Trib. Teramo, sentenza 29/10/2024, n. 611

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Teramo, sentenza 29/10/2024, n. 611
Giurisdizione : Trib. Teramo
Numero : 611
Data del deposito : 29 ottobre 2024

Testo completo

R.G.N. 1363 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
GIUDICE DEL LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Daniela Matalucci,
a seguito dell'udienza del 29/10/2024 svolta ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., pronuncia la seguente
SENTENZA
Con motivazione contestuale nella causa civile di I Grado promossa da:
La società MO Green Tech S.r.l., p. IVA/c.f. n. 01865890675, in persona del suo amministratore e L.R.P.T. sig. MO UA (C.f.: [...]) nato il
25/10/1953 a Teramo (TE), con sede in via Gradisca n. 14 a cap 64021 Giulianova (TE) , elettivamente domiciliata a Teramo (TE) in via G. Cameli n. 13, presso e nello studio dell'
Avv. Antonio MAVIGLIA (c.f. [...]– Domicilio digitale PEC: antonio.maviglia@pec-avvocatiteramo.it), del Foro di Teramo, dal quale è rappresentata
e difesa in virtù di mandato alle liti in atti.
RICORRENTE
Contro
l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale - INPS, c.f. 80078750587, in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede in Roma, rappresentato e difeso dall'Avv.
ARMANDO GAMBINO (cod. fisc. [...]– p.e.c.: avv.armando.gambino@postacert.inps.gov.it) giusta procura generale alle liti NO ER
TI in Fiumicino (RM) in data 22.03.2024 n. rep. 37875 – raccolta 7313, ed elettivamente domiciliato con il sottoscritto procuratore presso l'Ufficio Legale Periferico INPS in Teramo, al corso San Giorgio n. 14/16, numero di fax 0861/336410
RESISTENTE

CONCLUSIONI
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Parte ricorrente: “A. Annullare l' ordinanza-ingiunzione n. OI-002170022 recapitata il 12.06.2024, poiché illegittima per tutte le motivazioni indicate nella narrativa che precede.
B. In ogni caso dichiarare non dovute le somme ingiunte per intervenuta prescrizione quinquennale ex art. 28 L. 689/1981 nonché per l'intervenuta estinzione dell'obbligo di pagamento ex art. 14 c° 6 L. 689/1981, per tutte le motivazioni indicate nella narrativa che precede. C. In subordine, ai sensi dell'art. 6 comma 11 DLGS 150/2011, accogliere l'opposizione in quanto non vi sono prove sufficienti della responsabilità dell'opponente. D. Con vittoria di spese e compensi di causa da distrarsi in favore del difensore in quanto anticipatario e intestatario.”

Parte resistente: “in rito,
-a) dichiarare inammissibile ovvero rigettare l'istanza di sospensione degli atti e provvedimenti impugnati, per le ragioni sopra evidenziate;
in via principale:

-a) rigettare la proposta opposizione in ogni sua parte, con conferma integrale dell'ordinanza-ingiunzione n. OI-002170022, e con condanna dell'opponente al pagamento delle spese di Giustizia”.

FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con ricorso ex art. 22 della legge n. 689 del 1981 e art. 6 del d. lgs. 1° settembre
2011, n. 150
depositato in data 5.7.2024 la società MO Green Tech S.r.l. ha proposto opposizione ad ordinanza-ingiunzione n. OI- 002170022, notificata il 12.06.2024, con la quale l'Ente Previdenziale ha intimato il pagamento della somma complessiva di €.
23.967,48, a titolo di sanzione amministrativa per omesso versamento di ritenute previdenziali ed assistenziali, per la violazione dell'art. 2, comma 1-bis, del Decreto-legge 12 settembre
1983, n.463
, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983, n.638, e ss.mm.ii per gli anni di imposta 2018 e 2019.
A fondamento della domanda, dopo aver affermato di non aver ricevuto l'atto di accertamento presupposto, ha sollevato i seguenti profili di contestazione: 1) tardività del procedimento sanzionatorio per la violazione del termine procedimentale di 90 giorni per la notifica dell'accertamento ai sensi dell'art. 14 della legge n. 689 del 1981;
-2) prescrizione estintiva del credito;
-3) difetto di motivazione dell'atto impugnato.

1.2. Si è costituito in giudizio l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale contestando il fondamento della domanda e chiedendone il rigetto. In particolare, ha ritenuto inapplicabile la disciplina di cui all'articolo 14 della legge n. 689/1981, e dall'altro lato, ha dedotto il rispetto del termine suddetto, alla luce della complessità degli accertamenti richiesti per poter procedere alla ingiunzione della sanzione amministrativa e della notifica dei
2
seguenti avvisi di addebito, non impugnati. Ha altresì dedotto che l'accertamento del mancato versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali - nel periodo dal 01.12.2018 al
30.11.2019 – è stato effettuato sulla base dell'esame incrociato dei relativi Modelli
UNIEMENS con i versamenti effettuati dall'azienda, aggiungendo di aver regolarmente notificato l'atto di accertamento del 20.01.2021 (prot. INPS.7900.20/01/2021.0017468 e prot.
INPS.7900.20/01/2021.0017467) nei confronti dell'azienda e del legale rappresentante LI
AN.

1.3. Così radicatosi il contraddittorio, la causa è stata istruita mediante produzione documentale contenuta nei rispettivi fascicoli telematici e fissata per la discussione all'udienza del 29.10.2024.
L'udienza di discussione si è svolta nelle forme della trattazione scritta ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., previa concessione di un termine alle parti per il deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni.
A seguito di decreto di trattazione scritta regolarmente comunicato alle parti, queste ultime hanno depositate le rispettive note di udienza, richiamando le deduzioni svolte e le conclusioni rassegnate. In particolare la parte ricorrente ha contestato la documentazione avversaria INPS in relazione alla prova della notifica via pec degli avvisi di addebito, in quanto contenenti solo la ricevuta di consegna.

2. Il presente giudizio ha per oggetto l'ordinanza ingiunzione n. OI- 002170022, notificata il 12.06.2024, con la quale l'Ente Previdenziale ha intimato alla società ricorrente, quale obbligata in solido, il pagamento della somma complessiva di €. 23.967,48, a titolo di sanzione amministrativa per omesso versamento di ritenute previdenziali ed assistenziali ex articolo 2, co.

1-bis, D.L. 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla L. 11 novembre 1983, n. 638, per gli anni di imposta 2018 e 2019.
L'ordinanza ingiunzione trova fondamento nell'atto di accertamento del 20.01.2021, prot.
INPS.7900.20/01/2021.0017468 con cui veniva contestata alla MONTI GREEN TECH.
S.R.L. 01865890675 in qualità di obbligato in solido, ai sensi dell articolo 6 della Legge n.
689/1981
, con la sig.ra ON IL, la violazione prevista dall'art. 2, comma 1- bis, del decreto legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, per omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali riferite al periodo contributivo dal dicembre 2018 al novembre 2019.
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Si tratta, dunque, di violazioni poste in essere successivamente alla data del 6 febbraio
2016, data di entrata in vigore del decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 8, recante
Disposizioni in materia di depenalizzazione, a norma dell'articolo 2, comma 2, della legge
28 aprile 2014, n. 67”, che come noto ha proceduto alla depenalizzazione del reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali operate sulle retribuzioni dei dipendenti, qualora non superiore ad € 10.000 annui.
3. Tanto premesso, si ritiene di dover preliminarmente rigettare l'eccezione della società ricorrente secondo cui non sarebbe stato notificato l'atto di accertamento presupposto.
A dispetto di quanto assunto dalla società, infatti, l'istituto previdenziale ha provveduto a notificare regolarmente l'atto di accertamento alla MONTI GREEN TECH. S.R.L. mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno
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