Trib. Vicenza, sentenza 20/11/2024, n. 601

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Vicenza, sentenza 20/11/2024, n. 601
Giurisdizione : Trib. Vicenza
Numero : 601
Data del deposito : 20 novembre 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio
in persona dei Signori Magistrati:
dott.ssa E S Presidente rel.
dott.ssa B B Giudice
dott. L R Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 2512 del ruolo generale di Volontaria Giurisdizione
dell'anno 2024, promossa congiuntamente dai coniugi:
C.F. , nato ad [...] il CP_1 C.F._1
10/09/1982,
e
C.F. , nata a [...] Parte_1 C.F._2
(VI) il 06/07/1982,
entrambi rappresentati e difesi dall'avvocato R R S
e con l'intervento del
1 PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso
il Tribunale di Vicenza;

In punto: cessazione degli effetti civili del matrimonio;

Conclusioni delle parti:
• Pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio
concordatario contratto dai signori ed in il CP_1 Parte_1 Per_1
20.9.2010 e trascritto presso il Registro degli atti di matrimonio di quel Comune
al n. 2 – Parte II – Serie A – Anno 2010;

• Il figlio minore resta affidato congiuntamente ad entrambi i Per_2
genitori con residenza ed abitazione presso la madre;

• I predetti genitori si impegnano ad assumere di comune accordo le
decisioni di maggior interesse per il figlio relative alla salute, all'istruzione ed
all'educazione;

• Il padre, , potrà incontrare e tenere con sé il figlio minore CP_1
secondo liberi accordi tra i coniugi ed, in difetto di accordo, con le seguenti
modalità: durante l'anno scolastico per due pomeriggi da concordarsi
preventivamente con la madre dall'uscita da scuola sino a dopo cena alle ore
21.00 quando il padre lo riaccompagnerà presso l'abitazione materna già
pronto per coricarsi e, comunque, compatibilmente con gli impegni sportivi e
scolastici del minore, con le sue condizioni di salute ed assecondandone i
desideri e/o necessità. Il minore trascorrerà con il padre un fine settimana
alternato, pernottamento di sabato incluso;

2
• Il padre e la madre potranno tenere ciascuno con sé il figlio due
settimane non consecutive durante le vacanze estive, con programmazione
delle vacanze almeno entro il 30 maggio di ogni anno;

• Nelle restanti settimane il padre godrà dei medesimi diritti di visita dei
quali gode durante l'anno scolastico, salvo possibilità di aumento in accordo
con la madre e tenuto conto degli impegni e desideri del figlio;

• Parimenti, durante le festività natalizie, pasquali e di carnevale (da
intendersi coincidenti con le vacanze scolastiche) le visite ed i pernottamenti
presso il padre potranno aumentare, previo accordo tra i coniugi;

• Le vacanze di Natale saranno accordate di anno in anno tra i coniugi
entro la prima settimana del mese di novembre, con suddivisione in egual
misura dei giorni di vacanza. Il minore trascorrerà la sera della Vigilia di Natale
presso i nonni patemi ad anni alternati alla presenza della madre o del padre,
parimenti il giorno di Natale verrà alternato con la madre o con il padre a
seconda del fatto che il minore abbia trascorso la Vigilia con uno o
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