Trib. Genova, sentenza 07/02/2024, n. 785
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Il Giudice Monocratico di Genova - 5^ Sezione Civile del Lavoro in persona del dott. Margherita Bossi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n.r.g. 2498/2020 promossa da
HI ET elettivamente domiciliato in Genova VIA ALLA PORTA
DEGLI ARCHI, 10/12 presso l'Avv. Massimiliano ALOI che lo rappresenta e difende per mandato in atti
RICORRENTE
CONTRO
REGIONE LIGURIA elettivamente domiciliata in Pietra Ligure VIA GHIRARDI 42 A presso l'Avv. Mario SPOTORNO che la rappresenta e difende per mandato in atti.
CONVENUTO
Conclusioni: come nei rispettivi atti difensivi
Motivi della decisione
1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c., depositato in data 20/8/2020, il signor TA
HI ha convenuto in giudizio la datrice di lavoro, Regione Liguria, esponendo:
-di essere inquadrato nella categoria D5 di cui al CCNL Funzioni Locali del 21/5/2018, relativo al triennio 2016/2018, e di essere stato stato titolare dal 2008 al 31/8/2019 di
Posizione Organizzativa di accesso avente ad oggetto il “riconoscimento dello stato di calamità naturale in agricoltura per la Provincia di Genova”;
-di essersi occupato nello svolgimento del predetto incarico dell'istruttoria e della definizione di buona parte delle misure del Piano di Sviluppo Rurale (PSR);
degli accertamenti dei danni causati dalla fauna selvatica;
delle rilevazioni mensili ISTAT e del rilascio dei patentini fitosanitari e per la ricerca dei tartufi;
di attività di controllo su territorio mediante sopralluoghi effettuati in loco;
del rilascio di autorizzazioni all'espianto di ulivi;
del rilascio di autorizzazioni per l'apertura di piste di esbosco;
della gestione dei rapporti con il pubblico;
della gestione dei rapporti con altre pubbliche amministrazioni coinvolte nelle attività di sua competenza;
-di aver operato per anni con un collega, affetto da gravi problemi di salute, che lo hanno costretto a lavorare con estremo disagio;
-di aver segnalato tale grave situazione senza ottenere alcuna tutela della propria immagine
e delle proprie condizioni di lavoro;
-che all'interno dell'ufficio di Genova, Viale Brigate Partigiane, la stanza in questione viene chiamata “la stanza dei reietti”;
-di essersi rifiutato, nel gennaio 2019, nonostante le insistenze del Direttore del
Dipartimento Dr. Luca ON, riportate e riferite al ricorrente stesso dal suo Dirigente di riferimento Dottor Maurizio NO, di redigere una richiesta di fondi governativi per €
12.500.000,00;
-di aver emesso, quindi (non sussistendo le condizioni per la richiesta dei benefici e resistendo alle pressioni ricevute) provvedimento negativo, prot. NP 2019/505 del
9/1/2019, con il quale escludeva la sussistenza delle condizioni di applicabilità dei benefici previsti dagli articoli 5 e 6 D.lgs. n° 102/2004 (doc. 3);
-che, visto il rifiuto del ricorrente e nonostante l'insussistenza del carattere di eccezionalità dell'evento richiesta dal D.lgs. 102/2004, il provvedimento veniva comunque redatto da terzi con valutazioni che non giustificavano la declaratoria dello stato di calamità naturale in agricoltura e, quindi, neppure la richiesta di fondi per € 12.500.000,00;
-che a fronte del proprio rifiuto, gli erano state prospettate conseguenze negative in termini di carriera, di fatto poi verificatesi;
-che infatti oltre a non vedersi confermata la P.O, non gli sarebbero state assegnate in seguito altre posizioni organizzative per le quali egli sarebbe stato l'unico dipendente in possesso della qualità necessarie per ricoprirle;
-che gli sarebbero state sottratte pratiche già assegnategli e già lavorate in materia di misure relative al Piano di Sviluppo Rurale (PSR), nell'imminenza di un incontro istituzionale dallo stesso organizzato, con danno all'immagine;
- di aver subito un trasferimento ad altra sede per lo svolgimento di un incarico incompatibile con il suo stato di salute;
- di esser stato demansionato in quanto gli sarebbero state affidate mansioni di messo regionale;
- di aver subito manomissioni del proprio computer;
- di aver avuto un'erronea valutazione della sua performance.
Sulla base di tali premesse e deduzioni ha formulato le seguenti conclusioni:
“dichiarare tenuta e conseguentemente condannare la Regione Liguria, in persona del legale rappresentante pro tempore,:
1) al risarcimento in favore del Sig. TA HI, dei danni patrimoniali retributivi, per i titoli indicati in espositiva, dallo stesso subìti a causa ed in conseguenza dei fatti di causa, nella misura da quantificarsi in corso di causa, previa CTU contabile occorrendo;
2) al risarcimento in favore del Sig. TA HI, dei danni patrimoniali pensionistici, per i titoli indicati in espositiva, dallo stesso subìti e subendi a causa ed in conseguenza dei fatti di causa, nella misura da quantificarsi in corso di causa, previa CTU contabile occorrendo;
3) a corrispondere al Sig., TA HI, a titolo di risarcimento del danno derivante dalla penalizzazione in sede di liquidazione del trattamento di fine servizio, la somma da determinarsi in corso di causa previa CTU contabile occorrendo;
4) a corrispondere al Sig. TA HI, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, l'importo di € 20.343,57 ovvero la somma maggiore o minore da determinare in corso di causa, previa CTU contabile occorrendo.
Il tutto oltre interessi legali o, se maggiore, rivalutazione monetaria. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio".
Costituitasi ritualmente in giudizio, la Regione Liguria, ha contestato integralmente le pretese del ricorrente, domandando la reiezione del ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto. La causa è stata istruita attraverso l'escussione di testi e, all'esito della discussione, è stata decisa mediante lettura del dispositivo.
2. Il ricorso è infondato e pertanto deve esser respinto per le ragioni di seguito esposte.
3. La ragione scatenante le condotte illegittime che il datore di lavoro avrebbe posto in essere a danno del ricorrente sarebbe da individuare nel “rifiuto opposto dal ricorrente, nonostante le insistenze del Direttore del Dipartimento D. Luca ON, riportate al ricorrente dal suo Dirigente dott. Maurizio NO, di redigere una richiesta fondi governativi per 12.500.000 euro che, a parere del suddetto Direttore di Dipartimento - sempre secondo quanto riportato al HI dal Dottor NO - sarebbe stata giustificata da danni al comparto agricolo, conseguenti a forti eventi atmosferici verificatisi nell'area metropolitana di Genova nei giorni 29 e 30 ottobre 2018 e nell'aver emesso, resistendo alle pressioni ricevute, il provvedimento negativo Prot. NP 2019/505 del 9/1/2019, prodotto sub doc. 3, con il quale egli escludeva la sussistenza delle condizioni di applicabilità dei benefici previsti dagli articoli 5 e 6 D. Lgs. n° 102/2004.”.
La Regione ha contestato l'assunto attoreo, negando in particolare:
-che siano state fatte richieste o pressioni indebite al HI affinchè questi emettesse una relazione del contenuto descritto in ricorso, prodotto dal ricorrente sub doc. 3;
-che il HI si sia quindi mai rifiutato di redigere la relazione -solo a suo dire emessa- e della quale mai la Regione avrebbe avuto contezza, non essendo stata inviata dal HI ad alcun ufficio regionale e quindi mai ricevuta dalla Regione.
La Regione ha dunque contestato la genuinità del documento e la sua valenza probatoria, evidenziando che la relazione non risulta redatta su ordinaria carta intestata della Regione e che risulta inviata dal HI solo a sé stesso, e non anche ad alcuno degli Uffici regionali (come da doc. 5 conv.: ricevuta di registrazione al protocollo regionale).
La vicenda descritta in ricorso, costituente l'assunto di base attoreo, non ha trovato alcuna conferma nell' istruttoria. L'unico teste informato sulla questione, il Dr. Massimo NO (ex dipendente della convenuta, Dirigente dell'Ispettorato agrario dal 1/1/2019 al 30/4/2022, della cui attendibilità non sono sorti motivi di dubbio, atteso anche il fatto che il teste, già al momento della testimonianza non aveva più alcun rapporto con la convenuta), ha infatti dichiarato (sottolineature della scrivente):
“Ho redatto una relazione per la provincia di Genova che illustrava le motivazioni per le quali era opportuno che la Regione Liguria richiedesse al Ministero delle politiche agricole e forestali, il riconoscimento del carattere di eccezionalità dell'evento calamitoso verificatosi dal 28 al 30 ottobre 2018 in Liguria. Ben 14 regioni erano state colpite da questo evento in date diverse. Ho poi inviato la mia relazione, insieme alle 3 relazioni tecniche redatte da funzionari delle altre tre province della Liguria, al settore STAFF
Dipartimento Agricoltura e Turismo, Formazione e Lavoro per consentire allo Staff di redigere una deliberazione di Giunta che avesse ad oggetto la proposta della regione
Liguria al Ministero delle politiche e forestali per il riconoscimento della eccezionalità della calamità naturale;
il tutto ai fini di rimborsare i danni agli agricoltori in base alle loro richieste. Le procedure relative alle calamità naturali (art. 70 del DPR 616/1977) hanno dei termini perentori: 30 giorni di tempo dall'ultimo giorno dell'evento, per segnalare la calamità naturale da parte degli agricoltori danneggiati, con una descrizione sommaria dei danni riportati, corredata da fotografie. Scaduti i 30gg, scattano 60 gg. per la regione per istruire la fondatezza dell'eccezionalità dell'evento (esaminando dati pluviometrici, del vento, eseguendo sopralluoghi…);
poi vengono redatte le relazioni di cui ho detto, allegando il materiale necessario a supporto. Entro questi 60 giorni deve essere approvata la delibera della Giunta regionale di cui ho detto, perché la delibera individua i comuni interessati dall'evento e il tipo di danno. Nelle varie relazioni provinciali sono indicati i tipi di cultura colpiti e i tipi di danni. Successivamente alla delibera della giunta regionale il Ministero richiede anche la quantificazione del fondo e ogni provincia
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Il Giudice Monocratico di Genova - 5^ Sezione Civile del Lavoro in persona del dott. Margherita Bossi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n.r.g. 2498/2020 promossa da
HI ET elettivamente domiciliato in Genova VIA ALLA PORTA
DEGLI ARCHI, 10/12 presso l'Avv. Massimiliano ALOI che lo rappresenta e difende per mandato in atti
RICORRENTE
CONTRO
REGIONE LIGURIA elettivamente domiciliata in Pietra Ligure VIA GHIRARDI 42 A presso l'Avv. Mario SPOTORNO che la rappresenta e difende per mandato in atti.
CONVENUTO
Conclusioni: come nei rispettivi atti difensivi
Motivi della decisione
1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c., depositato in data 20/8/2020, il signor TA
HI ha convenuto in giudizio la datrice di lavoro, Regione Liguria, esponendo:
-di essere inquadrato nella categoria D5 di cui al CCNL Funzioni Locali del 21/5/2018, relativo al triennio 2016/2018, e di essere stato stato titolare dal 2008 al 31/8/2019 di
Posizione Organizzativa di accesso avente ad oggetto il “riconoscimento dello stato di calamità naturale in agricoltura per la Provincia di Genova”;
-di essersi occupato nello svolgimento del predetto incarico dell'istruttoria e della definizione di buona parte delle misure del Piano di Sviluppo Rurale (PSR);
degli accertamenti dei danni causati dalla fauna selvatica;
delle rilevazioni mensili ISTAT e del rilascio dei patentini fitosanitari e per la ricerca dei tartufi;
di attività di controllo su territorio mediante sopralluoghi effettuati in loco;
del rilascio di autorizzazioni all'espianto di ulivi;
del rilascio di autorizzazioni per l'apertura di piste di esbosco;
della gestione dei rapporti con il pubblico;
della gestione dei rapporti con altre pubbliche amministrazioni coinvolte nelle attività di sua competenza;
-di aver operato per anni con un collega, affetto da gravi problemi di salute, che lo hanno costretto a lavorare con estremo disagio;
-di aver segnalato tale grave situazione senza ottenere alcuna tutela della propria immagine
e delle proprie condizioni di lavoro;
-che all'interno dell'ufficio di Genova, Viale Brigate Partigiane, la stanza in questione viene chiamata “la stanza dei reietti”;
-di essersi rifiutato, nel gennaio 2019, nonostante le insistenze del Direttore del
Dipartimento Dr. Luca ON, riportate e riferite al ricorrente stesso dal suo Dirigente di riferimento Dottor Maurizio NO, di redigere una richiesta di fondi governativi per €
12.500.000,00;
-di aver emesso, quindi (non sussistendo le condizioni per la richiesta dei benefici e resistendo alle pressioni ricevute) provvedimento negativo, prot. NP 2019/505 del
9/1/2019, con il quale escludeva la sussistenza delle condizioni di applicabilità dei benefici previsti dagli articoli 5 e 6 D.lgs. n° 102/2004 (doc. 3);
-che, visto il rifiuto del ricorrente e nonostante l'insussistenza del carattere di eccezionalità dell'evento richiesta dal D.lgs. 102/2004, il provvedimento veniva comunque redatto da terzi con valutazioni che non giustificavano la declaratoria dello stato di calamità naturale in agricoltura e, quindi, neppure la richiesta di fondi per € 12.500.000,00;
-che a fronte del proprio rifiuto, gli erano state prospettate conseguenze negative in termini di carriera, di fatto poi verificatesi;
-che infatti oltre a non vedersi confermata la P.O, non gli sarebbero state assegnate in seguito altre posizioni organizzative per le quali egli sarebbe stato l'unico dipendente in possesso della qualità necessarie per ricoprirle;
-che gli sarebbero state sottratte pratiche già assegnategli e già lavorate in materia di misure relative al Piano di Sviluppo Rurale (PSR), nell'imminenza di un incontro istituzionale dallo stesso organizzato, con danno all'immagine;
- di aver subito un trasferimento ad altra sede per lo svolgimento di un incarico incompatibile con il suo stato di salute;
- di esser stato demansionato in quanto gli sarebbero state affidate mansioni di messo regionale;
- di aver subito manomissioni del proprio computer;
- di aver avuto un'erronea valutazione della sua performance.
Sulla base di tali premesse e deduzioni ha formulato le seguenti conclusioni:
“dichiarare tenuta e conseguentemente condannare la Regione Liguria, in persona del legale rappresentante pro tempore,:
1) al risarcimento in favore del Sig. TA HI, dei danni patrimoniali retributivi, per i titoli indicati in espositiva, dallo stesso subìti a causa ed in conseguenza dei fatti di causa, nella misura da quantificarsi in corso di causa, previa CTU contabile occorrendo;
2) al risarcimento in favore del Sig. TA HI, dei danni patrimoniali pensionistici, per i titoli indicati in espositiva, dallo stesso subìti e subendi a causa ed in conseguenza dei fatti di causa, nella misura da quantificarsi in corso di causa, previa CTU contabile occorrendo;
3) a corrispondere al Sig., TA HI, a titolo di risarcimento del danno derivante dalla penalizzazione in sede di liquidazione del trattamento di fine servizio, la somma da determinarsi in corso di causa previa CTU contabile occorrendo;
4) a corrispondere al Sig. TA HI, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, l'importo di € 20.343,57 ovvero la somma maggiore o minore da determinare in corso di causa, previa CTU contabile occorrendo.
Il tutto oltre interessi legali o, se maggiore, rivalutazione monetaria. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio".
Costituitasi ritualmente in giudizio, la Regione Liguria, ha contestato integralmente le pretese del ricorrente, domandando la reiezione del ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto. La causa è stata istruita attraverso l'escussione di testi e, all'esito della discussione, è stata decisa mediante lettura del dispositivo.
2. Il ricorso è infondato e pertanto deve esser respinto per le ragioni di seguito esposte.
3. La ragione scatenante le condotte illegittime che il datore di lavoro avrebbe posto in essere a danno del ricorrente sarebbe da individuare nel “rifiuto opposto dal ricorrente, nonostante le insistenze del Direttore del Dipartimento D. Luca ON, riportate al ricorrente dal suo Dirigente dott. Maurizio NO, di redigere una richiesta fondi governativi per 12.500.000 euro che, a parere del suddetto Direttore di Dipartimento - sempre secondo quanto riportato al HI dal Dottor NO - sarebbe stata giustificata da danni al comparto agricolo, conseguenti a forti eventi atmosferici verificatisi nell'area metropolitana di Genova nei giorni 29 e 30 ottobre 2018 e nell'aver emesso, resistendo alle pressioni ricevute, il provvedimento negativo Prot. NP 2019/505 del 9/1/2019, prodotto sub doc. 3, con il quale egli escludeva la sussistenza delle condizioni di applicabilità dei benefici previsti dagli articoli 5 e 6 D. Lgs. n° 102/2004.”.
La Regione ha contestato l'assunto attoreo, negando in particolare:
-che siano state fatte richieste o pressioni indebite al HI affinchè questi emettesse una relazione del contenuto descritto in ricorso, prodotto dal ricorrente sub doc. 3;
-che il HI si sia quindi mai rifiutato di redigere la relazione -solo a suo dire emessa- e della quale mai la Regione avrebbe avuto contezza, non essendo stata inviata dal HI ad alcun ufficio regionale e quindi mai ricevuta dalla Regione.
La Regione ha dunque contestato la genuinità del documento e la sua valenza probatoria, evidenziando che la relazione non risulta redatta su ordinaria carta intestata della Regione e che risulta inviata dal HI solo a sé stesso, e non anche ad alcuno degli Uffici regionali (come da doc. 5 conv.: ricevuta di registrazione al protocollo regionale).
La vicenda descritta in ricorso, costituente l'assunto di base attoreo, non ha trovato alcuna conferma nell' istruttoria. L'unico teste informato sulla questione, il Dr. Massimo NO (ex dipendente della convenuta, Dirigente dell'Ispettorato agrario dal 1/1/2019 al 30/4/2022, della cui attendibilità non sono sorti motivi di dubbio, atteso anche il fatto che il teste, già al momento della testimonianza non aveva più alcun rapporto con la convenuta), ha infatti dichiarato (sottolineature della scrivente):
“Ho redatto una relazione per la provincia di Genova che illustrava le motivazioni per le quali era opportuno che la Regione Liguria richiedesse al Ministero delle politiche agricole e forestali, il riconoscimento del carattere di eccezionalità dell'evento calamitoso verificatosi dal 28 al 30 ottobre 2018 in Liguria. Ben 14 regioni erano state colpite da questo evento in date diverse. Ho poi inviato la mia relazione, insieme alle 3 relazioni tecniche redatte da funzionari delle altre tre province della Liguria, al settore STAFF
Dipartimento Agricoltura e Turismo, Formazione e Lavoro per consentire allo Staff di redigere una deliberazione di Giunta che avesse ad oggetto la proposta della regione
Liguria al Ministero delle politiche e forestali per il riconoscimento della eccezionalità della calamità naturale;
il tutto ai fini di rimborsare i danni agli agricoltori in base alle loro richieste. Le procedure relative alle calamità naturali (art. 70 del DPR 616/1977) hanno dei termini perentori: 30 giorni di tempo dall'ultimo giorno dell'evento, per segnalare la calamità naturale da parte degli agricoltori danneggiati, con una descrizione sommaria dei danni riportati, corredata da fotografie. Scaduti i 30gg, scattano 60 gg. per la regione per istruire la fondatezza dell'eccezionalità dell'evento (esaminando dati pluviometrici, del vento, eseguendo sopralluoghi…);
poi vengono redatte le relazioni di cui ho detto, allegando il materiale necessario a supporto. Entro questi 60 giorni deve essere approvata la delibera della Giunta regionale di cui ho detto, perché la delibera individua i comuni interessati dall'evento e il tipo di danno. Nelle varie relazioni provinciali sono indicati i tipi di cultura colpiti e i tipi di danni. Successivamente alla delibera della giunta regionale il Ministero richiede anche la quantificazione del fondo e ogni provincia
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