Trib. Cuneo, sentenza 29/10/2024, n. 501
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Testo completo
R.G. 370/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale civile di Cuneo, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. M B e in funzione di Giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa in materia di lavoro di primo grado iscritta al n. r.g.370/2023 promossa da
C.F. nata a Bra il 26.10.1969, residente in Parte_1 C.F._1 Bra, strada Falchetto n. 59/B, elettivamente domiciliata in Verzuolo, corso Re Umberto n. 24, presso lo studio dell'avv. Cristiana ARNAUDO, (CF. - FAX C.F._2 0175.85438 - PEC , che la rappresenta e Email_1 difende come da procura speciale,
RICORRENTE
Contro
(per brevità di seguito C.F. con sede in con sede CP_1 CP_1 P.IVA_1 legale in Fossano (CN), Piazza Castello n. 33, in persona del Presidente e legale rappresentante dott. ed elettivamente domiciliata in Via Ulpiano n. 29 CP_2 presso lo studio degli avv.ti S G (C.F. , pec: C.F._3
), V T (C.F. , Email_2 C.F._4
) e F D V (C.F. , Email_3 C.F._5
) che la rappresentano e difendono, come da Email_4 procura speciale,
RESISTENTE
Si intendono richiamati gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132 c.p.c., così come inciso dall'art. 45, comma 17, legge 18.6.2009, n. 69.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
PREMESSO CHE
Pag. 1 a 9
Con ricorso introduttivo ex art. 414 c.p.c. ha agito in giudizio dinanzi al Parte_1 Tribunale civile di Cuneo, sezione lavoro e previdenza sociale, contro la società
[...] per chiedere l'accoglimento delle seguenti conclusioni: CP_1
“IN PRINCIPALITA' E NEL MERITO
• Accertare, dichiarare tenuta e condannare la convenuta, in persona del legale rappresentante p.t., a corrispondere alla ricorrente, per il periodo da aprile 2017 a settembre 2022 a titolo di lavoro straordinario non retribuito la somma di € 3.207,42 o la diversa somma accertata in corso di causa, oltre a tutte le successive differenze retributive maturate a tale titolo.
• Accertare e dichiarare che, in base alle buste paga, la ricorrente ha diritto al pagamento della somma di
€135,38 a titolo di ore straordinarie ( già dedotta la quota pagata dalla convenuta a titolo di maggiorazione per il lavoro straordinario ) accumulate nella c.d. la banca ore sino a settembre 2022 e di tutte quelle successivamente maturate, se accertate in corso di causa.
• Conseguentemente dichiarare tenuta e condannare la convenuta al pagamento in favore del ricorrente della somma di € 135,38 a tale titolo o della diversa somma accertata.
• Accertare e dichiarare che, in relazione all' art. 65 CCNL AIOP applicato, la ricorrente ha diritto, per le giornate lavorate oltre alle 215 giornate di presenza e col limite contrattuale delle 222,5, ( cioè sino a 7,5 giornate annue ), ad ulteriori 15 euro giornalieri, che moltiplicati per le giornate di presenza eccedenti le 215 ( 27 giornate ), risulta essere pari ad € 405,00. Dichiarare tenuta e condannare pertanto la convenuta al pagamento di tale somma
IN OGNI CASO dichiararsi tenuta e condannarsi la convenuta anche al pagamento degli interessi legali e della rivalutazione monetaria dalla maturazione dei crediti sino al saldo effettivo;
con il pagamento delle spese, diritti ed onorari di rappresentanza e di causa, oltre IVA e CPA come per legge.”.
La parte resistente, costituitasi con memoria difensiva recante domanda riconvenzionale, ha così concluso:
“…
2) in via principale e nel merito, rigettare le domande avanzate dalla sig.ra con ricorso Parte_1 depositato nella Cancelleria del Tribunale di Cuneo, Sezione Lavoro, perché completamente infondate in fatto ed in diritto, oltreché non provate;
3) sempre nel merito, in ordine alle somme richieste per straordinario connesso ai tempi di vestizione, in ragioni delle motivazioni esplicitate nel corpo dell'atto, nella denegata e non creduta ipotesi di riconoscimento della relativa debenza, condannare la resistente alla minor somma di € 734,32, come da conteggi allegati,
o diversa ritenuta di giustizia;
4) in via riconvenzionale, accertare e dichiarare come non dovuto, per tutte le motivazioni di cui in atto, l'importo pari ad € 2.250,00 (€ 450,00 per cinque anni) a titolo di premio di incentivazione ex art. 65 del C.C.N.L., erroneamente corrisposto alla ricorrente dalla data di assunzione sino alla risoluzione del rapporto e, per l'effetto, condannare quest'ultima a restituire la somma come sopra determinata, con gli interessi dalla data della domanda. Accertare e dichiarare non dovuta la retribuzione corrisposta alla ricorrente per il tempo-pausa da aprile 2017 a novembre 2020, anche, occorrendo, in via di compensazione
Pag. 2 a 9
tra quando dovuto alla ricorrente a titolo di straordinario per il c.d. tempo-tuta e quanto dovuto in restituzione dalla ricorrente per il c.d. tempo-pausa;
5) in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi in cui codesto Tribunale dovesse accogliere la domanda ex adverso avanzata, accertata comunque la debenza delle somme di cui al precedente punto 4), compensare totalmente l'importo richiesto o quello maggiore o minore che dovesse risultare di giustizia, con quello eventualmente dovuto;
…
Con condanna della ricorrente alle spese di lite da distrarsi in favore dei costituiti procuratori che si dichiarano antistatari.”.
Con memoria presentata in difesa rispetto alla domanda riconvenzionale la parte ricorrente ha così concluso:
“Tutto ciò precisato, si richiamano le già rassegnate conclusioni, chiedendo inoltre il rigetto delle domande riconvenzionali formulate dalla controparte, in quanto, quella relativa alla compensazione di quello che la convenuta chiama 'tempo pausa' è, come meglio specificato nel corpo della presente memoria, priva di fondamento in primo luogo perché la lavoratrice non ha mai effettuato pause, né retribuite, né non retribuite ed in secondo luogo perché non ha mai ricevuto neppure il pagamento dei 5 minuti per turno di lavoro previsti dall' Accordo sindacale del 2020.”.
RITENUTO CHE
Con riguardo alla richiesta di pagamento delle ore di lavoro straordinario derivante dal c.d.
“tempo di vestizione”, occorre considerare quanto segue.
La giurisprudenza di legittimità infatti ha di recente confermato il consolidato principio in base al quale le frazioni di tempo necessarie ad operazioni preparatorie alla prestazioni ed ad esse strumentali possono rientrare all'interno dell'orario di lavoro e come tali essere retribuite. La Corte in particolare, con sentenza 28.3.2018, n. 7738 ha ribadito che “nel rapporto di lavoro subordinato, il tempo per indossare la divisa aziendale rientra nell'orario di lavoro, ove, attraverso la regolazione contrattuale, venga accertato che tale operazione è diretta dal datore con riguardo al tempo e al luogo di esecuzione della vestizione;
l'eterodirezione può derivare dall'esplicita disciplina d'impresa o risultare implicitamente dalla natura degli indumenti, o dalla specifica funzione che devono assolvere, quando gli stessi siano diversi da quelli utilizzati o utilizzabili secondo un criterio di normalità sociale dell'abbigliamento”. In precedenza la stessa Corte aveva nello stesso senso affermato che “..anche alla luce della giurisprudenza comunitaria in tema di orario di lavoro di cui alla direttiva n. 2003/88/CE (Corte di Giustizia UE del 10 settembre 2015 in C-266/14), il tempo necessario ad indossare la divisa aziendale rientra nell'orario di lavoro se è assoggettato al potere di conformazione del datore di lavoro;
l'eterodirezione può derivare dall'esplicita disciplina d'impresa o risultare implicitamente dalla natura degli indumenti, o dalla specifica funzione che devono assolvere, quando gli stessi siano diversi da quelli utilizzati o utilizzabili secondo un criterio di normalità sociale dell'abbigliamento” (cfr. Cass. 26.1.2016, n. 1352).
Vero è che, come osservato anche dalla
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale civile di Cuneo, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. M B e in funzione di Giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa in materia di lavoro di primo grado iscritta al n. r.g.370/2023 promossa da
C.F. nata a Bra il 26.10.1969, residente in Parte_1 C.F._1 Bra, strada Falchetto n. 59/B, elettivamente domiciliata in Verzuolo, corso Re Umberto n. 24, presso lo studio dell'avv. Cristiana ARNAUDO, (CF. - FAX C.F._2 0175.85438 - PEC , che la rappresenta e Email_1 difende come da procura speciale,
RICORRENTE
Contro
(per brevità di seguito C.F. con sede in con sede CP_1 CP_1 P.IVA_1 legale in Fossano (CN), Piazza Castello n. 33, in persona del Presidente e legale rappresentante dott. ed elettivamente domiciliata in Via Ulpiano n. 29 CP_2 presso lo studio degli avv.ti S G (C.F. , pec: C.F._3
), V T (C.F. , Email_2 C.F._4
) e F D V (C.F. , Email_3 C.F._5
) che la rappresentano e difendono, come da Email_4 procura speciale,
RESISTENTE
Si intendono richiamati gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132 c.p.c., così come inciso dall'art. 45, comma 17, legge 18.6.2009, n. 69.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
PREMESSO CHE
Pag. 1 a 9
Con ricorso introduttivo ex art. 414 c.p.c. ha agito in giudizio dinanzi al Parte_1 Tribunale civile di Cuneo, sezione lavoro e previdenza sociale, contro la società
[...] per chiedere l'accoglimento delle seguenti conclusioni: CP_1
“IN PRINCIPALITA' E NEL MERITO
• Accertare, dichiarare tenuta e condannare la convenuta, in persona del legale rappresentante p.t., a corrispondere alla ricorrente, per il periodo da aprile 2017 a settembre 2022 a titolo di lavoro straordinario non retribuito la somma di € 3.207,42 o la diversa somma accertata in corso di causa, oltre a tutte le successive differenze retributive maturate a tale titolo.
• Accertare e dichiarare che, in base alle buste paga, la ricorrente ha diritto al pagamento della somma di
€135,38 a titolo di ore straordinarie ( già dedotta la quota pagata dalla convenuta a titolo di maggiorazione per il lavoro straordinario ) accumulate nella c.d. la banca ore sino a settembre 2022 e di tutte quelle successivamente maturate, se accertate in corso di causa.
• Conseguentemente dichiarare tenuta e condannare la convenuta al pagamento in favore del ricorrente della somma di € 135,38 a tale titolo o della diversa somma accertata.
• Accertare e dichiarare che, in relazione all' art. 65 CCNL AIOP applicato, la ricorrente ha diritto, per le giornate lavorate oltre alle 215 giornate di presenza e col limite contrattuale delle 222,5, ( cioè sino a 7,5 giornate annue ), ad ulteriori 15 euro giornalieri, che moltiplicati per le giornate di presenza eccedenti le 215 ( 27 giornate ), risulta essere pari ad € 405,00. Dichiarare tenuta e condannare pertanto la convenuta al pagamento di tale somma
IN OGNI CASO dichiararsi tenuta e condannarsi la convenuta anche al pagamento degli interessi legali e della rivalutazione monetaria dalla maturazione dei crediti sino al saldo effettivo;
con il pagamento delle spese, diritti ed onorari di rappresentanza e di causa, oltre IVA e CPA come per legge.”.
La parte resistente, costituitasi con memoria difensiva recante domanda riconvenzionale, ha così concluso:
“…
2) in via principale e nel merito, rigettare le domande avanzate dalla sig.ra con ricorso Parte_1 depositato nella Cancelleria del Tribunale di Cuneo, Sezione Lavoro, perché completamente infondate in fatto ed in diritto, oltreché non provate;
3) sempre nel merito, in ordine alle somme richieste per straordinario connesso ai tempi di vestizione, in ragioni delle motivazioni esplicitate nel corpo dell'atto, nella denegata e non creduta ipotesi di riconoscimento della relativa debenza, condannare la resistente alla minor somma di € 734,32, come da conteggi allegati,
o diversa ritenuta di giustizia;
4) in via riconvenzionale, accertare e dichiarare come non dovuto, per tutte le motivazioni di cui in atto, l'importo pari ad € 2.250,00 (€ 450,00 per cinque anni) a titolo di premio di incentivazione ex art. 65 del C.C.N.L., erroneamente corrisposto alla ricorrente dalla data di assunzione sino alla risoluzione del rapporto e, per l'effetto, condannare quest'ultima a restituire la somma come sopra determinata, con gli interessi dalla data della domanda. Accertare e dichiarare non dovuta la retribuzione corrisposta alla ricorrente per il tempo-pausa da aprile 2017 a novembre 2020, anche, occorrendo, in via di compensazione
Pag. 2 a 9
tra quando dovuto alla ricorrente a titolo di straordinario per il c.d. tempo-tuta e quanto dovuto in restituzione dalla ricorrente per il c.d. tempo-pausa;
5) in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi in cui codesto Tribunale dovesse accogliere la domanda ex adverso avanzata, accertata comunque la debenza delle somme di cui al precedente punto 4), compensare totalmente l'importo richiesto o quello maggiore o minore che dovesse risultare di giustizia, con quello eventualmente dovuto;
…
Con condanna della ricorrente alle spese di lite da distrarsi in favore dei costituiti procuratori che si dichiarano antistatari.”.
Con memoria presentata in difesa rispetto alla domanda riconvenzionale la parte ricorrente ha così concluso:
“Tutto ciò precisato, si richiamano le già rassegnate conclusioni, chiedendo inoltre il rigetto delle domande riconvenzionali formulate dalla controparte, in quanto, quella relativa alla compensazione di quello che la convenuta chiama 'tempo pausa' è, come meglio specificato nel corpo della presente memoria, priva di fondamento in primo luogo perché la lavoratrice non ha mai effettuato pause, né retribuite, né non retribuite ed in secondo luogo perché non ha mai ricevuto neppure il pagamento dei 5 minuti per turno di lavoro previsti dall' Accordo sindacale del 2020.”.
RITENUTO CHE
Con riguardo alla richiesta di pagamento delle ore di lavoro straordinario derivante dal c.d.
“tempo di vestizione”, occorre considerare quanto segue.
La giurisprudenza di legittimità infatti ha di recente confermato il consolidato principio in base al quale le frazioni di tempo necessarie ad operazioni preparatorie alla prestazioni ed ad esse strumentali possono rientrare all'interno dell'orario di lavoro e come tali essere retribuite. La Corte in particolare, con sentenza 28.3.2018, n. 7738 ha ribadito che “nel rapporto di lavoro subordinato, il tempo per indossare la divisa aziendale rientra nell'orario di lavoro, ove, attraverso la regolazione contrattuale, venga accertato che tale operazione è diretta dal datore con riguardo al tempo e al luogo di esecuzione della vestizione;
l'eterodirezione può derivare dall'esplicita disciplina d'impresa o risultare implicitamente dalla natura degli indumenti, o dalla specifica funzione che devono assolvere, quando gli stessi siano diversi da quelli utilizzati o utilizzabili secondo un criterio di normalità sociale dell'abbigliamento”. In precedenza la stessa Corte aveva nello stesso senso affermato che “..anche alla luce della giurisprudenza comunitaria in tema di orario di lavoro di cui alla direttiva n. 2003/88/CE (Corte di Giustizia UE del 10 settembre 2015 in C-266/14), il tempo necessario ad indossare la divisa aziendale rientra nell'orario di lavoro se è assoggettato al potere di conformazione del datore di lavoro;
l'eterodirezione può derivare dall'esplicita disciplina d'impresa o risultare implicitamente dalla natura degli indumenti, o dalla specifica funzione che devono assolvere, quando gli stessi siano diversi da quelli utilizzati o utilizzabili secondo un criterio di normalità sociale dell'abbigliamento” (cfr. Cass. 26.1.2016, n. 1352).
Vero è che, come osservato anche dalla
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