Trib. Como, sentenza 06/11/2024, n. 1180

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Como, sentenza 06/11/2024, n. 1180
Giurisdizione : Trib. Como
Numero : 1180
Data del deposito : 6 novembre 2024

Testo completo

R.G. N. 2742/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI COMO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
B C - Presidente
N S - Giudice
L A - Giudice Relatore riunito in camera di consiglio, sentita la relazione del giudice relatore e viste le conclusioni delle parti costituite e dell'Ufficio di Procura, pronuncia la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 2742/2020 promossa da:
), nato il [...] a [...] e residente a [...]Parte_1 C.F._1
(LC), via Roma n. 71, con il patrocinio dell'avv. C R G, elettivamente domiciliato presso il suo studio legale sito in Lecco, Piazza A. Manzoni n. 23
RICORRENTE contro
), nata il [...] ad [...] e residente a [...]CP_1 C.F._2
in via Massimo Bontempelli n. 5, con il patrocinio dell'avv. P D, elettivamente domiciliata presso il suo studio legale sito in Como, via Albertolli n. 9
RESISTENTE
nata a [...] il [...], ed nato a [...] il [...], in CP_2 CP_3
persona della curatrice speciale avv. E V, elettivamente domiciliati presso il suo studio legale sito in Como, via Giulini n. 10
pagina 1 di 26 CP_4
con l'intervento del Pubblico Ministero in sede
OGGETTO: SEPARAZIONE GIUDIZIALE
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: <a.) autorizzare i coniugi a vivere separatamente con l'obbligo del mutuo CP_ rispetto;
b.) affidare i Figli e ad ogni effetto di Legge, ad entrambi i Genitori, così CP_2

che gli stessi abbiano costantemente il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi, di ricevere cura, educazione ed istruzione da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e coi parenti di ciascun ramo genitoriale;
c.) confermato l'affidamento congiunto di cui sopra, i Minori, attesa anche l'attuale loro età, risiederanno con la Madre;
d.) affidare la casa coniugale alla Madre con i mobili che

l'arredano;
e.) il Padre eserciterà, nelle forme e nei tempi richiesti dalle varie situazioni, la potestà ed i doveri connessi all'affidamento condiviso e, comunque, il suo diritto-dovere di visita nei confronti dei Figli, salvi gli impedimenti di salute di Quest'ultimi e quelli di lavoro dei

Genitori, sarà così regolato, nell'attesa di giungere alla piena alternanza settimanale. Nella settimana afferente il weekend di competenza del Padre: - lunedì: prenderà i figli alle ore 7:30 dalla casa materna per portarli a scuola li sentirà poi in serata in videochiamata;
- martedì: prenderà i figli alle ore 7:30 dalla casa materna per portarli a scuola li sentirà poi in serata in videochiamata;
- mercoledì: prenderà i figli all'uscita della scuola (ovvero prendendoli a mattina alle ore 7:30 dalla Madre se non vi è scuola), pernotteranno presso l'abitazione del padre per riportarli poi a scuola (o dalla madre) il giorno dopo;
la Madre potrà sentirli in videochiamata in serata. - giovedì: prenderà i figli alle ore 7:30 dalla casa materna per portarli

a scuola potrà sentire i figli in serata in videochiamata;
- venerdì;
prenderà i figli all'uscita della scuola (ovvero prendendoli la mattina alle ore 7:30 dalla Madre se non vi è scuola) per poi portarli a scuola il lunedì successivo (ovvero dalla Madre se non c'è scuola). La Madre potrà sentire i figli in videochiamata. Nella settimana afferente il weekend di competenza della Madre:

- lunedì: prenderà i figli alle ore 7:30 dalla casa materna per portarli a scuola, li sentirà poi in serata in videochiamata;
- martedì: prenderà i figli all'uscita della scuola (ovvero prendendoli la mattina alle ore 7:30 dalla Madre se non vi è scuola) per riportarli a scuola (o dalla Madre) il giorno seguente. La madre potrà sentirli in serata in videochiamata;
- mercoledì: avendoli avuti

pagina 2 di 26 per il pernotto porterà i figli a scuola (o dalla Madre) li sentirà poi in serata in videochiamata;
- giovedì: prenderà i figli all'uscita della scuola (ovvero prendendoli la mattina alle ore 7:30 dalla

Madre se non vi è scuola) per riportarli a scuola (o dalla Madre) il giorno seguente. La madre potrà sentirli in serata in videochiamata;
- venerdì: avendoli avuti per il pernotto porterà i figli a scuola (o dalla Madre), li sentirà poi in serata in videochiamata;
- sabato e domenica il Padre sentirà i figli in videochiamata la sera;
- I figli staranno con il Padre a fine settimana alternate dal venerdì quando li prenderà all'uscita della scuola (ovvero prendendoli la mattina alle ore

7:30 dalla Madre se non vi è scuola), sino al lunedì mattina quando li riaccompagnerà direttamente a scuola (ovvero dalla Madre): nel weekend di competenza della Madre il Padre potrà sentire i figli tutte le sere in videochiamata;
- Il Padre, in considerazione del fatto che riesce ad organizzare la propria attività lavorativa con orari abbastanza elastici, durante il periodo scolastico, ove riuscirà a liberarsi dai citati impegni lavorativi, previa comunicazione alla Madre, si recherà a scuola a prendere i Figli per portarli alla casa di loro residenza ovvero ove si svolgeranno le altre attività pomeridiane dei Figli se concordate (a titolo esemplificativo corso di nuoto ecc.);
i Figli trascorreranno le vacanze Natalizie e Pasquali, nonché quelle estive secondo le seguenti modalità: periodo natalizio: i Genitori concorderanno tra loro entro il

15/10, di anno in anno, la suddivisione in parti uguali del periodo che intercorre dal termine delle lezioni sino alla loro ripresa, indicativamente il primo periodo sarà dalla fine delle lezioni sino al 31/12 ed il secondo periodo dal 31/12 all'inizio delle lezioni. I Minori staranno comunque il giorno di Natale sempre con la Madre, il Padre, Il Padre avrà comunque i figli con sé dalle ore 17:00 del 25 Dicembre fino alle ore 21 del 26 Dicembre. Periodo pasquale: nell'anno 2025, i
Figli staranno con la Madre dal termine della scuola e pertanto per tutte le vacanze del periodo
Pasquale;
mentre per quello 2026 resteranno con il Padre e così di seguito negli anni successivi con alternanza. Vacanze estive, in cui la scuola sarà chiusa, verrà suddiviso equamente tra ciascun Genitore, a settimane alternate ovvero per più settimane anche consecutive secondo accordi da raggiungersi tra i Genitori medesimi entro il 30 marzo di ogni anno. f.) Il mutuo verrà pagato per pari quota pari al 50% dal - Padre e dalla Madre;
g.) dare atto che la Sig.ra

è economicamente indipendente e dichiarare quindi che, allo stato, non sussistono i CP_1
presupposti in fatto ed in diritto per una richiesta di assegno di mantenimento a proprio favore;

h.) porre a carico del Padre l'obbligo di corrispondere alla Madre, a titolo di concorso per il mantenimento dei Figli minori, la somma mensile di € 200,00 – duecento - (ovvero 100,00 per
pagina 3 di 26 ciascun figlio), da rivalutarsi annualmente al 100% secondo gli indici ISTAT, posto che debba essere tenuto conto, nel caso di specie, l'importante contributo fornito dal Padre per il mantenimento diretto (Cass. 23411/2009) e gli ingenti costi che questo deve sopportare per adempiere a quanto previsto al punto e) per spese di viaggio e trasporto, e la riduzione degli introiti su cui può contare il Padre. Il mantenimento in parola si chiede debba venir meno nel momento in cui verrà realizzata la piena alternanza settimanale per tutto l'anno;
i.) spese straordinarie o extra assegno, saranno suddivise tra i genitori al 50% secondo protocollo in vigore presso questo Tribunale;
j.) ai sensi delle leggi fiscali e tributarie vigenti lo Scrivente chiede altresì che sia specificato che: - la detrazione per carichi di famiglia dovrà essere richiesta al 50% da entrambi i Coniugi;
- le spese straordinarie deducibili/detraibili sostenute da entrambi i genitori nell'interesse dei Figli saranno dedotte/detratte dal reddito complessivo di ciascun genitore nella misura della spesa sostenuta, ovvero, del 50% per il Padre ed il 50% per la Madre;
- l'eventuale diritto all'erogazione dell'assegno per nucleo familiare farà capo ai genitori nella misura prevista dalla vigente normativa;
k.) il Padre avrà diritto a partecipare ai festeggiamenti del compleanno dei Figli, e la Madre si impegnerà affinché ciò avvenga, così che il Padre possa passare una giornata intera in compagnia dei Figli il giorno del loro genetliaco.

l.) Rilascio passaporti per l'espatrio. Il tutto con vittoria di spese ed onorari di giudizio, sia in relazione al promosso procedimento d'urgenza, conclusosi, beninteso con un accoglimento della domanda, sia nel presente procedimento di merito>>.
Per parte resistente: <- pronunciare la separazione personale dei coniugi e CP_1
dichiarando che la stessa è addebitabile al marito;
- disporre l'affidamento super Parte_1

esclusivo dei figli minori e alla madre, presso cui risiederanno;
- assegnare CP_2 CP_3

alla madre la casa coniugale, sita in Como, Via Massimo Bontempelli n. 5, con tutto il mobilio ivi presente;
- tenuto anche conto delle indicazioni contenute nella relazione di aggiornamento della CTU dott.ssa disporre il diritto di visita padre-figli come segue: una volta al mese Per_1

con pernottamento: dal sabato, ore 10, sino alla domenica ore 19.00;
una volta al mese il weekend senza pernottamento: dalle 10 alle 19 del sabato e dalle 10 alle 19 della domenica con rientro presso la casa materna per il pernottamento;
nessun accompagnamento a scuola al mattino;
tutti i mercoledì pomeriggio il padre prenderà con sé i figli dall'uscita da scuola sino alle ore 19.00 e li accompagnerà alle eventuali attività sportive;
il venerdì a settimane alterne

(nella settimana che non finisce con il weekend presso il padre) il padre prenderà i figli
pagina 4 di 26 all'uscita da scuola e li accompagnerà presso il Centro il M per le loro psicoterapie e li terrà con sé sino alle ore 19.00;
Vacanze : estate: due periodi non consecutivi di 3 giorni (2 pernotti consecutivi) con il papà da concordare entro il 30 aprile di ogni anno;
negli anni pari il padre avrà la precedenza di scelta e negli anni dispari sarà la mamma ad
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