Trib. Pisa, sentenza 12/11/2024, n. 1320
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Testo completo
N. R.G. 2427/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Santa Spina Presidente Relatore dott.ssa Iolanda Golia Giudice dott.ssa Alessandra Migliorino Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2427/2020 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CORTI ANTONIO Parte_1 C.F._1
ed elettivamente domiciliata presso lo studio del predetto Email_1
difensore, via Carducci n. 64/C, San Giuliano Terme (PI)
e da
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DE GIORGI Parte_2 C.F._2
VALENTINA ABBONDANZA e Email_2 dell'avv. CATALDO GUALTIERO ( ed elettivamente domiciliato Email_3
presso lo studio dell'avv. De Giorgi, via Tosco-Romagnola n. 122, Pontedera (PI) con intervento del PM in sede con ad oggetto: separazione giudiziale
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: “1) disporre a carico del sig. il pagamento del canone locativo Pt_2 dell'attuale abitazione della ricorrente e dei figli conviventi, per l'importo di €. 700,00 mensili, oltre
€. 50,00 per oneri condominiali, in toto o pro quota, a compensazione della mancata assegnazione del domicilio coniugale alla madre ed ai figli con essa conviventi;
2) confermare a carico del IG. ed in favore della IG.ra l'obbligo di corrispondere Pt_2 T_ ex artt. 433 e ss. e 156 C.C. l'importo mensile di €. 600,00= a titolo di mantenimento per le figlie
e , in convivenza prevalente con la madre, a far data dal deposito del ricorso e/o Per_1 Per_2 dall'allontanamento della suddetta ricorrente e dei figli dal domicilio coniugale, e pro futuro, al fine di far fronte alle necessità di sopravvivenza, alimentari, abitative, scolastiche e quant'altro in relazione ai figli, e per i motivi in fatto ed in diritto esposti, importi rivalutabili annualmente in base agli indici Istat, ed oltre al rimborso del 50% delle spese straordinarie per gli stessi figli;
per queste ultime, atteso quanto esposto, disporre il versamento forfettario mensile, a carico del IG. Pt_2 ed in favore della IG.ra dell'ulteriore importo di €. 600,00 mensili, con conguaglio a fine T_
di ogni anno;
4) Disporre la divisione al 50% tra i coniugi delle disponibilità liquide giacenti alla data del 30/6/20 sui c/c accesi a nome di entrambi i coniugi e cointestati presso , Intesa San Paolo filiale CP_1
di Pisa 1 Via Luigi Bianchi e di Pisa, P.zza Giuseppe Garibaldi 1, e dei relativi depositi, CP_2 titoli, libretti fruttiferi e quant'altro cointestato;
con ogni pronuncia consequenziale, anche in ordine alla restituzione, da parte del alla sig.ra di importi eccedenti tale quota del 50% Pt_2 T_
dei quali lo stessi si sia indebitamente appropriato;
6) Disporre la restituzione alla sig.ra dell'importo di €. 23.000,00, pari al ricavato della T_
vendita del titolo n. presso Unicredit Banca, di sua proprietà, in quanto provento di acquisizione ereditaria, operato anticipatamente alla scadenza a richiesta del sig. con addebito a Pt_2 quest'ultimo delle conseguenze economiche tutte derivanti dalla vendita anticipata rispetto alla naturale scadenza del titolo stesso;
7)Disporre la restituzione alla sig.ra ed ai figli dei beni personali di cui all'elenco allegato, T_ sottratti dal sig. dall'abitazione familiare durante la sua permanenza in via esclusiva presso Pt_2 la stessa”;
per parte resistente: “chiedono che il Tribunale, disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione voglia:
1) in via istruttoria: ammettere i mezzi di prova non ammessi
2) nel merito
a) dichiarare inammissibile e comunque rigettare la richiesta di porre a carico del il Pt_2
pagamento del canone di locazione della casa abitata dalla IG.ra con alcuni dei figli;
T_
b) rigettare la domanda di corresponsione in favore della ricorrente e dei figli e e Persona_3
di qualsivoglia assegno di mantenimento, in quanto tutti dotati di proprio redditoc) Persona_4
per e , disporre il versamento a carico del comparente della somma Persona_5 Controparte_3
€ 250,00 cadauno, oltre al 50% delle spese straordinarie preventivamente concordate e documentate, con richiesta di indicare espressamente in sentenza se le spese relative allo studio universitario rientrino allo stato tra quelle da considerare ordinarie e quindi contenute nella somma stabilita per il mantenimento;
rappresentando che, nel caso in cui il Tribunale ritenendo l'ordinarietà delle spese relative allo studio, così come questa parte sostiene e come afferma giurisprudenza maggioritaria, voglia comprenderle nel mantenimento ordinario, l'assegno di mantenimento omnicomprensivo venga determinato, in questa sola ipotesi, nella misura di € 350 per ciascuna figlia;
ciò tenuto conto della circostanza che non vi è alcuna necessità per le figlie di studiare fuori - anche in considerazione del fatto che il trasferimento dalla Sicilia a Pisa fu motivato dall'essere quest'ultima una pregiata sede universitaria – e delle mutate condizioni reddituali del ricorrente, che come è noto alle parti ed al Tribunale non lavorando più in missione all'estero ha visto ridotto il proprio reddito.
d) dichiarare inammissibile e comunque rigettare la domanda di rimborso a carico del Pt_2
delle spese sostenute per l'acquisto di una nuova autovettura, unilateralmente decisa dalla ricorrente in fase di separazione;
e) circa la divisione del patrimonio di liquidità e titoli, previa ammissione dei mezzi istruttori occorrendi e viste le risultanze delle indagini della Guardia di Finanza, condannare parte ricorrente al rimborso di tutte le somme di cui la ricorrente si è indebitamente appropriata, ivi compresi i buoni fruttiferi cartacei di cui si è impossessata mediante condanna al rimborso del corrispettivo ricavato dalla vendita degli stessi, come esse risultanti dalla relazione della Guardia di Finanza o comunque nella misura di giustizia che sarà a risultare in corso di causa, in quanto tutti i versamenti, compresi quelli sui libretti postali intestati ai figli, sono stati effettuati unicamente dal comparente e pertanto di sua proprietà esclusiva;
f) rigettare la domanda di restituzione della somma di € 23.000,00 relativa a titolo Unicredit Banca.
Si ribadisce che detto titolo è sempre stato nella esclusiva disponibilità della e del figlio T_
, i soli a possedere i parametri per le relative transazioni;
Per_4
g) rigettare la domanda di restituzione dei beni personali, poiché niente è stato sottratto dal
[...]
atteso che la IG.ra ha portato via tutto ciò che le interessava, lasciando nella Pt_2 T_
spazzatura beni di valore.
h) Rigettare la domanda di risarcimento danni tanto infondata tanto irrituale e improcedibile nel presente giudizio”.
Il PM nulla ha opposto.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso che reca in calce la data del 14 luglio 2020, deduceva di avere contratto Parte_1 il 30 marzo 1992 in Palermo matrimonio con dall'unione col quale nascevano i Parte_2
figli, il 18 maggio 1993, il 22 ottobre 1994, il 26 Persona_3 Persona_4 Controparte_3
ottobre 2000 e il 15 settembre 2003. Allegava il venir meno dell'unione materiale e Persona_5 spirituale tra i coniugi e l'impossibilità della prosecuzione della vita coniugale, causata dai comportamenti violenti ed aggressivi tenuti dal resistente nel corso della vita matrimoniale, sopportati
negli anni dalla moglie in considerazione anche della presenza dei figli ma che, negli ultimi anni, attesa la loro intollerabilità, inducevano la ricorrente a trasferirsi altrove, seguita dai propri figli. In punto di condizioni economiche, dava atto di come nessuno dei quattro figli ancora con lei conviventi fosse economicamente indipendente e rappresentava, dunque, la sua difficoltà a mantenerli con uno stipendio da insegnante che si aggirava attorno ai 1.300,00 euro mensili. Evidenziava, tra l'altro, anche la forte sperequazione reddituale sussistente tra i coniugi, atteso che il marito percepiva, dall'attività di lavoratore dipendente di ENI S.p.A., uno stipendio di circa 7.000,00 euro al mese.
Sulla base di tali presupposti, concludeva domandando pronunciarsi la separazione personale dei coniugi con addebito al marito e alle condizioni indicate nel ricorso introduttivo, che si risolvevano, in particolare, nell'assegnazione della casa coniugale – condotta in locazione – a sé ricorrente per ivi abitarvi assieme ai figli, nell'affido condiviso dell'unica figlia ancora
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Santa Spina Presidente Relatore dott.ssa Iolanda Golia Giudice dott.ssa Alessandra Migliorino Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2427/2020 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CORTI ANTONIO Parte_1 C.F._1
ed elettivamente domiciliata presso lo studio del predetto Email_1
difensore, via Carducci n. 64/C, San Giuliano Terme (PI)
e da
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DE GIORGI Parte_2 C.F._2
VALENTINA ABBONDANZA e Email_2 dell'avv. CATALDO GUALTIERO ( ed elettivamente domiciliato Email_3
presso lo studio dell'avv. De Giorgi, via Tosco-Romagnola n. 122, Pontedera (PI) con intervento del PM in sede con ad oggetto: separazione giudiziale
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: “1) disporre a carico del sig. il pagamento del canone locativo Pt_2 dell'attuale abitazione della ricorrente e dei figli conviventi, per l'importo di €. 700,00 mensili, oltre
€. 50,00 per oneri condominiali, in toto o pro quota, a compensazione della mancata assegnazione del domicilio coniugale alla madre ed ai figli con essa conviventi;
2) confermare a carico del IG. ed in favore della IG.ra l'obbligo di corrispondere Pt_2 T_ ex artt. 433 e ss. e 156 C.C. l'importo mensile di €. 600,00= a titolo di mantenimento per le figlie
e , in convivenza prevalente con la madre, a far data dal deposito del ricorso e/o Per_1 Per_2 dall'allontanamento della suddetta ricorrente e dei figli dal domicilio coniugale, e pro futuro, al fine di far fronte alle necessità di sopravvivenza, alimentari, abitative, scolastiche e quant'altro in relazione ai figli, e per i motivi in fatto ed in diritto esposti, importi rivalutabili annualmente in base agli indici Istat, ed oltre al rimborso del 50% delle spese straordinarie per gli stessi figli;
per queste ultime, atteso quanto esposto, disporre il versamento forfettario mensile, a carico del IG. Pt_2 ed in favore della IG.ra dell'ulteriore importo di €. 600,00 mensili, con conguaglio a fine T_
di ogni anno;
4) Disporre la divisione al 50% tra i coniugi delle disponibilità liquide giacenti alla data del 30/6/20 sui c/c accesi a nome di entrambi i coniugi e cointestati presso , Intesa San Paolo filiale CP_1
di Pisa 1 Via Luigi Bianchi e di Pisa, P.zza Giuseppe Garibaldi 1, e dei relativi depositi, CP_2 titoli, libretti fruttiferi e quant'altro cointestato;
con ogni pronuncia consequenziale, anche in ordine alla restituzione, da parte del alla sig.ra di importi eccedenti tale quota del 50% Pt_2 T_
dei quali lo stessi si sia indebitamente appropriato;
6) Disporre la restituzione alla sig.ra dell'importo di €. 23.000,00, pari al ricavato della T_
vendita del titolo n. presso Unicredit Banca, di sua proprietà, in quanto provento di acquisizione ereditaria, operato anticipatamente alla scadenza a richiesta del sig. con addebito a Pt_2 quest'ultimo delle conseguenze economiche tutte derivanti dalla vendita anticipata rispetto alla naturale scadenza del titolo stesso;
7)Disporre la restituzione alla sig.ra ed ai figli dei beni personali di cui all'elenco allegato, T_ sottratti dal sig. dall'abitazione familiare durante la sua permanenza in via esclusiva presso Pt_2 la stessa”;
per parte resistente: “chiedono che il Tribunale, disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione voglia:
1) in via istruttoria: ammettere i mezzi di prova non ammessi
2) nel merito
a) dichiarare inammissibile e comunque rigettare la richiesta di porre a carico del il Pt_2
pagamento del canone di locazione della casa abitata dalla IG.ra con alcuni dei figli;
T_
b) rigettare la domanda di corresponsione in favore della ricorrente e dei figli e e Persona_3
di qualsivoglia assegno di mantenimento, in quanto tutti dotati di proprio redditoc) Persona_4
per e , disporre il versamento a carico del comparente della somma Persona_5 Controparte_3
€ 250,00 cadauno, oltre al 50% delle spese straordinarie preventivamente concordate e documentate, con richiesta di indicare espressamente in sentenza se le spese relative allo studio universitario rientrino allo stato tra quelle da considerare ordinarie e quindi contenute nella somma stabilita per il mantenimento;
rappresentando che, nel caso in cui il Tribunale ritenendo l'ordinarietà delle spese relative allo studio, così come questa parte sostiene e come afferma giurisprudenza maggioritaria, voglia comprenderle nel mantenimento ordinario, l'assegno di mantenimento omnicomprensivo venga determinato, in questa sola ipotesi, nella misura di € 350 per ciascuna figlia;
ciò tenuto conto della circostanza che non vi è alcuna necessità per le figlie di studiare fuori - anche in considerazione del fatto che il trasferimento dalla Sicilia a Pisa fu motivato dall'essere quest'ultima una pregiata sede universitaria – e delle mutate condizioni reddituali del ricorrente, che come è noto alle parti ed al Tribunale non lavorando più in missione all'estero ha visto ridotto il proprio reddito.
d) dichiarare inammissibile e comunque rigettare la domanda di rimborso a carico del Pt_2
delle spese sostenute per l'acquisto di una nuova autovettura, unilateralmente decisa dalla ricorrente in fase di separazione;
e) circa la divisione del patrimonio di liquidità e titoli, previa ammissione dei mezzi istruttori occorrendi e viste le risultanze delle indagini della Guardia di Finanza, condannare parte ricorrente al rimborso di tutte le somme di cui la ricorrente si è indebitamente appropriata, ivi compresi i buoni fruttiferi cartacei di cui si è impossessata mediante condanna al rimborso del corrispettivo ricavato dalla vendita degli stessi, come esse risultanti dalla relazione della Guardia di Finanza o comunque nella misura di giustizia che sarà a risultare in corso di causa, in quanto tutti i versamenti, compresi quelli sui libretti postali intestati ai figli, sono stati effettuati unicamente dal comparente e pertanto di sua proprietà esclusiva;
f) rigettare la domanda di restituzione della somma di € 23.000,00 relativa a titolo Unicredit Banca.
Si ribadisce che detto titolo è sempre stato nella esclusiva disponibilità della e del figlio T_
, i soli a possedere i parametri per le relative transazioni;
Per_4
g) rigettare la domanda di restituzione dei beni personali, poiché niente è stato sottratto dal
[...]
atteso che la IG.ra ha portato via tutto ciò che le interessava, lasciando nella Pt_2 T_
spazzatura beni di valore.
h) Rigettare la domanda di risarcimento danni tanto infondata tanto irrituale e improcedibile nel presente giudizio”.
Il PM nulla ha opposto.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso che reca in calce la data del 14 luglio 2020, deduceva di avere contratto Parte_1 il 30 marzo 1992 in Palermo matrimonio con dall'unione col quale nascevano i Parte_2
figli, il 18 maggio 1993, il 22 ottobre 1994, il 26 Persona_3 Persona_4 Controparte_3
ottobre 2000 e il 15 settembre 2003. Allegava il venir meno dell'unione materiale e Persona_5 spirituale tra i coniugi e l'impossibilità della prosecuzione della vita coniugale, causata dai comportamenti violenti ed aggressivi tenuti dal resistente nel corso della vita matrimoniale, sopportati
negli anni dalla moglie in considerazione anche della presenza dei figli ma che, negli ultimi anni, attesa la loro intollerabilità, inducevano la ricorrente a trasferirsi altrove, seguita dai propri figli. In punto di condizioni economiche, dava atto di come nessuno dei quattro figli ancora con lei conviventi fosse economicamente indipendente e rappresentava, dunque, la sua difficoltà a mantenerli con uno stipendio da insegnante che si aggirava attorno ai 1.300,00 euro mensili. Evidenziava, tra l'altro, anche la forte sperequazione reddituale sussistente tra i coniugi, atteso che il marito percepiva, dall'attività di lavoratore dipendente di ENI S.p.A., uno stipendio di circa 7.000,00 euro al mese.
Sulla base di tali presupposti, concludeva domandando pronunciarsi la separazione personale dei coniugi con addebito al marito e alle condizioni indicate nel ricorso introduttivo, che si risolvevano, in particolare, nell'assegnazione della casa coniugale – condotta in locazione – a sé ricorrente per ivi abitarvi assieme ai figli, nell'affido condiviso dell'unica figlia ancora
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