Trib. Bari, sentenza 09/01/2025, n. 49

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Bari, sentenza 09/01/2025, n. 49
Giurisdizione : Trib. Bari
Numero : 49
Data del deposito : 9 gennaio 2025

Testo completo



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI BARI
-Sezione terza civile-
in composizione monocratica, nella persona del Giudice Unico designato, dott.ssa Cristina Fasano, all'udienza del 9.01.2025 , a seguito di discussione orale, ha pronunciato la seguente
SENTENZA EX ART. 429 CPC nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 2956/2019 R.G. avente ad oggetto: “appello avverso sentenza del Giudice di Pace. Opposizione all'ordinanza -ingiunzione ex artt. 22 e ss., L.n. 689/81tra
M.LO. S.R.L., in persona dell'Amministratore Giudiziario, dott. Sandro Cavaliere, rappresentata e difesa dall' avv. Garofalo Sara, in virtù di mandato allegato all'atto di ricorso ex art. 22 L689/81 del 25.06.2018;

- appellante-
e
AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI-Ufficio Regionale della Puglia-Basilicata e Molise
Bari,
-appellata-
///
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da richiamato verbale di udienza del 9.01.2025

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. 1.Con ricorso del 25.06.2018 la M.LO s.r.l. aveva proposto opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione
n. G5030015/H9SE9RB del 22.09.2017 con cui l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli- Ufficio Regionale dei Monopoli per la Puglia- Basilicata e Molise le aveva irrogato la sanzione di € 12.000,00, oltre spese di notifica e bollo, a seguito della violazione dell'art.110, comma 9, lettera f-bis del TULPS per avere installato, in assenza della prescritta autorizzazione di cui all'art. 86 e/o art. 88 del TULPS , apparecchi da intrattenimento di cui al comma 6, lettera a) dell'art.110 del TULPS nel negozio di gioco denominato
“Tabgames SR”, sito in Noci (Ba) alla via Kennedy n. 15.
2. 1.1.Nel dettaglio la M.LO SR aveva dedotto che:
3. -in data 20.03.15 i funzionari dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Bari ed i militari della Guardia di Finanza di GN (Ba) avevano fatto accesso nel negozio di gioco denominato “Tabgames SR”, sito in
Noci (Ba) alla via Kennedy n. 15;

4. -in tale occasione avevano accertato la presenza di n. 4 apparecchi AWP di sua proprietà collegati in rete
con altri n. 4 apparecchi VLT di proprietà del concessionario SISAL ENTERTAINEMENT SPA;

5. -l'esercizio in questione era risultato privo dell'autorizzazione ex art. 88 TULPS necessaria per la raccolta di scommesse, in quanto restituita alla Questura di Bari il 13.03.2015, mentre era provvisto della sola licenza ex art. 88 TULPS per l'installazione degli apparecchi con sistema di gioco VLT , tuttavia accessoria in quanto legata a quella restituita;

-al predetto accertamento erano seguiti il verbale di contestazione n. 347 del 31.03.2015 avverso il quale essa si era opposta ai sensi dell'art. 18 L.689/81 chiedendo la propria audizione e la sottoposizione a custodia giudiziale degli apparecchi;

-l'esercizio “Tabgames SR” era sorto inizialmente come sala giochi e successivamente, in data 20.01.14, aveva avuto l'autorizzazione come negozio di gioco per cui erano state installate n. 4 VTL di proprietà del concessionario SISAL Spa e 4 apparecchiature di sua proprietà;

-a partire dal 19.05.14 l'esercizio aveva iniziato a gestire direttamente la raccolta delle giocate sicchè, da tale momento, essa si era occupata esclusivamente della manutenzione e della sostituzione delle apparecchiature
AWP;

- in data 05.03.2015 , informata dall'esercente dell'intenzione di restituire la licenza ex art. 88 TULPS alla
Questura, aveva provveduto ad avvertirlo della contestuale decadenza della licenza accessoria prospettando la chiusura dell'esercizio e la rimozione delle apparecchiature ma tale monito era stato volutamente e inaspettatamente disatteso dall'esercente;

-la responsabilità dei fatti contestati era, pertanto, dei soli esercente (poiché dal 19.05.14 essa non svolgeva più attività di raccolta delle scommesse mentre la Tab Games SR aveva continuato a tenere le macchine VTL sulla base dell'autorizzazione accessoria ritenendola sufficiente) e del Concessionario SISAL Spa per aver fornito indicazioni errate su quest'ultimo aspetto;

-ove fosse stata tempestivamente avvisata dell'avvenuta restituzione dell'autorizzazione ex art. 88 TUPLS, essa avrebbe subito rimosso le apparecchiature , invece era stata esposta all'irrogazione della sanzione;

- difettava, da parte sua, l'elemento soggettivo di cui all'art. 3 della L.689/81 mentre vi era la responsabilità dell'esercente “Tabgames SR” e della Concessionaria “SISAL SPA” le quali, convinte della legittimità dell'esercizio del gioco con la sola licenza accessoria delle VLT, avevano continuato la raccolta diretta delle giocate senza informarla dell'avvenuta restituzione della licenza ex art. 88 TULPS di cui, appunto, essa aveva avuto notizia solo a seguito della ricezione del verbale di contestazione del 20.03.2015.
1.2. Sulla base di tali premesse aveva chiesto , previa sospensione, l'annullamento dell'ordinanza ingiunzione opposta.
2.L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli si era costituita eccependo la legittimità della contestazione e della ordinanza ingiunzione ed aveva insistito per il rigetto della domanda.
Aveva, infatti, dedotto che la normativa sottesa all'applicazione della sanzione era volta ad evitare
l'installazione di apparecchi leciti in luoghi sprovvisti delle necessarie autorizzazioni.
La parte avrebbe dovuto dimostrare, pertanto, di non essere a conoscenza della restituzione dell'autorizzazione e di aver fatto tutto il possibile per conformarsi ai precetti di legge.
3. Con sentenza n. 2528/18 del 10.12.2018, il Giudice di Pace di Bari aveva respinto l'opposizione ritenendo
“la circostanza della comunicata intenzione di restituzione della licenza non infici la responsabilità solidale della M.LO SR , ma anzi pone l'accento sul fatto che, in relazione alla propria qualità di fornitore e alla prescritta responsabilità, avrebbe dovuto accertarsi della sussistenza della autorizzazione in precipuo riferimento alle evidenziate determinazioni della TAB GAMES, svolgendo, così, l'effettivo controllo sull'esatto adempimento della normativa in materia la cui ratio attiene ad impedire l'utilizzo di apparecchi di divertimento ed intrattenimento in luoghi che non siano stati sottoposti ai prescritti controlli di Polizia, attesa la pericolosità degli apparecchi medesimi”.
6. 4.Avverso la suddetta sentenza proponeva, quindi, appello la M. LO SR lamentando l'erroneità della motivazione nonchè l'omessa statuizione in ordine alle richieste istruttorie avanzate e alla domanda di rateizzazione della sanzione formulata in via subordinata.
Nello specifico, ribadendo le difese già espresse in primo grado, l'appellante contestava al giudice di primo grado di avere riconosciuto la responsabilità solidale della M.LO SR escludendo a priori la responsabilità dell'esercente e del concessionario senza considerare i motivi addotti dalla stessa ed i riscontri documentali in atti nonché di
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