Trib. Genova, sentenza 11/12/2024, n. 3241
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Testo completo
N. 11052/2023 R.C.
N......................Sent.
N......................Cron. N......................Rep.
Oggetto:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI GENOVA
QUARTA SEZIONE CIVILE
Nelle persone dei seguenti magistrati:
Dr. PELLEGRINI Domenico Presidente rel.
Dr. DI LAZZARO Maria Antonia Giudice
Dr. CORVACCHIOLA Danilo Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 11052/2023 promossa da :
, (C.F. ) elettivamente domiciliata in , Parte_1 C.F._1 presso lo studio dell''avv. , che lo rappresenta e difende in forza di Parte_2 mandato in calce al ricorso introduttivo
PARTE RICORRENTE
CONTRO
, (C.F. elettivamente CP_1 C.F._2 domiciliata in VIA MALTA, 4/1 16121 GENOVA, presso lo studio dell'avv.
INNOCENTI BIANCA MARIA che lo rappresenta e difende in forza di mandato in calce alla comparsa di costituzione
PARTE CONVENUTA
E con l'intervento di
nata a [...] il [...] res. in CP_2 CodiceFiscale_3
Genova via Delle Gavette 39/5 ed elettivamente domiciliata in Genova via Malta 4/1 presso lo studio dell'Avv. Bianca Innocenti (pec C.F._4
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che la rappresenta e difende in forza di mandato Email_1 in calce al presente atto
TERZA INTERVENUTA
E con l'intervento ex lege del PUBBLICO MINISTERO
CONCLUSIONI RICORRENTE
Piaccia al IB LL.mo, contrariis reiectis, – in via principale – dare atto che Pt_3 si è trasferito a vivere con il padre sin da luglio 2023 e di conseguenza r
[...] dalla data del deposito del presente ricorso l'obbligo di corrispondere alla madre OR
l'assegno di mantenimento per il figlio ;
CP_1 Parte_3
di quanto sopra disporre dalla data presente ricorso a carico della OR l'obbligo di corrispondere al padre, o in subordine CP_1 direttamente a , un assegno di mantenimento nelle misura meglio vista Parte_3 dall'LL.mo Tri 0% delle spese straordinarie come disposto dal protocollo in uso presso il IB di Genova;
– per le motivazioni di cui in narrativa revocare l'obbligo del ricorrente di versamento alla madre di un assegno di mantenimento a favore della LI a partire dalla CP_2 data di deposito del presente ricorso;
– in subordine: ove il IB ritenga di confermare l'obbligo di mantenimento di in capo al CP_2 padre, disporre che l'assegno venga versato direttamente alla LI nella misura CP_2 non superiore a 300 euro al mese oltre al 50% delle spese straordi iò dalla data del deposito del presente ricorso . – Vinte spese e compensi.
CONCLUSIONI RESISTENTE
“Piaccia a CO LL.mo IB , contrariis reiectis , In via principale rigettare le domande di parte ricorrente in punto economico. Conseguentemente confermare l'obbligo al contributo al mantenimento della LI
posto a carico del IG. nella misura di euro 500,00 mensili CP_2 Parte_1 da versarsi alla madre oltre rivalutazione Istat;
Confermare l'obbligo dei genitori di contribuire al 50% delle spese straordinarie nell'interesse di entrambi i figli;
Disporre che per il figlio non ci sia nessun obbligo al contributo al Persona_1 mantenimento da parte d genitori provvedendo al suo mantenimento ordinario autonomamente nei periodi di permanenza presso ciascun i genitore;
Rigettare la richiesta di contributo al mantenimento per . Parte_3
IB Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 2 Si insta affinché l'LL.mo Giudice ordini al l'esibizione e produzione dei Parte_1 movimenti ed gli estratti bancari dei conto correnti accesi a suo nome, nonché visure immobiliari e mobiliari nonché la dichiarazione dei redditi degli ultimi tre anni al fine di ricostruire la reale situazione finanziaria del ricorrente. Con riserva di ulteriormente produrre, instare Con vittoria di spese diritti e onorari ”
CONCLUSIONI PARTE INTERVENUTA
“Piaccia a CO LL.mo IB , contrariis reiectis , In via principale rigettare le domande di parte ricorrente in punto economico. Conseguentemente confermare l'obbligo al contributo al mantenimento della LI posto a carico del IG. CP_2 nella misura di euro 500,00 mensili da versarsi alla madre oltre Parte_1 stat o in subordine da versrsi direttamente alla LI;
Confermare l'obbligo dei genitori di contribuire al 50% delle spese straordinarie nell'interesse di entrambi i figli;
Con riserva di ulteriormente produrre, instare Con vittoria di spese diritti e onorari ”
CONCLUSIONI DEL PUBBLICO MINISTERO
“Chiede che il IB di Genova ridetermini le condizioni del mantenimento dei figli alla luce della capacità economica delle parti
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorrente chiede la modifica delle condizioni che regolamentano il rapporto tra i genitori e ) con i figli Parte_1 CP_1
(nata il [...]) e (nato il [...]) CP_2 Parte_3 in punto economico.
Tali condizioni erano state stabilite dal IB di Genova ex art. 148 c.c. del il 22.10.2008 e poi modificate, a seguito di ricorso ex art. 316 bis c.c. promosso dalla madre, nel 2015 (decreto numero 5676/2015 del IB di Genova) incrementando il contributo posto a carico del ricorrente per il mantenimento dei due figli (all'epoca minori) collocati presso l'abitazione della madre da € 650,00 ad € 750,00 oltre rivalutazione annuale ISTAT.
2. Deduce il ricorrente che dal 2015 ad oggi la situazione è mutata radicalmente in quanto il figlio di anni 19, da luglio 2023 Pt_3
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ha deciso di vivere con il padre che si occupa direttamente del suo mantenimento con trasferimento anche della sua residenza presso l'abitazione paterna. Deduce il ricorrente di aver creduto di aver raggiunto un accordo con la madre sulla base di un messaggio del settembre 2023 nel quale la madre diceva “dopo questa cambia pure residenza a e come hai Pt_3 deciso tu da questo mese pari patta tu penserai a e io ad Pt_3 CP_2 buone ferie “ (prod. doc.3 di parte ricorrente). Viceversa in data 08.11.23 il ricorrente riceveva dall'avv. Bianca Innocenti, per conto della OR , il sollecito al pagamento di CP_1 asseriti assegni arretrati e la richiesta di versare gli arretrati per l'adeguamento istat per una somma di € 3.143,90 – mai prima richiesti-
, adeguamento che secondo controparte porterebbe l'assegno ad € 895,50. Dichiara il ricorrente di aver provveduto a versare alla OR CP_1 tutti gli arretrati ISTAT (cfr. doc.5 di parte ricorrente) e di aver chiesto alla OR di poter rateizzare il residuo ma la OR , CP_1 CP_1 a mezzo del proprio difensore, comunicava l'intenzione di procedere esecutivamente. Alla luce del trasferimento di presso l'abitazione paterna il Pt_3 ricorrente chiede che venga revocato l'assegno di mantenimento per
posto a carico del padre con decorrenza dalla data del deposito Pt_3 del presente ricorso e venga statuito un contributo a carico della madre per il mantenimento di . Pt_3
3. Il ricorrente chiede poi la revoca dell'assegno di mantenimento per la LI . CP_2 Deduce a tale proposito che: a) ha terminato gli studi di secondo grado e si è iscritta CP_2 all'università che poi ha deciso di abbandonare ad aprile 2022;
b) Il padre ha cercato di convincerla a partecipare a dei concorsi, senza riuscirvi purtroppo e ora pare che la ragazza faccia la baby sitter saltuariamente e null'altro. c) Ogni tentativo del Sig. di riavvicinarsi alla LI non ha Pt_1 avuto esito: non ha risposto più alle chiamate e ai CP_2 messaggi del papà sino ad arrivare a non volerlo vedere ed a non voler passare nemmeno alcuni giorni di vacanza insieme, adducendo quale scusa che non poteva lasciare il bimbo per il quale fa la baby sitter.
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d) Ad oggi la ragazza non studia e non sembrerebbe voler cercare un lavoro stabile;
e) Non avendo problemi di salute la sua pigrizia nel cercare CP_2 un'occupazione non può essere scusata.
In subordine il ricorrente ha chiesto che, ove il IB decida per la prosecuzione dell'obbligo alimentare a carico del padre, l'erogazione avvenga direttamente alla LI.
4. Si è costituita la convenuta deducendo, in ordine alla situazione del figlio , che il trasferimento presso il padre dello stesso è Pt_3 originato da una pressante richiesta del padre finalizzata a non pagare più l'assegno di mantenimento. A tale trasferimento la convenuta non avrebbe acconsentito