Trib. Foggia, sentenza 28/05/2024, n. 1697
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Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI FOGGIA
Sezione Lavoro Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice designato, dott.ssa L M R, letti gli atti, all'esito dell'udienza del 28.5.2024, tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 9474/2022 R.G.L. vertente T R A
, rappresentata e difesa dagli Avv.ti W M, F G e M P_1
R C come da procura speciale alle liti in atti;
RICORRENTE
, in persona del pro tempore, Controparte_1 CP_2
, rappresentati e difesi ex art. 417 bis Controparte_3
c.p.c dalla dott.ssa G L;– Controparte_4
[...]
RESISTENTI avente ad oggetto: ricostruzione carriera
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 23.11.2022 esponeva quanto di seguito riportato: “ La ricorrente è una docente abilitata per la classe di concorso Scuola Infanzia (AAA) ed è stata assunta dal , oggi CP_5 [...] Controparte_
con contratto a tempo indeterminato, in data 01/09/2011. La stessa, inoltre, è abilitata per la classe di concorso (A022) insegnamento di italiano, storia e geografia nella scuola secondaria di primo grado. In 1/9/2019, in seguito alla procedura di mobilità, ella ha ottenuto il passaggio di ruolo alla scuola secondaria di primo grado per la classe di concorso A022 ed è stata inquadrata nell'area professionale del personale docente, qualifica docenti laureati della scuola secondaria di 1^ grado. Attualmente la deducente presta servizio, per la classe di concorso A022 presso l' di Manfredonia, ma prima del passaggio di ruolo nella Scuola Organizzazione_1
Secondaria di primo grado e del nella Scuola come da prospetto Controparte_1 riassuntivo che segue:
• A.S. 2006/2007: servizio non di ruolo prestato presso di Organizzazione_2
Organizzazione_3
• A.S. 2007/2008: servizio non di ruolo prestato presso Monte Sant'Angelo Controparte_6
• A.S. 2008/2009: servizio non di ruolo prestato presso Controparte_7 Org_
• A.S. 2009/2010: servizio non di ruolo prestato presso di Manfredonia;Scuola Controparte_8
Secondaria di primo grado " di ;CP_4 CP_4 Controparte_9 CP_4
pagina 1 di 8
• A.S. 2010/2011: servizio non di ruolo prestato presso di San Giovanni Rotondo;Organizzazione_5
di Mattinata;Istituto Magistrale Statale " di • A.S. CP_4 Controparte_10 Org_6 CP_4
2 Manfredonia Org_1
• A.S. 2012/2013 Organizzazione_7
• A.S. 2013/2014 scuola di primo grado di Manfredonia Org_1
• A.S. 2014/2015: servizio di ruolo prestato in assegnazione provvisoria nella scuola dell'infanzia presso
[...]
di Manfredonia Organizzazione_1
• A.S. 2015/2016: servizio di ruolo prestato nella scuola dell'infanzia presso Organizzazione_8 di Manfredonia
[...]
A.S. 2016/2017: servizio di ruolo prestato nella scuola dell'infanzia presso Organizzazione_8 di Manfredonia
[...]
• A.S. 2017/2018: servizio di ruolo prestato nella scuola dell'infanzia presso Organizzazione_8 di Manfredonia
[...]
• A.S. 2018/2019: servizio di ruolo prestato nella scuola dell'infanzia presso Organizzazione_8
di Manfredonia
[...] momento del passaggio di ruolo dalla scuola dell'infanzia alla scuola secondaria, aveva maturato, nella scuola dell'infanzia, un'anzianità di servizio, calcolata ai sensi dell'articolo 485 del d. Lgs. N. 297 del 1994 (“ricostruzione della carriera”)1 pari a 12 anni e il diritto alla collocazione nello scaglione stipendiale 9-14. Alla ricorrente, invece, con decreto n. 546 del 6/2/2021 del Dirigente scolastico dell'istituto comprensivo di , è stata riconosciuta, al Controparte_4 CP_4 momento del passaggio di ruolo dalla scuola dell'infanzia alla scu nz di servizio nella scuola dell'infanzia, calcolata con il meccanismo della c.d. temporizzazione, pari a anni 5, mesi 8, con collocazione nello scaglione stipendiale 0/9. Giova ricordare che nel comparto Scuola la retribuzione del personale docente è direttamente connessa all'anzianità di servizio in quanto il C.C.N.L. del Comparto Scuola del 4 agosto 1995 (confermato sul punto dal successivo del 26.5.99, Org_9 dal C.C.N.L 2006/2009 dal CCNL del 4 agosto 2011 e dal CCNL del 19.04.2018) ha inserito la c.d. “retribuzione individuale di anzianità” nella struttura della retribuzione del personale docente come stipendio tabellare, differenziato in 7 posizioni progressive (cd. “scaglioni” o classi stipendiali) a seconda dell'anzianità professionale maturata espressa in anni di servizio per fasce (da 0 a 2 anni di servizio;da 3 a 8;da 9 a 14;da 15 a 20;da 21 a 27;da 28 a 34;da 35 anni di servizio in poi). Il trattamento economico del personale di ruolo della scuola è, dunque, direttamente dipendente dall'anzianità di servizio. La ricorrente, dunque, agisce per ottenere il riconoscimento dell'anzianità di servizio maturata nella Scuola dell'Infanzia ai fini della corretta collocazione nei corrispondenti scaglioni stipendiali e del pagamento delle relative differenze retributive, per i seguenti MOTIVI IN DIRITTO NULLITÀ E/O INEFFICACIA E/O DISAPPLICAZIONE DEL DECRETO DI RICOSTRUZIONE DI CARRIERA PER VIOLAZIONE DI LEGGE - ART. 57 DELLA L. 312 DEL 1980 E ART. 83 DEL D.P.R. N. 417 DEL 1974 – VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI EGUAGLIANZA E D'IMPARZIALITÀ DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (ART. 3 E 97 COST.) – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA PARITÀ DI TRATTAMENTO E DEL DIVIETO DI DISCRIMINAZIONE – INGIUSTIZIA MANIFESTA La fattispecie in esame impone una dettagliata ricostruzione delle norme che, nel corso degli anni, hanno disciplinato, ed attualmente disciplinano, il riconoscimento del servizio svolto come docente nella Scuola dell'Infanzia, in caso di passaggio ad altro e nuovo ruolo superiore. Il D.P.R. n. 417 del 1974, consentendo a determinate condizioni la mobilità orizzontale da un ruolo ad un altro di scuole di grado superiore (art. 77), ha disposto in termini generali che in caso di passaggio anche a seguito di concorso del personale direttivo e docente delle scuole di istruzione secondaria e artistica da un ruolo inferiore ad uno superiore il servizio prestato nel ruolo inferiore viene valutato per intero nel nuovo ruolo, mediante ricostruzione di carriera (art. 83). Successivamente, l'art. 57 della legge n. 312 del 1980, ha generalizzato per il personale della scuola la possibilità di passaggio da uno ad altro ruolo, consentendo, nel rispetto delle condizioni dell'art. 77 del DPR n. 417 del 1974, sia la mobilità orizzontale ( passaggio da un ruolo ad altro della scuola superiore), sia la mobilità verticale verso l'alto (passaggio da un ruolo inferiore ad altro ruolo superiore - è il caso in questione), sia la mobilità verticale verso il basso (passaggio da un ruolo superiore ad un ruolo inferiore). pagina 2 di 8
Dunque, in tema di personale docente, se in passato gli artt. 1 e 2 del D.L. n. 370 del 1970 non consentivano il riconoscimento della pregressa anzianità nel passaggio dal ruolo della scuola dell'Infanzia, a quello della scuola superiore, attualmente l'art. 57 della L. 312 del 1980 e l'art. 83 del D.P.R. n. 417 del 1974 generalizzano la mobilità verticale verso l'alto, introducendo diverse tipologie di mobilità che consentono di computare per intero l'anzianità pregressa, realizzando un'osmosi tra i distinti ruoli del personale docente della scuola avente specifici requisiti, sicché può essere riconosciuta al docente di scuola superiore, in sede di ricostruzione di carriera, l'anzianità maturata nella Scuola dell'Infanzia o Primaria a tutti gli effetti, giuridici ed economici. Al riguardo è opportuno segnalare le Sentenze della Corte di Cassazione n. 9397/17 e n. 29791/18 che, ribadendo e confermando i principi espressi dalla Sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 9144/16, rigettando il ricorso del , letteralmente hanno statuito: “Tanto premesso, il ricorso (del n.d.r.) è infondato, alla luce della recente CP_5 CP_5 sen 9144 del 2016 delle Sezioni Unite di questa Corte, le quali h rmato che, in tema di passaggi di ruolo del personale docente, per effetto del combinato disposto degli artt. 77, 83 del d.P.R. n. 417 del 1974 e art. 57 della L. n. 312 del 1980, all'insegnante che passi dalla scuola materna alla secondaria l'anzianità maturata nel ruolo della scuola materna deve essere riconosciuta in misura integrale, anziché nei limiti della c.d. temporizzazione.
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