Trib. Locri, sentenza 30/01/2025, n. 54

TRIB Locri
Sentenza
30 gennaio 2025
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TRIB Locri
Sentenza
30 gennaio 2025

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Locri, sentenza 30/01/2025, n. 54
Giurisdizione : Trib. Locri
Numero : 54
Data del deposito : 30 gennaio 2025

Testo completo

n. 146/2024 R.G. Tribunale di Locri.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di LOCRI, Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del giudice on. dr.ssa Giuliana Maria Rosaria Ranieri, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile, iscritta al n. 146/2024, introitata per la decisione con la concessione dei termini alle parti di cui all'art. 189 c.p.c. novellato, all'udienza del 3 dicembre 2024. promossa da
AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE succeduta ad Equitalia Servizi di
Riscossione, dal 1° luglio 2017, ai sensi dell'art. 1 comma 3 del d.l. 22/10/2016 n.193 convertito in L. 1 dicembre 2016 n.225, rappresentata e difesa dall' Avv. Giuseppina
Possidente del foro di Catanzaro, ed elettivamente domiciliata in Catanzaro presso lo studio del nominato difensore in via A. Daniele, 24 come da procura in calce all'atto introduttivo attore
Contro
IS ME (c.f. [...]) rappresentato e difeso dall'Avv.
Valentina De Maria presso il cui studio sito in Siderno (RC) Via Nosside n. 9, è anche elettivamente domiciliato, giusto mandato in atti. convenuto e nei confronti
Tribunale di Reggio Calabria (c.f. 80006750808), in persona del legale rapp.te p.t. con sede legale in Reggio Calabria Via Sant'Anna II Tronco -Palazzo Cedir-
convenuto contumace
Oggetto: Opposizione all'esecuzione ex.art. 615 c. 2° e art. 617 cpc c. 2°
Conclusioni delle parti: come da note per l'udienza del 3 dicembre 2024 nei termini assegnati ex art. 189 c.p.c., udienza nella quale la causa è stata trattenuta in decisione da intendersi qui ritrascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.-Le domande ed eccezioni delle parti.
Con atto di citazione datato 6.2.2024, Agenzia delle Entrate Riscossione in p.l.r.p.t. rappresentata come in atti, quale agente per la riscossione e creditore opposto, citava innanzi


al Tribunale di Locri, IS ME, quale debitore esecutato, nonché il Tribunale di Reggio
Calabria in persona del funzionario ivi indicato, quale terzo pignorato, in quanto parti nella precedente fase cautelare innanzi al Giudice dell'esecuzione.
A fondamento dell'azione intrapresa, vi è l'atto di pignoramento dei crediti verso terzi ex art. 72 bis e 48 bis DPR n. 602/1973 n.09420223220000272003 fasc. n.94/2022/1449,

notificato da Agenzia delle Entrate Riscossione in data 21.07.2022 al predetto IS, il quale aveva proposto opposizione con ricorso ex art. 615 comma 2 c.p.c. e art. 617 comma 2 c.p.c. con istanza di sospensione inaudita altera parte depositato il 10/08/2022. Detta opposizione incardinata innanzi alla sezione esecuzioni mobiliari e presso terzi al n. RGE 897/2022, aveva ad oggetto il predetto pignoramento diretto nonché tutti gli atti presupposti ivi compresa l'intimazione di pagamento n.09420229004906285000 notificata in data 15/07/2022, nonché qualsivoglia ed ulteriore atto sotteso. I motivi di opposizione, tra gli altri, erano: l'illegittimità della notifica a mezzo p.e.c. dell'intimazione di pagamento sottesa all'atto di pignoramento e di tutti gli atti ad essa presupposti;
nel merito l'opponente rilevava l'annullamento di alcune delle cartelle indicate nel pignoramento, l'intervenuta maturata decadenza e/o prescrizione dei crediti azionati. In sede cautelare si costituiva ADER, la quale impugnava e contestava quanto ex adverso sostenuto, insisteva per la legittimità dell'azione esecutiva intrapresa. La fase cautelare, nel corso della quale venivano altresì eccepiti e rilevati da parte opponente ulteriori motivi di opposizione a seguito dell'entrata in vigore della legge di Bilancio 2023, si concludeva con l' ordinanza del 07.11.2023, comunicata con pec dell'08.11.2023, alle parti nella quale il GE disponeva come segue: " ritenuto che sussistono i presupposti per la conferma della sospensione dell'esecuzione promossa da AER nei confronti di IS ME, osserva:
l'opponente ha documentato la presentazione dell'istanza di sospensione legale ai sensi dell'art. 1 L. 228/2012, commi 537 e ss, in data 20.07.2022 dalla quale risulta la motivazione sottesa all'istanza (prescrizione o decadenza del diritto di credito sotteso in data antecedente a quelloa in cui il ruolo è reso esecutivo), sicchè le argomentazioni difensive prospettate dal Concessionario AER sul punto risultano del tutto inconferenti, essendo evidente l'obbligo del concessionario di sospendere l'attività di riscossione ed in particolare di proseguire con la notifica del pignoramento. Pur essendo tale motivazione di per sè legittimante ed assorbente al fine della conferma della sospensione, si evidenzia l'intervenuta novella legislativa, segnatamente la Legge n. 197/2022, che ai commi
222-230, prevede l'annullamento automatico, alla data del 31 marzo 2023, senza alcuna richiesta da parte del contribuente, dei singoli debiti affidati all'Agente della riscossione dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, dal 1° gennaio al 31 dicembre 2015, di importo residuo fino a mille euro, cd. "rottamazione quater", la cui applicazione interessa svariati crediti sottesi al pignoramento che ci occupa.
Quindi il Giudice dell'esecuzione concedeva il termine per l'introduzione del giudizio di merito, che Agenzia delle Entrate Riscossione introduceva incardinando il giudizio de quo, e con l'
atto introduttivo chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni: "via preliminare, previa revoca del provvedimento già adottato in fase cautelare, rigettare la domanda di sospensione dell'opposto atto di pignoramento presso terzi proposta da controparte in quanto infondata e totalmente sfornita dai requisiti del fumus boni iuris e del periculum in mora;
1) Riconoscere e dichiarare l'infondatezza e/o inammissibilità della proposta opposizione e conseguentemente disporne il rigetto. 2) Accertare e dichiarare la legittimità e la validità degli opposti,
l'atto di pignoramento presso terzi n.09420223220000272003 e l' intimazione di pagamento n.094202290049062 85000 nonché dei sottesi atti impositivi;
3) Accertare e dichiarare la legittimità e la validità delle pretese impositive sottese all'opposto atto di pignoramento presso terzi n.09420223220000272003 ed all'intimazione di pagamento n.09420229004906285000;
4) Accertare e dichiarare la regolare notifica delle cartelle esattoriali sottese all'opposto atto di pignoramento presso terzi n.09420223220000272003 ed all'intimazione di pagamento n.09420229004906285000;
5) Accertare e dichiarare la legittimità dell'operato dell'Agente della Riscossione ;
6) Accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva dell'Agente della
Riscossione per tutte le contestazioni riferibili ad atti e/o procedimenti non direttamente riconducibili alla propria attività. Con vittoria di spese e compensi di giudizio"
Con comparsa depositata in data 19.4.2024 si costituiva il IS ME, il quale impugnava e contestava l'azione proposta ed eccepiva, in via preliminare, l' incompetenza per materia e valore del Tribunale di Locri, nonché la decadenza del termine perentorio assegnato dal GE per l'introduzione del giudizio di merito. Ribadiva i motivi di opposizione relativamente alla nullità della notifica via pec, all'annullamento delle cartelle azionate a seguito della legge di bilancio ed in forza di sentenze divenute giudicato, come da decisioni che produceva,
sostenendo l'illegittimità dell'attività esecutiva posta in essere da Agenzia delle Entrate
Riscossione. Chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni: "- In via principale: accertare e dichiarare la nullità e/o annullabilità dell" atto di pignoramento dei crediti verso terzi (ex art. 72 bis e 48 bis
DPR n. 602/1973), n. 09420223220000272003 - fasc. n. 94/2022/1449, notificato da Agenzia delle
Entrate - Riscossione in data 21.07.2022, stante l'evidente ed illegittima violazione dell" art. 1 cc. 537 e ss. della l. 228/2012, in ragione delle argomentazioni su esposte;
- accertare e dichiarare nullo e/o annullabile e/o inesistente, illegittimo l'atto di pignoramento dei crediti verso terzi (ex art. 72 bis e 48 bis DPR n. 602/1973), n. 09420223220000272003 fasc. n. 94/2022/1449, la sottesa intimazione di pagamento n.
09420229004906285000, nonché ogni ulteriore atto sotteso, emesso e notificato da Agenzia delle Entrate
Riscossione, in ragione delle argomentazioni puntualmente esposte, con riferimento alle modalità di effettuazione della notifica a mezzo p.e.c. degli atti impugnati ed ogni altro profilo connesso;- accertare e dichiarare nullo e/o annullabile e/o inesistente, illegittimo l'atto di pignoramento dei crediti verso terzi (ex art. 72 bis e 48 bis DPR
n. 602/1973), n. 09420223220000272003 - fasc. n. 94/2022/1449, la sottesa intimazione di pagamento n. 09420229004906285000, nonché ogni ulteriore atto sotteso, emesso e notificato da Agenzia delle Entrate -
Riscossione, stante l" illegittima e/o erronea utilizzazione da parte dell" Agente della Riscossione dell'indirizzo p.e.c. ai fini della notifica degli stessi atti;

accertare e dichiarare nullo e/o annullabile e/o inesistente, illegittimo l'atto di pignoramento dei crediti verso terzi (ex art. 72 bis e 48 bis DPR n. 602/1973), n. 09420223220000272003 - fasc. n. 94/2022/1449, la sottesa intimazione di pagamento n. 09420229004906285000, nonché ogni ulteriore atto sotteso, emesso e
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