Trib. Lecce, sentenza 12/11/2024, n. 3516

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Lecce, sentenza 12/11/2024, n. 3516
Giurisdizione : Trib. Lecce
Numero : 3516
Data del deposito : 12 novembre 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
Il Giudice del Lavoro Lorenzo H. Bellanova ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n.13007.2023 R.A.C.L., promossa da:
UC VI
con il proc. avv. De giorgi dom.
CONTRO
Inps
avvocatura
Parte ricorrente ha adito, in data 22.11.23, questo Giudice chiedendo dichiararsi il diritto alla integrazione al TM sulla pensione 25041501\So a decorrere dall'1.17;
con condanna di Inps al pagamento dei ratei differenziali maturati oltre accessori e vittoria di spese di lite da distrarsi alla difesa antistataria.
All'uopo espone:
-di essere titolare di pensione So con decorrenza 2.09 e di pensione Vos a decorrere dall'1.8.79;

di avere chiesto in data 3.5.21 il trattamento minimo sulla pensione di reversibilità in considerazione dei redditi fiscalmente imponibili posseduti ma come Inps abbia lamentato il superamento dei limiti reddituali nonostante la rendita estera conseguita non rilevi ai fini reddituali ex artt.3 Tuir e 76 l.413.1991.


Fissata l'udienza di discussione, si è costituita parte avversa, eccependo la decadenza dall'azione, la prescrizione e l'infondatezza del ricorso.
Ebbene, vale ricordare come l'art.47 del Decreto Presidente della Repubblica 30/04/1970, n. 639 reciti: “Esauriti i ricorsi in via amministrativa, può essere proposta l'azione dinanzi l'autorità giudiziaria ai sensi degli articoli 459 e seguenti del codice di procedura civile.
Per le controversie in materia di trattamenti pensionistici l'azione giudiziaria può essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di tre anni dalla data di comunicazione della decisione del ricorso pronunziata dai competenti organi dell'Istituto o dalla data di scadenza del termine stabilito per la pronunzia della predetta decisione, ovvero dalla data di scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo, computati a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di prestazione.
Per le controversie in materia di prestazioni della gestione di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, l'azione giudiziaria può essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di un anno dalle date di cui al precedente comma.
Dalla data della reiezione della domanda di prestazione decorrono, a favore del ricorrente o dei suoi aventi causa, gli interessi legali sulle somme che risultino agli stessi dovute.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è tenuto ad indicare ai richiedenti le prestazioni o ai loro aventi causa, nel comunicare il provvedimento adottato sulla domanda di prestazione, i gravami che possono essere proposti, a quali organi debbono essere presentati ed entro quali termini. È tenuto, altresì, a precisare i presupposti ed i termini per l'esperimento dell'azione giudiziaria.”
A lungo si è dibattuto in giurisprudenza in merito alla possibilità di applicare la decadenza de qua anche in caso di parziale riconoscimento del trattamento previdenziale. Che è quanto è stato escluso in giurisprudenza con numerose pronunzie della Suprema Corte [Cassazione civile, sez. lav., 01/03/2010, n. 4900 e Cassazione civile, sez. un., 29/05/2009, n. 12720].
Tuttavia, è intervenuto il legislatore (art.38, dl n.98.2011) secondo cui:
"Le decadenze previste dai commi che precedono si applicano anche alle azioni giudiziarie aventi ad oggetto l'adempimento di prestazioni riconosciute solo in parte o il pagamento di accessori del credito.
In tal caso il termine di decadenza decorre dal riconoscimento parziale della prestazione ovvero dal pagamento della sorte.
Nella specie deve ritenersi maturata la decadenza triennale in relazione ai ratei maturati oltre tre anni prima il deposito del ricorso.
Che è quanto rende superfluo l'esame della eccezione di prescrizione.
È noto come il sistema previdenziale svizzero sia costruito su tre pilastri:
-il primo (AVS assicurazione vecchiaia e superstiti) è funzionale a garantire il minimo necessario nella vecchiaia del percipiente ed in caso di decesso del soggetto assicurato oltre ad intervenire in caso di perdita di guadagno determinato da una condizione di invalidità (Ai);

-il secondo mira ad integrare la previdenza statale per garantire il mantenimento del tenore di vita dopo il pensionamento (previdenza professionale integrativa LLP);

-il terzo attiene alla previdenza privata individuale che, a differenza dei primi
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