Trib. Catanzaro, sentenza 24/10/2024, n. 880

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Catanzaro, sentenza 24/10/2024, n. 880
Giurisdizione : Trib. Catanzaro
Numero : 880
Data del deposito : 24 ottobre 2024

Testo completo

R.G. LAV. N. 2717/2023

Udienza del 24/10/2024
Il Giudice del Lavoro viste le note di trattazione scritta depositate da parte ricorrente;
visti gli artt. 127-ter e 429 cod. proc. civ.;
ha pronunciato la seguente sentenza, con motivazione contestuale.

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI CATANZARO
- Sezione Prima Civile -
Settore Lavoro e Previdenza Sociale
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catanzaro, nella persona del Dott. Paolo Pirruccio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE

nella causa iscritta al R.G. Lavoro n. 2717/2023 promossa
DA

RO RO (C.F. [...])
rappresentata e difesa dall'Avv. Anna Merante


- RICORRENTE -


CONTRO

INPS - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (C.F. 80078750587), in persona del legale rappresentante pro tempore
- RESISTENTE / CONTUMACE -
avente ad oggetto: pensione di reversibilità – figlio maggiorenne inabile al lavoro.

Conclusioni delle parti: come da atti di causa. Pagina 1 di 5 R.G. LAV. N. 2717/2023

Ragioni di fatto e di diritto della decisione

1. Con ricorso depositato in data 27/11/2023, EO RO ha esposto:
- che in data 20/05/2022, tramite ente di patronato, presentava alla competente sede dell'INPS la domanda di pensione di reversibilità n.
2040927100076, in qualità di figlia convivente di EO PE, già vedovo, nato a [...] il [...] e deceduto in data 18/10/2010;

- che al momento del decesso di EO PE, ella conviveva con il padre nel Comune di Catanzaro alla Via Lenza n. 53, come si evince dalla situazione di famiglia e dal certificato storico di residenza di entrambi, pure allegati alla domanda amministrativa;

- che, tra l'altro, a far data dal 24/08/1993, veniva riconosciuta invalida civile, nella misura dell'80% e che, all'epoca dei fatti, non veniva
“retribuita” dalla controparte, poiché i redditi complessivi del nucleo familiare superavano i parametri previsti dalla normativa vigente per la fruizione della prestazione previdenziale;

- che con provvedimento dell'11/07/2022, l'ente previdenziale comunicava alla ricorrente la reiezione della domanda di reversibilità per il seguente motivo: “EO RO non era a carico di EO PE al momento del decesso”.
1.1. La ricorrente, ritenendo il provvedimento dell'INPS ingiusto ed illegittimo, atteso
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi