Trib. Cosenza, sentenza 07/03/2025, n. 468
TRIB Cosenza
Sentenza
7 marzo 2025
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Il provvedimento analizzato è una sentenza emessa dal Tribunale di Cosenza, nella persona della dott.ssa Fedora Cavalcanti, in una controversia di lavoro. La ricorrente ha chiesto la condanna di Enel Energia S.p.A. per il pagamento di crediti retributivi, sostenendo di aver lavorato nell'ambito di un appalto e di essere creditrice di somme non corrisposte dalla sua datrice di lavoro, inadempiente dal giugno 2023. La società convenuta ha eccepito l'incompetenza del Tribunale del lavoro, invocando il fallimento della società appaltatrice e contestando la fondatezza delle pretese della ricorrente.
Il giudice ha rigettato l'eccezione di incompetenza, affermando che l'azione nei confronti del committente può proseguire nonostante il fallimento dell'appaltatore, in virtù della responsabilità solidale prevista dall'art. 29 del D.Lgs. 276/2003. Ha quindi accolto parzialmente il ricorso, riconoscendo la legittimità delle richieste relative a retribuzioni, TFR e indennità sostitutiva del preavviso, escludendo invece le somme per ferie e festività non godute. La sentenza ha stabilito un importo complessivo dovuto di € 13.721,54, oltre interessi e rivalutazione, condannando la parte resistente anche al pagamento delle spese legali.
Il giudice ha rigettato l'eccezione di incompetenza, affermando che l'azione nei confronti del committente può proseguire nonostante il fallimento dell'appaltatore, in virtù della responsabilità solidale prevista dall'art. 29 del D.Lgs. 276/2003. Ha quindi accolto parzialmente il ricorso, riconoscendo la legittimità delle richieste relative a retribuzioni, TFR e indennità sostitutiva del preavviso, escludendo invece le somme per ferie e festività non godute. La sentenza ha stabilito un importo complessivo dovuto di € 13.721,54, oltre interessi e rivalutazione, condannando la parte resistente anche al pagamento delle spese legali.
Sul provvedimento
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COSENZA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale di Cosenza, in composizione monocratica ed in funzione di giudice del lavoro, nella persona della dott. ssa Fedora Cavalcanti, all'esito della scadenza del termine per il deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella controversia iscritta al n. 3146 del RG lav. dell'anno 2024 introdotta da
IA NC, nata a [...] il [...] (C.F. [...]) e residente in Rende (CS), alla Via Verdi II Traversa, snc, rappresentata e difesa – come da procura in calce al ricorso– dall'Avv. Massimo Cundari presso il cui studio in Cosenza alla P.zza XXV Luglio
1943 n. 32 elettivamente domicilia
RICORRENTE
ENEL Energia S.p.A. società con unico socio (Enel Italia S.p.A.), soggetta ad attività di direzione e coordinamento di Enel S.p.A., con sede in Roma, via Luigi Boccherini n. 15, c.f. 06655971007, in persona dell'Avv. Massimo Barbuto, nella sua qualità di procuratore della Società in virtù dei poteri conferiti con atto Notaio Alessandro Cabizza di Milano del 8.11.2022, Rep. 197893 - Racc. 26820, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Renato Silvestri e Stefano Mattei, con domicilio eletto presso lo studio dell'Avv. Angelo Pio Paravati in Scalea (CS), via Gramsci n. 7
RESISTENTE Svolgimento del processo e motivi della decisione
Con ricorso del 31/07/2024, ritualmente notificato, la ricorrente in epigrafe ha convenuto in giudizio la società Enel Energia s.p.a. premettendo in punto di fatto che: in data 13.03.2015 è stata assunta con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e parziale dalla società Need S.r.l., con decorrenza dal 16.03.2015, inquadramento nella categoria di Impiegata e qualifica e mansioni di
Operatore di Back Office di cui al 2° livello di cui al CCNL Telecomunicazioni e con sede di lavoro a
Rende (CS); di essere sempre stata impiegata nell'ambito della commessa/appalto affidata da Enel
Energia S.p.A alla datrice di lavoro denominata dapprima “Customer billing” e, dal 01.08.2020,
“Servizi di Quality Management – Quality Call”; che, in data 16.07.2015 il contratto di lavoro veniva ceduto ex art. 2112 c.c. alla Tech & Com RL (p.iva 03255510780) in seguito ad affitto di ramo di azienda e che nella cessione veniva esplicitata la commessa per la quale la ricorrente prestava servizio
(commessa Enel Energia S.p.a., attività di back office e contact center).
Tanto premesso, esponeva che la società datrice si era resa inadempiente all'obbligo retributivo sin dal giugno 2023 e che, persistendo tale inadempimento nonostante la regolare attività lavorativa prestata, in data 21.11.2023 rassegnava le sue dimissioni per giusta causa (vale a dire per il persistente mancato pagamento della retribuzione mensile sin dal giugno 2023); che, come da allegate buste paga, ella risultava creditrice dell'importo lordo di € 12.349,66, di cui € 5.093,64 a titolo di retribuzioni dal 1° giugno al 27-11/2023 ed € 7.256,02 a titolo di TFR evidenziando di aver chiesto ed ottenuto ingiunzione di pagamento della predetta somma nei confronti della società ex datrice di lavoro (decreto ingiuntivo n. 36/2024 emesso in data 24.02.2024, dal Tribunale di Cosenza, in funzione del Giudice del
Lavoro e dichiarato esecutivo per mancata opposizione nel termine di legge).
Tanto premesso, in diritto, invocata la responsabilità solidale di Enel Energia S.p.A. ex art. 29, comma
2, D.Lgs. 276/2003 ed ex art. 1676 c.c., per i crediti da lavoro maturati in esecuzione del predetto appalto e, precisamente, per l'importo lordo pari ad € 13.890,91, di cui € 5.093,64 a titolo di retribuzioni dal 1° giugno al 27-11/2023, € 7.256,02 a titolo di TFR ed € 1.541,25 a titolo di indennità sostitutiva del preavviso, chiedeva condannarsi Enel Energia S.p.a., in persona del l.r.p.t., a corrispondere la predetta somma in suo favore, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto e fino al soddisfo, o in subordine quella cifra maggiore o minore che risulterà di giustizia o secondo equità. Con vittoria di spese, onorari e competenze di giudizio da distrarsi.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, con memoria tempestivamente depositata, si costituiva Enel
Energia s.p.a. eccependo in via pregiudiziale l'incompetenza del Tribunale del lavoro, in favore di quella del Tribunale Fallimentare, in ragione dell'intervenuto fallimento della società Need S.r.l., dichiarata fallita con sentenza n. 4/2023 del Tribunale di Velletri con conseguente vis actractiva nel rispetto del principio della par condicio creditorum; nel merito argomentava diffusamente in ordine all'infondatezza del ricorso instando per il suo rigetto.
La causa, matura per la decisione sulla base degli atti, è stata decisa mediante la presente sentenza all'esito della scadenza del termine per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza di discussione, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
La preliminare eccezione di incompetenza dell'adito Tribunale in funzione di giudice del lavoro non è fondata posto che, come insegna la SC, L'autonomia delle azioni proponibili da un creditore verso più soggetti solidalmente obbligati nei suoi confronti, opera anche nel caso del fallimento di uno di essi, con la conseguenza che l'azione verso il fallito comporta il ricorso alla procedura speciale dell'insinuazione al passivo del credito e, quindi, l'improcedibilità della domanda proposta, mentre
l'azione nei confronti del coobbligato in "bonis" può proseguire in sede ordinaria (Cass.
Sez. 1, Sentenza n. 2902 del 15/02/2016 (Rv. 638549 - 01).
Giova, invero, richiamare i principi affermati, ex plurimis da Cass. n. 6333/2019, In materia di appalto,
l'apertura del procedimento fallimentare nei confronti dell'appaltatore non comporta l'improcedibilità dell'azione precedentemente esperita dai dipendenti nei confronti del committente, ai sensi dell'art. 29 del d.lgs. n. 276 del 2003, per il recupero dei loro crediti verso l'appaltatore-datore di lavoro, atteso che la previsione normativa di una tale azione risponde all'esigenza di sottrarre il soddisfacimento dei crediti retributivi al rischio dell'insolvenza del debitore e, d'altra parte, si tratta di un'azione "diretta", incidente direttamente sul patrimonio di un terzo (il committente) e solo indirettamente su un credito del debitore fallito, sì da doversi escludere che il conseguimento di una somma, che non fa parte del patrimonio del fallito, possa comportare un nocumento delle ragioni degli altri dipendenti dell'appaltatore, che fanno affidamento sulle somme dovute (ma non ancora corrisposte) dal committente per l'esecuzione dell'opera appaltata;
né tale situazione suscita sospetti di incostituzionalità, con riferimento all'art. 3 Cost. (letto in corrispondenza del principio della "par condicio creditorum"), non essendo irrazionale una norma che accordi uno specifico beneficio a determinati lavoratori, anche rispetto ad altri, per l'attività lavorativa dai medesimi espletata e dalla quale un altro soggetto (il committente) abbia ricavato un particolare vantaggio.
Si legge, in parte motiva, che l'improcedibilità del giudizio fra il creditore ed uno dei condebitori in solido, determinata dalla soggezione del secondo a procedura concorsuale, non impedisce che il giudizio prosegua nei confronti degli altri condebitori in bonis nella sede ordinaria, ivi compresa quella derivante dalla competenza per materia del giudice del lavoro, che pure non deroga alla vis actractiva del tribunale fallimentare (con
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COSENZA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale di Cosenza, in composizione monocratica ed in funzione di giudice del lavoro, nella persona della dott. ssa Fedora Cavalcanti, all'esito della scadenza del termine per il deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella controversia iscritta al n. 3146 del RG lav. dell'anno 2024 introdotta da
IA NC, nata a [...] il [...] (C.F. [...]) e residente in Rende (CS), alla Via Verdi II Traversa, snc, rappresentata e difesa – come da procura in calce al ricorso– dall'Avv. Massimo Cundari presso il cui studio in Cosenza alla P.zza XXV Luglio
1943 n. 32 elettivamente domicilia
RICORRENTE
ENEL Energia S.p.A. società con unico socio (Enel Italia S.p.A.), soggetta ad attività di direzione e coordinamento di Enel S.p.A., con sede in Roma, via Luigi Boccherini n. 15, c.f. 06655971007, in persona dell'Avv. Massimo Barbuto, nella sua qualità di procuratore della Società in virtù dei poteri conferiti con atto Notaio Alessandro Cabizza di Milano del 8.11.2022, Rep. 197893 - Racc. 26820, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Renato Silvestri e Stefano Mattei, con domicilio eletto presso lo studio dell'Avv. Angelo Pio Paravati in Scalea (CS), via Gramsci n. 7
RESISTENTE Svolgimento del processo e motivi della decisione
Con ricorso del 31/07/2024, ritualmente notificato, la ricorrente in epigrafe ha convenuto in giudizio la società Enel Energia s.p.a. premettendo in punto di fatto che: in data 13.03.2015 è stata assunta con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e parziale dalla società Need S.r.l., con decorrenza dal 16.03.2015, inquadramento nella categoria di Impiegata e qualifica e mansioni di
Operatore di Back Office di cui al 2° livello di cui al CCNL Telecomunicazioni e con sede di lavoro a
Rende (CS); di essere sempre stata impiegata nell'ambito della commessa/appalto affidata da Enel
Energia S.p.A alla datrice di lavoro denominata dapprima “Customer billing” e, dal 01.08.2020,
“Servizi di Quality Management – Quality Call”; che, in data 16.07.2015 il contratto di lavoro veniva ceduto ex art. 2112 c.c. alla Tech & Com RL (p.iva 03255510780) in seguito ad affitto di ramo di azienda e che nella cessione veniva esplicitata la commessa per la quale la ricorrente prestava servizio
(commessa Enel Energia S.p.a., attività di back office e contact center).
Tanto premesso, esponeva che la società datrice si era resa inadempiente all'obbligo retributivo sin dal giugno 2023 e che, persistendo tale inadempimento nonostante la regolare attività lavorativa prestata, in data 21.11.2023 rassegnava le sue dimissioni per giusta causa (vale a dire per il persistente mancato pagamento della retribuzione mensile sin dal giugno 2023); che, come da allegate buste paga, ella risultava creditrice dell'importo lordo di € 12.349,66, di cui € 5.093,64 a titolo di retribuzioni dal 1° giugno al 27-11/2023 ed € 7.256,02 a titolo di TFR evidenziando di aver chiesto ed ottenuto ingiunzione di pagamento della predetta somma nei confronti della società ex datrice di lavoro (decreto ingiuntivo n. 36/2024 emesso in data 24.02.2024, dal Tribunale di Cosenza, in funzione del Giudice del
Lavoro e dichiarato esecutivo per mancata opposizione nel termine di legge).
Tanto premesso, in diritto, invocata la responsabilità solidale di Enel Energia S.p.A. ex art. 29, comma
2, D.Lgs. 276/2003 ed ex art. 1676 c.c., per i crediti da lavoro maturati in esecuzione del predetto appalto e, precisamente, per l'importo lordo pari ad € 13.890,91, di cui € 5.093,64 a titolo di retribuzioni dal 1° giugno al 27-11/2023, € 7.256,02 a titolo di TFR ed € 1.541,25 a titolo di indennità sostitutiva del preavviso, chiedeva condannarsi Enel Energia S.p.a., in persona del l.r.p.t., a corrispondere la predetta somma in suo favore, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto e fino al soddisfo, o in subordine quella cifra maggiore o minore che risulterà di giustizia o secondo equità. Con vittoria di spese, onorari e competenze di giudizio da distrarsi.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, con memoria tempestivamente depositata, si costituiva Enel
Energia s.p.a. eccependo in via pregiudiziale l'incompetenza del Tribunale del lavoro, in favore di quella del Tribunale Fallimentare, in ragione dell'intervenuto fallimento della società Need S.r.l., dichiarata fallita con sentenza n. 4/2023 del Tribunale di Velletri con conseguente vis actractiva nel rispetto del principio della par condicio creditorum; nel merito argomentava diffusamente in ordine all'infondatezza del ricorso instando per il suo rigetto.
La causa, matura per la decisione sulla base degli atti, è stata decisa mediante la presente sentenza all'esito della scadenza del termine per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza di discussione, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
La preliminare eccezione di incompetenza dell'adito Tribunale in funzione di giudice del lavoro non è fondata posto che, come insegna la SC, L'autonomia delle azioni proponibili da un creditore verso più soggetti solidalmente obbligati nei suoi confronti, opera anche nel caso del fallimento di uno di essi, con la conseguenza che l'azione verso il fallito comporta il ricorso alla procedura speciale dell'insinuazione al passivo del credito e, quindi, l'improcedibilità della domanda proposta, mentre
l'azione nei confronti del coobbligato in "bonis" può proseguire in sede ordinaria (Cass.
Sez. 1, Sentenza n. 2902 del 15/02/2016 (Rv. 638549 - 01).
Giova, invero, richiamare i principi affermati, ex plurimis da Cass. n. 6333/2019, In materia di appalto,
l'apertura del procedimento fallimentare nei confronti dell'appaltatore non comporta l'improcedibilità dell'azione precedentemente esperita dai dipendenti nei confronti del committente, ai sensi dell'art. 29 del d.lgs. n. 276 del 2003, per il recupero dei loro crediti verso l'appaltatore-datore di lavoro, atteso che la previsione normativa di una tale azione risponde all'esigenza di sottrarre il soddisfacimento dei crediti retributivi al rischio dell'insolvenza del debitore e, d'altra parte, si tratta di un'azione "diretta", incidente direttamente sul patrimonio di un terzo (il committente) e solo indirettamente su un credito del debitore fallito, sì da doversi escludere che il conseguimento di una somma, che non fa parte del patrimonio del fallito, possa comportare un nocumento delle ragioni degli altri dipendenti dell'appaltatore, che fanno affidamento sulle somme dovute (ma non ancora corrisposte) dal committente per l'esecuzione dell'opera appaltata;
né tale situazione suscita sospetti di incostituzionalità, con riferimento all'art. 3 Cost. (letto in corrispondenza del principio della "par condicio creditorum"), non essendo irrazionale una norma che accordi uno specifico beneficio a determinati lavoratori, anche rispetto ad altri, per l'attività lavorativa dai medesimi espletata e dalla quale un altro soggetto (il committente) abbia ricavato un particolare vantaggio.
Si legge, in parte motiva, che l'improcedibilità del giudizio fra il creditore ed uno dei condebitori in solido, determinata dalla soggezione del secondo a procedura concorsuale, non impedisce che il giudizio prosegua nei confronti degli altri condebitori in bonis nella sede ordinaria, ivi compresa quella derivante dalla competenza per materia del giudice del lavoro, che pure non deroga alla vis actractiva del tribunale fallimentare (con
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