tutte di cui alle premesse, la illegittimità, la nullità, la inefficacia, la infondatezza, la erroneità, o come meglio ritenuto, e comunque revocare, con espressa pronuncia di annullamento, del provvedimento di rigetto della domanda proposta il 17.05.2018 da di intervento del Fondo di Garanzia, emesso Parte_1
e formato dall Sede di Parma in data 29.08.2019 in Parte_2 pregiudizio di ed in premessa citato, nonché di ogni suo correlato, prodromico, Parte_1 successivo e conseguente atto e/o provvedimento, ivi compresa la delibera n.202353 del 18.06.2020 CP_ del Comitato Provinciale di Parma, conseguentemente dichiarare tenuto e condannare CP_1 alla corresponsione dell'integrale importo di Euro 25.436,59, a titolo di T.F.R., da parte del Fondo di Garanzia ed in favore del ricorrente ». CP_1 Parte_1
Per la parte convenuta:
«- nel merito,
respinta ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione,
rigettare il ricorso perché infondato in fatto ed in diritto e, comunque non provato.
Con condanna di parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite».
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RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

1. Con ricorso depositato in data 16.12.2020, ha chiesto al Tribunale Parte_1
di Parma di condanna a corrispondergli, tramite il Fondo di Garanzia, il TFR CP_1 maturato nel corso del rapporto di lavoro alle dipendenze della ditta individuale
per un importo di € 25.436,59. CP_2 Organizzazione_1

2. si è costituito in giudizio, chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato CP_1
in fatto e in diritto.

3. La causa è stata istruita mediante escussione di deposizioni testimoniali.

4. A seguito di discussione, la causa è stata decisa con lettura in udienza della sentenza.

5. Il ricorso è parzialmente fondato e deve essere accolto nei termini che seguono.

6. Il caso di specie riguarda la richiesta di intervento del Fondo di Garanzia per il pagamento del TFR maturato dal ricorrente nel periodo di lavoro alle dipendenze di impresa dichiarata fallita dal Tribunale di Parma con sentenza CP_2 dell'11.5.2015.

7. L'istanza è stata rigettata per insussistenza di un rapporto di lavoro con l'impresa fallita alla data della supposta cessazione del 22.10.2014: ciò in quanto l'Ente, sulla base delle risultanze di un verbale ispettivo dell'agosto 2018, ha disconosciuto il rapporto di lavoro tra il ricorrente e la nel periodo 1.4.2013-22.10.2014, CP_2 ritenendo invece che il datore di lavoro effettivo fosse la diversa società CP_4
[...]

8. ha poi eccepito che non vi sarebbe agli atti alcuna prova della cessazione del CP_1
rapporto di lavoro tra il ricorrente e la ditta individuale fallita e sarebbe pertanto carente uno dei presupposti imprescindibili per l'intervento del Fondo, restando irrilevante la circostanza che il credito del ricorrente era stato ammesso al passivo, dato che il decreto che rende esecutivo lo stato passivo ha effetti esclusivamente endoconcorsuali.
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9. È necessario procedere alla disamina delle risultanze della prova testimoniale per verificare la fondatezza dell'accertamento ispettivo.
10. Il teste ha riferito quanto segue: Tes_1
«Ho lavorato per 21 anni alle dipendenze dell'impresa individuale di CP_2 [...] CP_
Non ho un contenzioso in essere con l' Io mi sono dimesso per giusta CP_3 causa;
non mi ricordo bene se nel 2012 o se nel 2013. Io mi ricordo che ho lavorato con il ricorrente ma non ricordo bene le tempistiche. Io ho sentito parlare di ma non CP_4 so nulla di preciso;
le buste paga che ho ricevuto sono tutte Cormal di . Controparte_3
11. Il teste ha anche confermato il contenuto delle dichiarazioni che aveva reso in sede ispettiva, che erano del seguente tenore (doc. 7 convenuto):
«Sono stato occupato per del 1990 con qualifica di operaio elettricista CP_2 specializzato e 5° livello.
Ho lavorato fino al 2013 e mi sono licenziato per giusta causa in seguito al mancato pagamento delle retribuzioni
Tra gli ultimi lavori svolti per la ditta, ricordo ed una [inc.] di Chiozzola. Org_2 Org_3
Fino ad agosto 2012 ho ricevuto i fogli paga mentre da settembre 2012 a febbraio 2013 non mi sono stati consegnati.
In maggio
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