Trib. Roma, sentenza 06/09/2024, n. 8668

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Roma, sentenza 06/09/2024, n. 8668
Giurisdizione : Trib. Roma
Numero : 8668
Data del deposito : 6 settembre 2024

Testo completo



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
III Sezione Lavoro
Il Tribunale di Roma in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del dr. Francesco
Rigato, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa di lavoro iscritta al Ruolo Generale degli Affari Contenziosi per l'anno 2024 al
n. 10931, decisa con la presente sentenza a seguito di udienza celebrata il 26.6.2024 nelle forme di cui all'art. 127 ter cpc
TRA
ON SA, rappresentata e difesa in virtù di procura in atti, dall'Avv. Domenico
Naso e dall'Avv. Francesca Virga, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv.
Domenico Naso in Roma, Via Salita di San Nicola da Tolentino 1/b
RICORRENTE
E
MINISTERO DELL' ISTRUZIONE E DEL MERITO, in persona del Ministro pro tempore, con sede in Roma, Viale Trastevere n. 76/A
RESISTENTE CONTUMACE
E
RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO DI PALERMO - UFFICIO I – Servizio 6/B
– Pagamento Stipendi, Pensioni, in persona del rappresentante legale pro-tempore, con sede a Palermo, Piazza Marina Salita Intendenza, 2
RESISTENTE CONTUMACE
Oggetto: mancata erogazione della IIS al personale docente in servizio all'estero.

1 FATTO E DIRITTO
La parte ricorrente è dipendente del Ministero dell'Istruzione e del merito in qualità di docente della scuola media superiore. Con decreto del medesimo Ministero dell'Istruzione
e del Merito n. 1281 del 2/10/2020 (all. 1 al ricorso), previo collocamento fuori ruolo da parte dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia a decorrere dal 16/12/2020, nell'anno scolastico 2020/2021 la ricorrente è stata destinata in qualità di lettore d'Italiano presso
l'Università afferente al lettorato denominato NEW YORK (Consolato d'Italia-NEW YORK), senza soluzione di continuità con il servizio prestato nei ruoli metropolitani di appartenenza, ai sensi e per gli effetti degli artt. 20 e 21 del D.lgs. n. 64/2017. Con il predetto decreto era inoltre previsto che il servizio presso la suddetta sede avrà una durata di 6 anni scolastici, fino e non oltre il 31.08.2026, fatte salve le condizioni risolutive del rapporto di servizio previste dalla normativa vigente e le disponibilità di bilancio.
La ricorrente ha preso servizio presso detta istituzione all'estero il 16.12.2020 e si trovava in servizio all'estero al momento della presentazione del ricorso introduttivo del presente giudizio (17.3.2024).
Durante il periodo di servizio all'estero, inizialmente alla ricorrente veniva corrisposta nello stipendio tabellare l'Indennità Integrativa Speciale. Detta indennità, corrisposta regolarmente dal 16.12.2020 al mese di maggio del 2021, veniva tuttavia immotivatamente sospesa a decorrere dal mese di giugno del 2021. Con provvedimento n. 94046 del
19.11.2021 la Ragioneria Territoriale dello Stato di Palermo comunicava alla ON
l'avvio di procedimento amministrativo volto al recupero della complessiva somma di credito erariale di € 3.124,77 relativo alla Indennità Integrativa Speciale della quale era chiesta la restituzione (all. 2 al ricorso). Con detto provvedimento la Ragioneria Territoriale dello Stato di Palermo comunicava inoltre che “La lavorazione è stata effettuata sullo stipendio di giugno 2021 e dalla rata di dicembre 2021, per n.18 mensilità , sarà applicata una trattenuta imponibile fiscale di € 173,60”.
Pertanto, a decorrere dal mese di dicembre 2021 dallo stipendio della ricorrente era detratta mensilmente la somma di euro 173,60 sotto la voce “arretrati a debito”. Ciò avveniva sino al mese di novembre 2022 e quindi per 12 mensilità complessive. La detrazione era infatti sospesa a decorrere dal mese di dicembre 2022 come comunicato dalla RTS di Palermo (all. 5 al ricorso).
2
La parte ricorrente agisce quindi in giudizio chiedendo l'accertamento del proprio diritto allo stipendio pieno ed integrale, senza alcuna trattenuta, con conseguente condanna del
Ministero dell'Istruzione e del marito all'erogazione di quanto indebitamente trattenuto tra il mese di dicembre 2021 e il mese di novembre 2022 compresi.
Il Ministero dell'Istruzione non si è costituito pur a seguito di regolare e tempestiva notifica del ricorso introduttivo. Ne viene pertanto dichiarata la contumacia.
Il giudizio è stato istruito per via documentale. L'udienza del 26.6.2024 era trattata nelle forme di cui all'art. 127 ter cpc ed era assegnato termine per il deposito di note di trattazione scritta, depositate dalla parte ricorrente. La causa viene infine decisa con la presente sentenza di accoglimento del ricorso, sulla base delle seguenti motivazioni.
*******
La parte ricorrente è attualmente collocata fuori ruolo. Pur temporaneamente collocata fuori ruolo, è tutt'ora dipendente del Ministero dell'Istruzione. Sul cedolino paga risulta infatti annotato: “Amministrazione di appartenenza: Ministero dell'Istruzione e del Merito” e quale “ufficio di servizio” l'Istituto “S011-PIO LA TORRE”
L'art. 58 del Testo Unico degli impiegati civili della Stato (a cui rinvia l'art. 507 del Testo
Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione, D.lgs. 297/1994) stabilisce che:
Il collocamento fuori ruolo può essere disposto per il disimpegno di funzioni dello Stato o di altri enti pubblici attinenti all'interesse dell'amministrazione che lo dispone e che rientrano nei compiti istituzionali dell'amministrazione stessa”.
Sotto il profilo funzionale il provvedimento di collocamento fuori ruolo comporta la destinazione del dipendente pubblico ad un'Amministrazione o ente diverso da quello di appartenenza, presso il quale egli
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