Trib. Lecco, sentenza 15/11/2024, n. 245
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Testo completo
N. R.G. 1162/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCO
SEZIONE PRIMA
Il Tribunale
in composizione collegiale in persona dei magistrati: dott. M T Presidente dott. M L Giudice dott. M P Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1162/2024 promossa con ricorso congiunto da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. POPPA Parte_1 C.F._1
SAVERIO
e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. POPPA Controparte_1 C.F._2
SAVERIO con l'intervento del
Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica presso questo Tribunale
CONCLUSIONI
“CONDIZIONI
Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciprochi obblighi di legge, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Calco (LC) di procedere all'annotazione dell'emananda sentenza.
La dimora dei coniugi, avendo gli stessi provveduto alla vendita della casa coniugale, viene fissata per la sig.ra in Calco (LC), Via Fontana n. 14/B, mentre quella del sig. Controparte_1 [...] viene fissata in Calco, Via Cesare Cantù n. 6. Parte_1
Il figlio maggiorenne ed economicamente autosufficiente, continuerà ad abitare con la Per_1 madre in Calco, Via Fontana n. 14/B, mantenendo rapporti regolari con il padre.
Il figlio minore pur avendo la residenza presso la casa della madre, andrà a vivere con il Per_2 padre presso la sua abitazione in Calco, Via Cantù n. 6, mantenendo i rapporti con la madre con le modalità indicate di seguito con il piano genitoriale.
Per entrambi i figli non sono previsti a carico dei coniugi assegni di mantenimento, in quanto ciascun coniuge provvederà al mantenimento del figlio con cui vivrà.
PIANO GENITORIALE PER IL FIGLIO MINORENNE
1) Il figlio minore resta affidato ed entrambi i genitori, i quali eserciteranno Per_2 congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui il figlio si troverà al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la sua equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, garantendo un equilibrato e continuativo rapporto con entrambi e conservando rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
2) Il figlio minore resta collocato prevalentemente presso la dimora del padre. La madre potrà esercitare il diritto di visita secondo le seguenti modalità:
- nella giornata di mercoledì dopo l'uscita da scuola e sino al giorno successivo, con pernotto presso la madre, la quale lo accompagnerà alla fermata dell'autobus per andare a scuola, il tutto compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCO
SEZIONE PRIMA
Il Tribunale
in composizione collegiale in persona dei magistrati: dott. M T Presidente dott. M L Giudice dott. M P Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1162/2024 promossa con ricorso congiunto da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. POPPA Parte_1 C.F._1
SAVERIO
e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. POPPA Controparte_1 C.F._2
SAVERIO con l'intervento del
Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica presso questo Tribunale
CONCLUSIONI
“CONDIZIONI
Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciprochi obblighi di legge, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Calco (LC) di procedere all'annotazione dell'emananda sentenza.
La dimora dei coniugi, avendo gli stessi provveduto alla vendita della casa coniugale, viene fissata per la sig.ra in Calco (LC), Via Fontana n. 14/B, mentre quella del sig. Controparte_1 [...] viene fissata in Calco, Via Cesare Cantù n. 6. Parte_1
Il figlio maggiorenne ed economicamente autosufficiente, continuerà ad abitare con la Per_1 madre in Calco, Via Fontana n. 14/B, mantenendo rapporti regolari con il padre.
Il figlio minore pur avendo la residenza presso la casa della madre, andrà a vivere con il Per_2 padre presso la sua abitazione in Calco, Via Cantù n. 6, mantenendo i rapporti con la madre con le modalità indicate di seguito con il piano genitoriale.
Per entrambi i figli non sono previsti a carico dei coniugi assegni di mantenimento, in quanto ciascun coniuge provvederà al mantenimento del figlio con cui vivrà.
PIANO GENITORIALE PER IL FIGLIO MINORENNE
1) Il figlio minore resta affidato ed entrambi i genitori, i quali eserciteranno Per_2 congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui il figlio si troverà al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la sua equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, garantendo un equilibrato e continuativo rapporto con entrambi e conservando rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
2) Il figlio minore resta collocato prevalentemente presso la dimora del padre. La madre potrà esercitare il diritto di visita secondo le seguenti modalità:
- nella giornata di mercoledì dopo l'uscita da scuola e sino al giorno successivo, con pernotto presso la madre, la quale lo accompagnerà alla fermata dell'autobus per andare a scuola, il tutto compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici
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