Trib. Treviso, sentenza 10/04/2024, n. 225
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del dott. Filippo Giordan,
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A ex art. 429 c.p.c.
nella causa di lavoro promossa con ricorso iscritto al R.G. nr. 1152/22
da: Parte_1
ricorrente
elettivamente domiciliato presso lo studio degli Avv.ti Massimo Alfonso Coppola e Stefano Corti
che la rappresentano e difendono per mandato depositato con il ricorso introduttivo;
contro
: – Controparte_1 Controparte_2
resistente
elettivamente domiciliata presso lo studio degli Avv.ti Vincenzo Grosso e Fabiano Chiappini del
Foro di Treviso che la rappresenta e difende per mandato depositato con la memoria di costituzione;
e 4 VENETO ORIENTALE Org_1
contumace
Tribunale di Treviso
IN PUNTO: impugnazione provvedimento di sospensione e pagamento retribuzioni
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 21.10.2022, l'odierna ricorrente ha esposto:
- di essere dipendente a far data dal 17.05.2019 della e di prestare Controparte_1
la propria attività professionale presso la casa di cura sita in Monastrier (TV), con CP_2
mansioni di infermiera (inquadramento contrattuale livello D);
- che con nota del 10.05.2021 l' preso atto che il nominativo della ricorrente rientrava Pt_2
nell'elenco degli operatori sanitari non vaccinati, nel rispetto degli adempimenti previsti dal D.L. n.
44/2021, la invitava a compilare apposito modulo con l'indicazione della propria posizione rispetto
agli obblighi vaccinali all'epoca vigenti;
- che tale comunicazione era seguita dalla procedura di accertamento di violazione dell'obbligo
vaccinale con invito formale alla vaccinazione (nota del 24.06.2021);
- di aver comunicato in data 10.07.2021 l'esonero dal predetto obbligo vaccinale in forza della
certificazione rilasciata, ai sensi dell'art. 4, comma II, DL 44/2021, dal Dott. con Controparte_3
cui il medico dichiarava non sicura la vaccinazione in quanto la IG.ra , da test sierologico Pt_1
esibito, risultava aver già contratto il CO;
- che senza tener conto della predetta certificazione, l' 4 con nota del 30.07.2021 aveva Org_1
accertato comunque l'inosservanza dell'obbligo vaccinale, con conseguente comunicazione alla
datrice di lavoro ( ) e all'ordine professionale di appartenenza (OPI) per l'attuazione dei CP_1
provvedimenti di sospensione previsti ex lege;
- 2 -
Tribunale di Treviso
- di essere stata pertanto sospesa dall'OPI con provvedimento comunicato in data 6.08.2021 e,
conseguentemente, dal lavoro e dalla retribuzione con provvedimento del datore di lavoro del
9.08.2021;
- di aver ricevuto in data 1.09.2021 il giudizio della Commissione Medica incaricata di valutare la
sussistenza dei presupposti della violazione dell'obbligo vaccinale, giudizio che sanciva che era
“non vaccinabile per controindicazioni o necessità di approfondimenti”, con richiesta di invio del
tampone molecolare che accertasse la pregressa positività, così come dichiarato nel certificato del
dott. a cui rispondeva inviando nuova certificazione del dott. del 8.09.2021 con CP_3 CP_3
indicati i fattori di rischio alla vaccinazione;
- di aver ricevuto in data 24.09.2021 il nuovo giudizio della Commissione Medica in cui veniva
invece dichiarata “vaccinabile”, in quanto nel certificato medico non si evidenziavano motivi che
controindicassero la vaccinazione, né prova dell'avvenuta infezione attraverso tampone molecolare
positivo;
- di aver ricevuto la proroga della sospensione dal datore di lavoro con missiva del 15.12.2021 per
ulteriori 6 mesi, unitamente alla comunicazione di proroga di sospensione dall'OPI (fino al
31.12.2022);
- di essere risultata positiva al CO in data 30.07.2022 e guarita in data 9.08.2022, con
conseguente cessazione della sospensione lavorativa a far data dal 25.08.2022.
La ricorrente ha chiesto pertanto l'accertamento dell'illegittimità del provvedimento di sospensione
dal lavoro e dalla retribuzione ed il conseguente pagamento delle retribuzioni perse per un
ammontare di euro 16.071,44.
La datrice di lavoro, costituitasi in giudizio, ha contestato la sussistenza di ragioni di illegittimità
del provvedimento di sospensione del 9.08.2021, in quanto la ricorrente si sarebbe resa
inadempiente agli obblighi sanciti dalla fattispecie di cui all'art. 4 del DL n. 44/2021, anche tenuto
conto che ogni valutazione medica rispetto alla possibilità di esenzione dall'obbligo vaccinale era di
- 3 -
Tribunale di Treviso
esclusiva competenza dell' con conseguente limitazione di ogni discrezionalità per il Pt_2
datore di lavoro che ha dovuto solamente adeguarsi, provvedendo a sospendere la lavoratrice
dichiarata inottemperante all'obbligo vaccinale secondo le previsioni di legge.
Ha chiesto pertanto di respingersi il ricorso, formulando domanda riconvenzionale in via trasversale
di manleva all' per il denegato caso di soccombenza. Pt_2
Non si costituiva in giudizio l'Ulss n. 4 e ne veniva dichiarata la contumacia.
La causa, istruita documentalmente, è stata discussa e decisa all'udienza del 10.04.2024
MOTIVI DELLA DECISIONE
La ricorrente - in via principale - chiede l'accertamento e la dichiarazione di illegittimità del
provvedimento datoriale di sospensione dall'attività e dalla retribuzione del 9.08.2021, con
conseguente ordine di pagamento di tutte le retribuzioni medio tempore maturate nel periodo di
sospensione dal mese di agosto 2021 alla riammissione in servizio di agosto 2022 (a seguito della
guarigione dal CO).
Preliminarmente va evidenziato che la decisione datoriale impugnata discende dal provvedimento
dell' , comunicato in data 6.08.2021, con cui è stata Organizzazione_2
disposta la sospensione temporanea dall'Albo degli infermieri di un elenco di lavoratori dipendenti
di , tra cui la IG.ra (cfr. doc. 1 resistente): CP_1 Pt_1
“Preso atto delle notifiche dell'accertamento ricevute da parte dell Parte_3
e dell'Azienda con oggetto: “Decreto Legge 1° aprile 2021, n. 44, Parte_4
convertito in legge 28 maggio 2021 n. 76 obbligo vaccinale per gli esercenti le professioni sanitarie
e gli operatori di interesse sanitario comunicazione ex art. 4, comma 6 al datore di lavoro e
all'Ordine di appartenenza” ha deliberato, nella seduta di conIGlio del 05/08/2021, le sospensioni
temporanee dall'Albo dei seguenti sanitari... (segue elenco lavoratori, tra i quali risultava anche il
- 4 -
Tribunale di Treviso
nominativo della IG.ra ) …La sospensione mantiene la sua efficacia fino Parte_1
all'assolvimento dell'obbligo vaccinale e, comunque fino al 31 dicembre 2021 (comma 9 D.L.
44/2021 e Legge 76/2021) salvo proroghe, oppure fino all'assolvimento dell'obbligo vaccinale, da
comunicare a cura dell'interessato alla di residenza ai fini della revoca della sospensione” . Org_3
Orga L d'altro canto, aveva disposto la sospensione dall'Albo professionale a fronte della
comunicazione dell' di accertamento di inosservanza dell'obbligo Parte_3
vaccinale da parte della ricorrente. Con tale atto di accertamento d.d. 30.07.2021, comunicato anche
alla ricorrente (cfr. doc. 5 ricorrente), l aveva dichiarato: Org_1
“Si prende atto che la S.V. non ha trasmesso, nel termine assegnato nelle modalità indicate, la
certificazione attestante l'adempimento dell'obbligo vaccinale introdotto dalla normativa in
oggetto. Ne consegue il presente atto di accertamento formale di inottemperanza all'obbligo
vaccinale, di cui sarà data immediata comunicazione al Datore di lavoro (se previsto) e all'Ordine
professionale di appartenenza, agli effetti contemplati dell'articolo 4, comma s6, del D.L. n.
44/2021, come convertito in L. n. 76/2021”
Il procedimento che ha portato alla sospensione dall'attività lavorativa risulta coerente con quanto
previsto dall'art. 4 D.L. 44/2021 nella versione vigente ratione temporis (testo in vigore dal
1.06.2021 al 26.11.2021):
“
3. Entro cinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ciascun Ordine
professionale territoriale competente trasmette l'elenco degli iscritti, con l'indicazione del luogo di
rispettiva residenza, alla regione o alla provincia autonoma in cui ha sede. Entro il medesimo
termine i datori di lavoro degli operatori di interesse sanitario che svolgono la loro attività nelle
strutture sanitarie, ((sociosanitarie e socio-assistenziali)) pubbliche o private, ((nelle farmacie,
nelle parafarmacie)) e negli studi professionali trasmettono l'elenco dei propri dipendenti con tale
qualifica, con l'indicazione del luogo di rispettiva residenza, alla regione o alla provincia
autonoma nel cui territorio operano ((i medesimi dipendenti)).
- 5 -
Tribunale di Treviso
4. Entro dieci giorni dalla data di ricezione degli elenchi di cui al comma 3, le regioni e le province
autonome, per il tramite dei servizi informativi vaccinali, verificano lo stato vaccinale di ciascuno
dei soggetti rientranti negli elenchi. Quando dai sistemi informativi vaccinali a disposizione della
regione e della provincia autonoma non risulta l'effettuazione della vaccinazione anti SARS-CoV-2
o la
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del dott. Filippo Giordan,
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A ex art. 429 c.p.c.
nella causa di lavoro promossa con ricorso iscritto al R.G. nr. 1152/22
da: Parte_1
ricorrente
elettivamente domiciliato presso lo studio degli Avv.ti Massimo Alfonso Coppola e Stefano Corti
che la rappresentano e difendono per mandato depositato con il ricorso introduttivo;
contro
: – Controparte_1 Controparte_2
resistente
elettivamente domiciliata presso lo studio degli Avv.ti Vincenzo Grosso e Fabiano Chiappini del
Foro di Treviso che la rappresenta e difende per mandato depositato con la memoria di costituzione;
e 4 VENETO ORIENTALE Org_1
contumace
Tribunale di Treviso
IN PUNTO: impugnazione provvedimento di sospensione e pagamento retribuzioni
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 21.10.2022, l'odierna ricorrente ha esposto:
- di essere dipendente a far data dal 17.05.2019 della e di prestare Controparte_1
la propria attività professionale presso la casa di cura sita in Monastrier (TV), con CP_2
mansioni di infermiera (inquadramento contrattuale livello D);
- che con nota del 10.05.2021 l' preso atto che il nominativo della ricorrente rientrava Pt_2
nell'elenco degli operatori sanitari non vaccinati, nel rispetto degli adempimenti previsti dal D.L. n.
44/2021, la invitava a compilare apposito modulo con l'indicazione della propria posizione rispetto
agli obblighi vaccinali all'epoca vigenti;
- che tale comunicazione era seguita dalla procedura di accertamento di violazione dell'obbligo
vaccinale con invito formale alla vaccinazione (nota del 24.06.2021);
- di aver comunicato in data 10.07.2021 l'esonero dal predetto obbligo vaccinale in forza della
certificazione rilasciata, ai sensi dell'art. 4, comma II, DL 44/2021, dal Dott. con Controparte_3
cui il medico dichiarava non sicura la vaccinazione in quanto la IG.ra , da test sierologico Pt_1
esibito, risultava aver già contratto il CO;
- che senza tener conto della predetta certificazione, l' 4 con nota del 30.07.2021 aveva Org_1
accertato comunque l'inosservanza dell'obbligo vaccinale, con conseguente comunicazione alla
datrice di lavoro ( ) e all'ordine professionale di appartenenza (OPI) per l'attuazione dei CP_1
provvedimenti di sospensione previsti ex lege;
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Tribunale di Treviso
- di essere stata pertanto sospesa dall'OPI con provvedimento comunicato in data 6.08.2021 e,
conseguentemente, dal lavoro e dalla retribuzione con provvedimento del datore di lavoro del
9.08.2021;
- di aver ricevuto in data 1.09.2021 il giudizio della Commissione Medica incaricata di valutare la
sussistenza dei presupposti della violazione dell'obbligo vaccinale, giudizio che sanciva che era
“non vaccinabile per controindicazioni o necessità di approfondimenti”, con richiesta di invio del
tampone molecolare che accertasse la pregressa positività, così come dichiarato nel certificato del
dott. a cui rispondeva inviando nuova certificazione del dott. del 8.09.2021 con CP_3 CP_3
indicati i fattori di rischio alla vaccinazione;
- di aver ricevuto in data 24.09.2021 il nuovo giudizio della Commissione Medica in cui veniva
invece dichiarata “vaccinabile”, in quanto nel certificato medico non si evidenziavano motivi che
controindicassero la vaccinazione, né prova dell'avvenuta infezione attraverso tampone molecolare
positivo;
- di aver ricevuto la proroga della sospensione dal datore di lavoro con missiva del 15.12.2021 per
ulteriori 6 mesi, unitamente alla comunicazione di proroga di sospensione dall'OPI (fino al
31.12.2022);
- di essere risultata positiva al CO in data 30.07.2022 e guarita in data 9.08.2022, con
conseguente cessazione della sospensione lavorativa a far data dal 25.08.2022.
La ricorrente ha chiesto pertanto l'accertamento dell'illegittimità del provvedimento di sospensione
dal lavoro e dalla retribuzione ed il conseguente pagamento delle retribuzioni perse per un
ammontare di euro 16.071,44.
La datrice di lavoro, costituitasi in giudizio, ha contestato la sussistenza di ragioni di illegittimità
del provvedimento di sospensione del 9.08.2021, in quanto la ricorrente si sarebbe resa
inadempiente agli obblighi sanciti dalla fattispecie di cui all'art. 4 del DL n. 44/2021, anche tenuto
conto che ogni valutazione medica rispetto alla possibilità di esenzione dall'obbligo vaccinale era di
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Tribunale di Treviso
esclusiva competenza dell' con conseguente limitazione di ogni discrezionalità per il Pt_2
datore di lavoro che ha dovuto solamente adeguarsi, provvedendo a sospendere la lavoratrice
dichiarata inottemperante all'obbligo vaccinale secondo le previsioni di legge.
Ha chiesto pertanto di respingersi il ricorso, formulando domanda riconvenzionale in via trasversale
di manleva all' per il denegato caso di soccombenza. Pt_2
Non si costituiva in giudizio l'Ulss n. 4 e ne veniva dichiarata la contumacia.
La causa, istruita documentalmente, è stata discussa e decisa all'udienza del 10.04.2024
MOTIVI DELLA DECISIONE
La ricorrente - in via principale - chiede l'accertamento e la dichiarazione di illegittimità del
provvedimento datoriale di sospensione dall'attività e dalla retribuzione del 9.08.2021, con
conseguente ordine di pagamento di tutte le retribuzioni medio tempore maturate nel periodo di
sospensione dal mese di agosto 2021 alla riammissione in servizio di agosto 2022 (a seguito della
guarigione dal CO).
Preliminarmente va evidenziato che la decisione datoriale impugnata discende dal provvedimento
dell' , comunicato in data 6.08.2021, con cui è stata Organizzazione_2
disposta la sospensione temporanea dall'Albo degli infermieri di un elenco di lavoratori dipendenti
di , tra cui la IG.ra (cfr. doc. 1 resistente): CP_1 Pt_1
“Preso atto delle notifiche dell'accertamento ricevute da parte dell Parte_3
e dell'Azienda con oggetto: “Decreto Legge 1° aprile 2021, n. 44, Parte_4
convertito in legge 28 maggio 2021 n. 76 obbligo vaccinale per gli esercenti le professioni sanitarie
e gli operatori di interesse sanitario comunicazione ex art. 4, comma 6 al datore di lavoro e
all'Ordine di appartenenza” ha deliberato, nella seduta di conIGlio del 05/08/2021, le sospensioni
temporanee dall'Albo dei seguenti sanitari... (segue elenco lavoratori, tra i quali risultava anche il
- 4 -
Tribunale di Treviso
nominativo della IG.ra ) …La sospensione mantiene la sua efficacia fino Parte_1
all'assolvimento dell'obbligo vaccinale e, comunque fino al 31 dicembre 2021 (comma 9 D.L.
44/2021 e Legge 76/2021) salvo proroghe, oppure fino all'assolvimento dell'obbligo vaccinale, da
comunicare a cura dell'interessato alla di residenza ai fini della revoca della sospensione” . Org_3
Orga L d'altro canto, aveva disposto la sospensione dall'Albo professionale a fronte della
comunicazione dell' di accertamento di inosservanza dell'obbligo Parte_3
vaccinale da parte della ricorrente. Con tale atto di accertamento d.d. 30.07.2021, comunicato anche
alla ricorrente (cfr. doc. 5 ricorrente), l aveva dichiarato: Org_1
“Si prende atto che la S.V. non ha trasmesso, nel termine assegnato nelle modalità indicate, la
certificazione attestante l'adempimento dell'obbligo vaccinale introdotto dalla normativa in
oggetto. Ne consegue il presente atto di accertamento formale di inottemperanza all'obbligo
vaccinale, di cui sarà data immediata comunicazione al Datore di lavoro (se previsto) e all'Ordine
professionale di appartenenza, agli effetti contemplati dell'articolo 4, comma s6, del D.L. n.
44/2021, come convertito in L. n. 76/2021”
Il procedimento che ha portato alla sospensione dall'attività lavorativa risulta coerente con quanto
previsto dall'art. 4 D.L. 44/2021 nella versione vigente ratione temporis (testo in vigore dal
1.06.2021 al 26.11.2021):
“
3. Entro cinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ciascun Ordine
professionale territoriale competente trasmette l'elenco degli iscritti, con l'indicazione del luogo di
rispettiva residenza, alla regione o alla provincia autonoma in cui ha sede. Entro il medesimo
termine i datori di lavoro degli operatori di interesse sanitario che svolgono la loro attività nelle
strutture sanitarie, ((sociosanitarie e socio-assistenziali)) pubbliche o private, ((nelle farmacie,
nelle parafarmacie)) e negli studi professionali trasmettono l'elenco dei propri dipendenti con tale
qualifica, con l'indicazione del luogo di rispettiva residenza, alla regione o alla provincia
autonoma nel cui territorio operano ((i medesimi dipendenti)).
- 5 -
Tribunale di Treviso
4. Entro dieci giorni dalla data di ricezione degli elenchi di cui al comma 3, le regioni e le province
autonome, per il tramite dei servizi informativi vaccinali, verificano lo stato vaccinale di ciascuno
dei soggetti rientranti negli elenchi. Quando dai sistemi informativi vaccinali a disposizione della
regione e della provincia autonoma non risulta l'effettuazione della vaccinazione anti SARS-CoV-2
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