Trib. Bologna, sentenza 02/02/2024, n. 395
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Testo completo
N. R.G. 11743/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione Impresa
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dr. GUERNELLI Michele Presidente
Dr. D'ORAZI Marco Giudice
Dr.ssa ROMAGNOLI Silvia Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 11743/2019 promossa da:
NÒ ER SR (C.F. 02346440395), con il patrocinio dell'Avv. SANTAGOSTINO PRETINA ALESSANDRO e dell'Avv. PIAZZA LUCA elettivamente domiciliato in CESENATICO
(FC) VIA BALDINI 42 presso il difensore Avv. PIAZZA LUCA
PARTE ATTRICE
contro
CELLULARLINE SPA GIÀ CELLULAR ITALIA SPA (C.F. 09800730963), con il patrocinio dell'Avv. GALLI MARCO e dell'Avv. GAROTTI LICIA elettivamente domiciliato in MILANO VIA PRINCIPE AMEDEO 5 MILANO presso i difensori Avv.ti GALLI MARCO e GAROTTI LICIA
PARTE CONVENUTA
OGGETTO: SEGRETI COMMERCIALI
Le parti hanno così precisato le conclusioni ad udienza di p.c. del 25.5.2023
- Per parte attrice, come da foglio di p.c. depositato telematicamente in data [“IN VIA
PRINCIPALE
1) accertare e dichiarare che la produzione, commercializzazione, offerta in vendita, esportazione e pubblicizzazione da parte della convenuta soc. CE PA (c.f. 09800730963), già Cellular Italia PA, dei prodotti: pagina 1 di 6 - “PERFETTO” per Samsung Galaxy S3 I9300;
- “PERFETTO” per iPhone 4s/4;
- “OK Display Easy Fix” per iPhone 6 Plus;
nonché degli ulteriori prodotti che in occasione dell'esecuzione del provvedimento di descrizione sono stati cosi descritti: “identificati con il cod. prod. 8018080179471 (Perfetto per iPhone5 , cod. 8018080179471 (Perfetto per iPhone5/s), e cod. 8018080206023 (Ok Display per Samsung Galaxy Tab3 Lite7.0) di cui agli atti del procedimento, e comunque di ogni altro dispositivo, ancorché diversamente denominato, ma presentante le stesse caratteristiche, costituisce contraffazione del brevetto italiano IT 1413156 derivante dalla domanda di brevetto TO2012A000729 depositata in data 14.08.2012 inibendone l'ulteriore prosecuzione;
2) condannare la convenuta soc. CE PA (c.f. 09800730963), già Cellular Italia PA, al risarcimento dei danni derivanti dalla contraffazione del brevetto italiano IT 1413156 derivante dalla domanda di brevetto TO2012A000729 depositata in data 14.08.2012, nella misura che sarà determinata in corso di causa;
3) in ogni caso condannare la convenuta soc. CE PA (c.f. 09800730963), già Cellular Italia PA, alla restituzione, a favore dell'attrice degli utili derivanti dalla contraffazione del brevetto italiano IT 1413156 derivante dalla domanda di brevetto TO2012A000729 depositata in data 14.08.2012;
4) Disporre la distruzione, ex art. 124 Codice della Proprietà Industriale, dei prodotti come meglio indicati in narrativa e comunque denominati, ottenuti con il trovato della tecnica di cui al brevetto italiano IT 1413156 derivante dalla domanda di brevetto TO2012A000729 depositata in data 14.08.2012 come meglio indicato in narrativa, anche se diversamente denominato, fino alla data di scadenza del brevetto;
5) fissare una penale, ex art. 124.2 c.p.i., dovuta dalla convenuta per ogni violazione od inosservanza successiva alla emanazione della sentenza, e per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione dei provvedimenti in essa contenuti, non inferiore rispettivamente a € 1.000,00 (Euro mille) e a € 10.000,00 (Euro diecimila);
6) Ordinare, ex art. 126 c.p.i., entro termine prefiggendo decorrente dalla data di notificazione della sentenza, la pubblicazione della intestazione e del dispositivo della emananda sentenza, sui quotidiani “Il Corriere della Sera” e “La Repubblica”, e sue due riviste specializzate a scelta dell'attrice, per due numeri consecutivi, in caratteri doppi del normale e in dimensioni non inferiori a sedici moduli, a cura della attrice ed a spese della convenuta, con rivalsa delle spese stesse a carico di quest'ultima dietro esibizione delle relative fatture nel caso di omesso pagamento da parte della convenuta;
7) condannare la convenuta a rifondere alla attrice spese, diritti, onorari di causa e successive occorrende, ivi comprese quelle relative alla fase di descrizione ante causam e quelle afferenti alle Consulenze Tecniche.”]
- Per parte convenuta, come da foglio di p.c. depositato telematicamente in data 22.5.2023
[“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione, deduzione e difesa, anche istruttoria, previo ogni più opportuno accertamento e/o declaratoria, sia di rito sia di merito, così giudicare:
(A) nel merito, in via principale, rigettare nel miglior modo possibile tutte le domande formulate da Viganò Servizi;
(B) nel merito, in via riconvenzionale, accertare e dichiarare che il brevetto italiano n.
IT1413156 di titolarità di Viganò Servizi è nullo, poiché privo di tutti i requisiti di
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione Impresa
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dr. GUERNELLI Michele Presidente
Dr. D'ORAZI Marco Giudice
Dr.ssa ROMAGNOLI Silvia Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 11743/2019 promossa da:
NÒ ER SR (C.F. 02346440395), con il patrocinio dell'Avv. SANTAGOSTINO PRETINA ALESSANDRO e dell'Avv. PIAZZA LUCA elettivamente domiciliato in CESENATICO
(FC) VIA BALDINI 42 presso il difensore Avv. PIAZZA LUCA
PARTE ATTRICE
contro
CELLULARLINE SPA GIÀ CELLULAR ITALIA SPA (C.F. 09800730963), con il patrocinio dell'Avv. GALLI MARCO e dell'Avv. GAROTTI LICIA elettivamente domiciliato in MILANO VIA PRINCIPE AMEDEO 5 MILANO presso i difensori Avv.ti GALLI MARCO e GAROTTI LICIA
PARTE CONVENUTA
OGGETTO: SEGRETI COMMERCIALI
Le parti hanno così precisato le conclusioni ad udienza di p.c. del 25.5.2023
- Per parte attrice, come da foglio di p.c. depositato telematicamente in data [“IN VIA
PRINCIPALE
1) accertare e dichiarare che la produzione, commercializzazione, offerta in vendita, esportazione e pubblicizzazione da parte della convenuta soc. CE PA (c.f. 09800730963), già Cellular Italia PA, dei prodotti: pagina 1 di 6 - “PERFETTO” per Samsung Galaxy S3 I9300;
- “PERFETTO” per iPhone 4s/4;
- “OK Display Easy Fix” per iPhone 6 Plus;
nonché degli ulteriori prodotti che in occasione dell'esecuzione del provvedimento di descrizione sono stati cosi descritti: “identificati con il cod. prod. 8018080179471 (Perfetto per iPhone5 , cod. 8018080179471 (Perfetto per iPhone5/s), e cod. 8018080206023 (Ok Display per Samsung Galaxy Tab3 Lite7.0) di cui agli atti del procedimento, e comunque di ogni altro dispositivo, ancorché diversamente denominato, ma presentante le stesse caratteristiche, costituisce contraffazione del brevetto italiano IT 1413156 derivante dalla domanda di brevetto TO2012A000729 depositata in data 14.08.2012 inibendone l'ulteriore prosecuzione;
2) condannare la convenuta soc. CE PA (c.f. 09800730963), già Cellular Italia PA, al risarcimento dei danni derivanti dalla contraffazione del brevetto italiano IT 1413156 derivante dalla domanda di brevetto TO2012A000729 depositata in data 14.08.2012, nella misura che sarà determinata in corso di causa;
3) in ogni caso condannare la convenuta soc. CE PA (c.f. 09800730963), già Cellular Italia PA, alla restituzione, a favore dell'attrice degli utili derivanti dalla contraffazione del brevetto italiano IT 1413156 derivante dalla domanda di brevetto TO2012A000729 depositata in data 14.08.2012;
4) Disporre la distruzione, ex art. 124 Codice della Proprietà Industriale, dei prodotti come meglio indicati in narrativa e comunque denominati, ottenuti con il trovato della tecnica di cui al brevetto italiano IT 1413156 derivante dalla domanda di brevetto TO2012A000729 depositata in data 14.08.2012 come meglio indicato in narrativa, anche se diversamente denominato, fino alla data di scadenza del brevetto;
5) fissare una penale, ex art. 124.2 c.p.i., dovuta dalla convenuta per ogni violazione od inosservanza successiva alla emanazione della sentenza, e per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione dei provvedimenti in essa contenuti, non inferiore rispettivamente a € 1.000,00 (Euro mille) e a € 10.000,00 (Euro diecimila);
6) Ordinare, ex art. 126 c.p.i., entro termine prefiggendo decorrente dalla data di notificazione della sentenza, la pubblicazione della intestazione e del dispositivo della emananda sentenza, sui quotidiani “Il Corriere della Sera” e “La Repubblica”, e sue due riviste specializzate a scelta dell'attrice, per due numeri consecutivi, in caratteri doppi del normale e in dimensioni non inferiori a sedici moduli, a cura della attrice ed a spese della convenuta, con rivalsa delle spese stesse a carico di quest'ultima dietro esibizione delle relative fatture nel caso di omesso pagamento da parte della convenuta;
7) condannare la convenuta a rifondere alla attrice spese, diritti, onorari di causa e successive occorrende, ivi comprese quelle relative alla fase di descrizione ante causam e quelle afferenti alle Consulenze Tecniche.”]
- Per parte convenuta, come da foglio di p.c. depositato telematicamente in data 22.5.2023
[“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione, deduzione e difesa, anche istruttoria, previo ogni più opportuno accertamento e/o declaratoria, sia di rito sia di merito, così giudicare:
(A) nel merito, in via principale, rigettare nel miglior modo possibile tutte le domande formulate da Viganò Servizi;
(B) nel merito, in via riconvenzionale, accertare e dichiarare che il brevetto italiano n.
IT1413156 di titolarità di Viganò Servizi è nullo, poiché privo di tutti i requisiti di
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