Trib. Cagliari, sentenza 10/01/2025, n. 58
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CAGLIARI
PRIMA SEZIONE CIVILE il Giudice, nella persona del dott. Gaetano Savona ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento n. r.g. 7908 del 2020 promosso da:
NO AT, C.F. [...], elettivamente domiciliata presso lo studio dell' avv.
Efisio Laconi che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
opponente
contro
Unione di Banche Italiane S.p.A., P.IVA 04334690163, elettivamente domiciliata in Cagliari, presso lo studio dell'avv. Alessia Massoni, rappresentata e difesa dall'avv. M. Cristina Margutti del
Foro del Milano, giusta procura agli atti;
opposta
e contro
Grogu SPV s.r.l., e per essa Intrum Italy s.p.a., rappresentata, in forza di procura alle liti in atti, e difesa dall'avv. Maria Cristina Margutti, presso il cui studio in Milano ha eletto domicilio;
intervenuta
la causa è stata tenuta a decisione sulle seguenti
conclusioni
nell'interesse dell'opponente: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito (…)
a) Dichiarare la nullità ed inefficacia dell'atto di precetto notificato il 17.11.2020 e del contratto di mutuo fondiario in data 29.05.2008 NO – Banca 24/7 S.p.a. denominato Atto di accettazione di proposta contrattuale di mutuo e di costituzione di ipoteca rogato Dott. Lamberto Corda Rep. 20761/racc. 9422 registrato ad Iglesias CA il 5.06.2008 al n. 2732 Serie 1T e per l'effetto dichiarare l'inefficacia di ogni e qualsiasi capitalizzazione di interessi;
b) Per l'effetto dichiarare l'attrice tenuta a versare la somma di €
9.851,76 a tacitazione di ogni pretesa discendente dal predetto contratto o quella differente calcolata in corso di causa fino alla concorrenza della sola quota capitale scevra da interessi;
c) Con vittoria di spese ed onorari.”
nell'interesse dell'opposta: “Piaccia al Tribunale Ill.mo, (…) preliminarmente, respingere la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo. Nel merito: respingere l'opposizione.
Per l'effetto dichiarare il diritto di Unione di Banche Italiane S.p.A. di procedere esecutivamente nei confronti della Sig.ra AT NO in forza di contratto di mutuo fondiario del 29.5.2008 (…), per l'importo di €
99.493,10 portato in atto di precetto 11.11.2020 (di cui € 202,50 per competenze dell'atto di precetto ed €
13,23 per spese di notifica dello stesso) oltre interessi legali sul capitale residuo dal 10.10.2020 al saldo, rimborso forfetario spese generali 8%, 4% CPA e 22% IVA su imponibile o, in subordine, denegata ipotesi e salvo gravame, per quel diverso importo eventualmente ritenuto o risultato dovuto in causa, oltre interessi legali ut supra descritti, e con tutte le conseguenze. Con vittoria di spese, competenze, rimb.spese gen. 8%
,4% CPA e 22% IVA.”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1) Con atto di citazione del 24.11.2020, AT NO ha citato in giudizio l'Unione di Banche
Italiane S.p.a. e ha dedotto che:
A) l'Unione di Banche, con atto di precetto notificato in data 17.11.2020, aveva intimato il pagamento dell'importo di 99.493,10 euro entro dieci giorni , in forza del titolo esecutivo costituito dal contratto di mutuo fondiario del 29.05.2008. Il mutuo aveva ad oggetto il finanziamento di 92.000 euro da rimborsare in 420 rate mensili;
B) in data 6.3.2015 le parti avevano pattuito un rifinanziamento di 339 rate scadute a partire dalla n.
82 del precedente piano di ammortamento. La debitrice aveva provveduto al pagamento fino alla rata
n. 16 del nuovo piano, corrispondente alla n. 97 del precedente. Pertanto, aveva versato la complessiva somma di 79.562,24 euro (di cui 11.751,98 euro imputati a capitale e 67.810,26 euro a interessi);
C) il rapporto era stato regolato da clausole nulle, con conseguente parziale inesistenza del credito.
In particolare, l'attrice ha lamentato: C1) l'usurarietà del tasso applicato al momento della sottoscrizione del nuovo piano di ammortamento. Al proposito ha richiamato il principio dell'onnicomprensività dell'interesse, per effetto del quale, ai fini della verifica della usurarietà del rapporto, bisogna tener conto di tutti i tassi indicati in contratto. Al tasso così ottenuto vanno sommate tutte le commissioni, le remunerazioni a qualsiasi titolo e le spese, ai sensi dell'art. 1, L. 108/96. L'importo finale deve essere inferiore al tasso soglia d'usura vigente al momento della sottoscrizione del contratto.
Ebbene, il tasso soglia vigente alla data di sottoscrizione del mutuo (29.05.2008) era pari al 9,06%.
Il tasso di mora era inferiore alla predetta soglia di usura, perché pari all'8,15% (data la somma tra il
6,65% e la maggiorazione dell'1,5% ex art. 5 del contratto di mutuo, ai sensi del quale, in caso di ritardato pagamento anche di una sola rata e comunque di ogni somma contrattualmente dovuta dal mutuatario, gli interessi di mora maturano nella misura annua pari al tasso applicato, maggiorato di
1,050 punti percentuali).
Tuttavia, a seguito del rifinanziamento, il tasso di mora determinato sulla sola quota capitale non pagata, relativa alla rata n. 94 del nuovo piano di ammortamento, è usurario, perché pari al 49,65% a fronte di una soglia di usura dell'8,50%.
Infatti, la banca può eludere l'art. 1283 c.c. applicando la mora sia al capitale che agli interessi, ma la verifica della usurarietà del rapporto va eseguita sul solo capitale.
Dunque, rispetto alla rata n. 94, la banca ha preso in considerazione, ai fini del calcolo della mora, la somma dovuta come quota capitale per 95,56 euro e la quota di interessi per 486,69 euro, per un totale di 582,25 euro (cioè l'intera rata dovuta). Il tasso di mora contrattuale è dell' 8,15%, quindi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CAGLIARI
PRIMA SEZIONE CIVILE il Giudice, nella persona del dott. Gaetano Savona ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento n. r.g. 7908 del 2020 promosso da:
NO AT, C.F. [...], elettivamente domiciliata presso lo studio dell' avv.
Efisio Laconi che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
opponente
contro
Unione di Banche Italiane S.p.A., P.IVA 04334690163, elettivamente domiciliata in Cagliari, presso lo studio dell'avv. Alessia Massoni, rappresentata e difesa dall'avv. M. Cristina Margutti del
Foro del Milano, giusta procura agli atti;
opposta
e contro
Grogu SPV s.r.l., e per essa Intrum Italy s.p.a., rappresentata, in forza di procura alle liti in atti, e difesa dall'avv. Maria Cristina Margutti, presso il cui studio in Milano ha eletto domicilio;
intervenuta
la causa è stata tenuta a decisione sulle seguenti
conclusioni
nell'interesse dell'opponente: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito (…)
a) Dichiarare la nullità ed inefficacia dell'atto di precetto notificato il 17.11.2020 e del contratto di mutuo fondiario in data 29.05.2008 NO – Banca 24/7 S.p.a. denominato Atto di accettazione di proposta contrattuale di mutuo e di costituzione di ipoteca rogato Dott. Lamberto Corda Rep. 20761/racc. 9422 registrato ad Iglesias CA il 5.06.2008 al n. 2732 Serie 1T e per l'effetto dichiarare l'inefficacia di ogni e qualsiasi capitalizzazione di interessi;
b) Per l'effetto dichiarare l'attrice tenuta a versare la somma di €
9.851,76 a tacitazione di ogni pretesa discendente dal predetto contratto o quella differente calcolata in corso di causa fino alla concorrenza della sola quota capitale scevra da interessi;
c) Con vittoria di spese ed onorari.”
nell'interesse dell'opposta: “Piaccia al Tribunale Ill.mo, (…) preliminarmente, respingere la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo. Nel merito: respingere l'opposizione.
Per l'effetto dichiarare il diritto di Unione di Banche Italiane S.p.A. di procedere esecutivamente nei confronti della Sig.ra AT NO in forza di contratto di mutuo fondiario del 29.5.2008 (…), per l'importo di €
99.493,10 portato in atto di precetto 11.11.2020 (di cui € 202,50 per competenze dell'atto di precetto ed €
13,23 per spese di notifica dello stesso) oltre interessi legali sul capitale residuo dal 10.10.2020 al saldo, rimborso forfetario spese generali 8%, 4% CPA e 22% IVA su imponibile o, in subordine, denegata ipotesi e salvo gravame, per quel diverso importo eventualmente ritenuto o risultato dovuto in causa, oltre interessi legali ut supra descritti, e con tutte le conseguenze. Con vittoria di spese, competenze, rimb.spese gen. 8%
,4% CPA e 22% IVA.”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1) Con atto di citazione del 24.11.2020, AT NO ha citato in giudizio l'Unione di Banche
Italiane S.p.a. e ha dedotto che:
A) l'Unione di Banche, con atto di precetto notificato in data 17.11.2020, aveva intimato il pagamento dell'importo di 99.493,10 euro entro dieci giorni , in forza del titolo esecutivo costituito dal contratto di mutuo fondiario del 29.05.2008. Il mutuo aveva ad oggetto il finanziamento di 92.000 euro da rimborsare in 420 rate mensili;
B) in data 6.3.2015 le parti avevano pattuito un rifinanziamento di 339 rate scadute a partire dalla n.
82 del precedente piano di ammortamento. La debitrice aveva provveduto al pagamento fino alla rata
n. 16 del nuovo piano, corrispondente alla n. 97 del precedente. Pertanto, aveva versato la complessiva somma di 79.562,24 euro (di cui 11.751,98 euro imputati a capitale e 67.810,26 euro a interessi);
C) il rapporto era stato regolato da clausole nulle, con conseguente parziale inesistenza del credito.
In particolare, l'attrice ha lamentato: C1) l'usurarietà del tasso applicato al momento della sottoscrizione del nuovo piano di ammortamento. Al proposito ha richiamato il principio dell'onnicomprensività dell'interesse, per effetto del quale, ai fini della verifica della usurarietà del rapporto, bisogna tener conto di tutti i tassi indicati in contratto. Al tasso così ottenuto vanno sommate tutte le commissioni, le remunerazioni a qualsiasi titolo e le spese, ai sensi dell'art. 1, L. 108/96. L'importo finale deve essere inferiore al tasso soglia d'usura vigente al momento della sottoscrizione del contratto.
Ebbene, il tasso soglia vigente alla data di sottoscrizione del mutuo (29.05.2008) era pari al 9,06%.
Il tasso di mora era inferiore alla predetta soglia di usura, perché pari all'8,15% (data la somma tra il
6,65% e la maggiorazione dell'1,5% ex art. 5 del contratto di mutuo, ai sensi del quale, in caso di ritardato pagamento anche di una sola rata e comunque di ogni somma contrattualmente dovuta dal mutuatario, gli interessi di mora maturano nella misura annua pari al tasso applicato, maggiorato di
1,050 punti percentuali).
Tuttavia, a seguito del rifinanziamento, il tasso di mora determinato sulla sola quota capitale non pagata, relativa alla rata n. 94 del nuovo piano di ammortamento, è usurario, perché pari al 49,65% a fronte di una soglia di usura dell'8,50%.
Infatti, la banca può eludere l'art. 1283 c.c. applicando la mora sia al capitale che agli interessi, ma la verifica della usurarietà del rapporto va eseguita sul solo capitale.
Dunque, rispetto alla rata n. 94, la banca ha preso in considerazione, ai fini del calcolo della mora, la somma dovuta come quota capitale per 95,56 euro e la quota di interessi per 486,69 euro, per un totale di 582,25 euro (cioè l'intera rata dovuta). Il tasso di mora contrattuale è dell' 8,15%, quindi
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