Trib. Taranto, sentenza 03/01/2025, n. 8

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Taranto, sentenza 03/01/2025, n. 8
Giurisdizione : Trib. Taranto
Numero : 8
Data del deposito : 3 gennaio 2025

Testo completo

R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, prima sezione civile, in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio
nelle persone dei magistrati:
Martino CASAVOLA Presidente
Patrizia NIGRI Giudice
Lucia SANTORO Giudice On. rel.
ha emesso la seguente:
SENTENZA
nel procedimento civile in primo grado, iscritto al n. 3665/2020 R.G. avente ad oggetto: querela di falso
tra
ZZ IV, rappresentato e difeso dall'avv. Diego Cinque, giusta procura speciale per querela di falso in atti
attore
e
AGENZIA delle ENTRATE e RISCOSSIONE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Cosimo Rampino, giusta procura in atti convenuta con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero
******
Conclusioni di parte attrice: “Conclude affinché voglia l'Ill.mo sig. Giudice accertare e dichiarare che il messo notificatore della convenuta, con la notifica del 16.6.2016 inerente la cartella n.
10620160003067986001, nonché con la notifica del 24.4.2018 inerente l'Intimazione di pagamento
10620189001169231000, abbia dichiarato il falso, nel momento in cui ha dichiarato che il sig. IV
ZZ non aveva abitazione o ufficio nel Comune di S. Maria C.V., e dunque rilevando una
IRREPERIBILITA' ASSOLUTA, anziché una mera IRREPERIBILITA' RELATIVA;

Conseguentemente, dichiarare nulle le suindicate notifiche. Il tutto, sempre con condanna della convenuta al pagamento delle spese per contributo unificato e marca (euro 518,00+27,00) e per trasferte, nonché delle competenze di lite, con applicazione delle Tariffe ex DM 147/2022, per tutte le fasi del giudizio, per scaglione indeterminabile, con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario”.
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Conclusioni di parte convenuta: “In via preliminare dichiari improcedibile ed inammissibile l'azione come proposta per i motivi di cui in narrativa anche in relazione al difetto di procura speciale;
rigettare la domanda attesa la sua infondatezza e nel contempo dichiarando l'assoluta legittimità dell'operato dell'Agente della Riscossione;
Il tutto con vittoria di spese e competenze di causa.”

Il Pubblico Ministero ha concluso esprimendo parere favorevole, reso il 17.1.2024 a margine dell'ordinanza del 12.01.2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
Oggetto del giudizio è l'accertamento, chiesto da ZZ IV, della non veridicità delle dichiarazioni di irreperibilità del destinatario, rese dagli agenti notificatori degli avvisi di ricevimento della cartella di
pagamento n. 10620160003067986001, in data 15.06.2016, e dell'intimazione di pagamento n.
10620189001169231000, in data 24.04.2018, quali atti prodromici alla notificazione di ulteriore intimazione di pagamento emessa dall'Agenzia delle Entrate e Riscossione di Taranto ed impugnata dal querelante dinanzi alla competente Commissione Tributaria Provinciale.
Costituitasi in giudizio, la convenuta Agenzia ha eccepito: l'improcedibilità della querela, in quanto proposta in via principale e non con dichiarazione a verbale dinanzi alla C.T.P., ove pende il giudizio di opposizione nel corso del quale sono stati prodotti i documenti impugnati di falso;
l'inammissibilità della querela per la nullità della procura speciale, carente sotto il profilo della specifica indicazione dei
documenti impugnati di falso;
il proprio difetto di legittimazione passiva, atteso che le notificazioni sono
state operate a mezzo di agenti postali, ai quali sono attribuite le dichiarazioni di cui si contesta la veridicità;
ha dedotto l'infondatezza nel merito della querela, attesa la correttezza dell'operato della notificante nell'effettuare le ricerche anagrafiche, dovendosi al più ascrivere al Comune il mancato aggiornamento della toponomastica.
Confermata la querela dalla parte personalmente, presente alla prima udienza di comparizione,
esperita ogni formalità preliminare, anche in punto di adempimenti previsti dall'art. 223 cpc per
l'acquisizione dei documenti oggetto di querela di falso alla presenza del Pubblico Ministero intervenuto, la causa è stata istruita con la sola prova documentale, ritenutesi superflue le prove orali articolate dalla
parte attrice, ed oggi è sottoposta al vaglio decisionale del Collegio, trattandosi di giudizio pendente alla
data del 28.2.2023.
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In punto di eccezioni preliminari sollevate da parte convenuta, si osserva – con il conforto della lettera
della legge e della costante interpretazione giurisprudenziale - che, a mente dell'art. 221 cpc, “la querela
di falso può essere proposta tanto in via principale quanto in corso di causa in qualunque stato e grado di giudizio, finché la verità del documento non sia stata accertata con sentenza passata in giudicato” e che
“il giudizio di querela di falso, tanto in via principale che incidentale, si connota quale processo a contenuto oggettivo con prevalente funzione di protezione dell'interesse pubblico all'eliminazione di
2 documenti falsi dalla circolazione giuridica. Ove, peraltro, la querela di falso sia proposta in
via principale, il giudice non è tenuto al preliminare vaglio, al fine della valutazione dell'ammissibilità
della domanda, della rilevanza del documento, come richiede invece l'art. 222 cod. proc. civ., per il caso
di querela incidentale, dopo avere prescritto l'interpello della controparte, ma deve, ai soli fini del riscontro della fondatezza o non della querela, controllare che sulla genuinità del documento sia insorta
contestazione, che di esso sia stato fatto uso, anche al di fuori di un determinato processo e che, per il
suo contenuto, esso sia suscettibile di costituire mezzo di prova contro l'istante, mentre non ha rilievo
l'ammissione della falsità da parte del soggetto nei cui confronti la querela è stata proposta” (Cass. civ.
n. 12130/3.6.2011), precisandosi che “in tema di querela di falso, il giudizio di ammissibilità e rilevanza non è riservato alla fase della sua proposizione, in quanto l'ordinanza che autorizza la presentazione non
è suscettibile di passare in giudicato e, pertanto, non vincola il giudice della querela che, se non è
obbligato a esaminare nuovamente la rilevanza, è tenuto a controllare che: a) che sulla genuinità del
documento sia insorta contestazione;
b) sia stato fatto uso del documento;
c) il documento stesso sia idoneo a costituire prova contro
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