Trib. Brescia, sentenza 11/11/2024, n. 4588

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Brescia, sentenza 11/11/2024, n. 4588
Giurisdizione : Trib. Brescia
Numero : 4588
Data del deposito : 11 novembre 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Brescia
SEZIONE LOCAZIONE
Il Giudice Onorario del Tribunale di Brescia, dott. Antonio Cocchia, all'udienza di precisazione delle conclusioni del 11 novembre 2024, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 627/2024 R.G. promossa da:
TT LU (C.F. [...]), titolare dell'omonima ditta individuale, con il patrocinio dell'avv. SCAGLIA TERESINA, con elezione di domicilio in Indirizzo Telematico presso avv. SCAGLIA TERESINA, giusta procura;

ATTORE

contro

:
TECNOSTUDIO ENGINEERING DI GHITTI MARCO, (C.F.
[...]) con il patrocinio dell'avv. COEN RAFFAELE, con elezione di domicilio in Indirizzo Telematico, presso e nello studio dell'avv.
COEN RAFFAELE, giusta procura;

CONVENUTO
CONCLUSIONI
pagina 1 di 7


Le parti hanno così concluso. Parte attrice: PRELIMINARMENTE, considerato che l'ammontare della morosità è documentalmente provato e che, comunque, controparte ha riconosciuto quantomeno un debito di euro 5.000,00 offrendosi di pagarlo entro la data del 31.12.2023, ma è risultata inadempiente anche alla relativa ordinanza del Giudice, emettere ordinanza ex art. 423, 2° co. cpc di pagamento di tutti i canoni scaduti e non pagati dalla intimazione di sfratto, che alla data del rilascio dell'immobile avvenuta in data 05.07.2024 sono pari ad euro
13.638,80 (compresa la mensilità di giugno 2024), o, in subordine, emettere ex art. 423 primo co. cpc quantomeno ordinanza di pagamento della somma di
5.000,00 non contestata e mai pagata. NEL MERITO: previa ogni più opportuna declaratoria, confermare la convalida dell'intimato sfratto per morosità o comunque dichiarare la risoluzione del contratto locatizio del 9.12.2015 per inadempimento della conduttrice e per l'effetto confermare l'ordinanza 18.1.2024 di rilascio dell'immobile oggetto del contratto situato in Villa Carcina (Bs) via
Garibaldi n° 85 composto da ufficio di 70 mq. circa con due vani e due accessori, cantina e garage, identificato al Catasto Fabbricati Sez Urb NCT fg 23 part. 37 sub 7 cat A/10 r.c. € 661,06 e fg. 23 part. 37 sub 25 cat C/6 r.c. € 59,50;
comunque condannare la conduttrice al rilascio dell'immobile. Condannare la
Ditta conduttrice a pagare alla Ditta Locatrice tutte le somme dovute per i canoni del contratto di locazione maturati e non pagati alla data della intimazione di sfratto e per quelli successivi a scadere, non pagati, fino alla data del rilascio, anche a titolo di indennizzo per occupazione illegittima dei locali dopo la risoluzione del contratto, oltre alle quote del 50% delle tasse annuali di registro del contratto a carico della conduttrice, tutto oltre interessi ex d.lgs. 231/2002. IN
OGNI CASO: respingere tutte le domande avversarie, in quanto infondate in fatto
e in diritto per i motivi esposti in narrativa. Con vittoria di spese e compensi di
pagina 2 di 7
lite del procedimento sommario di convalida di sfratto, della instaurata procedura di mediazione e del presente giudizio. IN VIA ISTRUTTORIA: chiede ammettersi all'occorrenza prova per testi
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi