Trib. Siena, sentenza 21/11/2024, n. 804

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Siena, sentenza 21/11/2024, n. 804
Giurisdizione : Trib. Siena
Numero : 804
Data del deposito : 21 novembre 2024

Testo completo


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di EN , composto dai magistrati:
Dott.ssa Marianna Serrao Presidente rel ;

Dott. Michele Moggi Giudice
Dott.ssa GI Capannoli Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 790-23vertente tra
, nato a [...] il [...], C.F. Parte_1 C.F._1 residente in Sovicille (SI), fraz. San Rocco a Pilli, alla Via Amerigo Vespucci n. 28, titolo di studio diploma di scuola secondaria di secondo grado, perito tecnico agrario, di professione Agente di Polizia di Stato, rappresentato e difeso giusta delega in calce al ricorso dall'Avv. Lorenzo Mascherpa, c.f. , C.F._2 del Foro di Lodi, e domiciliato presso il suo studio in Lodi, Via Paolo Gorini n. 40/B
RICORRENTE
Contro
( nata a [...] il 4 Dicembre Controparte_1 C.F._3
1976, residente in [...], insegnante, rappresentata e difesa dall'Avv. Antonella Marzucchi (C.F. ) ed elettivamente C.F._4 domiciliata presso e nel suo studio in EN Via Del Rialto 32, come da mandato in calce alla comparsa di costituzione
RESISTENTE
OGGETTO : divorzio giudiziale
All' esito dell'udienza cartolare del 19.9.2024 la causa era rimessa alla decisione del Collegio sulle seguenti conclusioni delle parti
PER IL RICORRENTE : “ Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ai sensi dell'art. 3, n. 2, lett. b) della Legge n.898del 1970,pronunciare lo scioglimento del matrimonio celebrato tra il SInor e la SInora in data 04 agosto 2007, in Parte_1 Controparte_1 Castelnuovo Berardenga, inscritto nei registri di stato civile del Comune di Castelnuovo Berardenga anno 2007, parte II, serie A al n. 36 e Voglia inoltre il Tribunale:
In via principale: Per_
Affidare in modo condiviso paritario le figlie e con collocamento Persona_2 alternato delle stesse a settimane alterne presso i genitori;

Assegnare la casa familiare al padre affinché la abiti con le figlie;

Disporre il mantenimento diretto delle minori a carico di ciascun genitore, per il tempo di permanenza delle figlie presso il medesimo con suddivisione al 50 % delle Per_ spese straordinarie necessarie per le figlie e GI, da concordarsi preventivamente, e da rimborsarsi al genitore anticipatario entro 15 giorni dalla richiesta come da Linee Guida del Tribunale di EN. In via subordinata: Per_
Affidare in modo condiviso le figlie e con collocamento Persona_2 prevalentemente materno;

Mantenere l'assegnazione della casa familiare alla madre, affinché la abiti con le figlie;

Disporre che il padre possa vedere e frequentare le figlie con le modalità suggerite dalla ctu, con ampliamento graduale delle stesse;

Disporre che il padre contribuisca al mantenimento ordinario delle figlie con la somma di euro 300 mensili (150 a figlia), oltre al 50% delle spese straordinarie. In ogni caso:
Autorizzare i coniugi al rinnovo dei documenti validi per l'espatrio anche con l'iscrizione delle figlie minori;

Con vittoria di spese, diritti e onorari di causa.”
PER LA RESISTENTE Vogli l'Ill.mo Tribunale: dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto con il SInor in Parte_1 Castelnuovo Berardenga il 4 agosto 2007, con rito civile e nel regime patrimoniale della separazione dei beni, iscritto nei registri dello stato civile del medesimo comune nell'anno 2007, serie A al n. 36. Rigettare le domande avverse e Assegnare l'abitazione familiare di EN – Via Dario Neri 43 (di proprietà esclusiva del SI. alla SI.ra la quale continuerà ad abitarvi unitamente Pt_1 Controparte_1 Per_ alle figlie e GI. Per_ Affidare le figlie e GI e ad entrambi i genitori con residenza anagrafica presso la madre, SI.ra . Controparte_1 Disporre che entrambi i genitori resteranno titolari dell'esercizio della potestà, specificando che le questioni di ordinaria amministrazione verranno risolte da ciascuno di loro nel rispettivo periodo di competenza, senza obbligo di codecisione mentre tutte le scelte di carattere straordinario di una certa rilevanza quali, a titolo esemplificativo, quelle relative all'educazione scolastica, culturale, religiosa e sportiva, nonché eventuali scelte di rilevante carattere sanitario dovranno essere assunte di concerto da entrambi i genitori. Disporre che entrambi i genitori nel primario diritto delle figlie ad avere un sereno e gratificante rapporto con i genitori dovranno ciascuno di essi assume come proprio dovere ed obbligo civile ed umano quello di favorire reciprocamente l'affetto ed il rispetto delle minori nei confronti di entrambi i genitori. Disporre che i coniugi dovranno tenersi reciprocamente informati su ogni questione relativa alla formazione, istruzione, educazione e salute dei figli, nell'ambito del dovere di reciproco rispetto di cui sopra. Disporre le frequentazioni delle figlie con i genitori secondo le seguenti modalità: Per_
- il SI. terrà con sé le figlie GI e a partire dal martedì alle ore 19,00 Pt_1 sino al mercoledì mattina alle ore 7,00 quando le riaccompagnerà dalla madre per essere da questa accompagnate all'autobus per recarsi a scuola in periodo scolastico ed alle ore 10,00 in periodo di vacanza, oltre ad un fine settimana alternato dal venerdì sera alle ore 19.00 fino alla domenica sera alle ore 19,00. - Durante le vacanze estive (e quindi nel periodo dal 15 giugno al 15 settembre o comunque nel periodo coincidente con le vacanze scolastiche) ciascuno dei genitori potrà trascorrere con le figlie due settimane, anche non consecutive, nel periodo che dovrà essere concordato entro il 15 maggio di ogni anno. Durante le vacanze di Natale le figlie trascorreranno ad anni alterni con un genitore la vigilia di Natale, il giorno di Natale e quello dell'Epifania e con l'altro il giorno di Santo Stefano e capo d'anno salvo che i genitori non si accordino per trascorrere una settimana ciascuno con le figlie del periodo di vacanza natalizio. Le figlie trascorreranno il giorno di Pasqua ad anni alterni con l'uno o con l'altro genitore e trascorreranno il giorno di Pasquetta con il genitore con il quale non avranno trascorso il giorno di Pasqua. Anche i compleanni saranno trascorsi ad anni alterni con ciascun genitore. Disporre che il sig. in considerazione dell'età delle figlie, corrisponda alla Pt_1 Per_ sig.ra per il mantenimento di e GI un contributo mensile di € CP_1 400,00 (quattrocento/00) (euro 200,00 a figlia) da versarsi entro il 10 di ogni mese sul conto corrente intestato alla SI.ra IBAN: CP_1 [...] con bonifico bancario. Detta somma sarà rivalutata annualmente secondo gli indici Istat. Le spese straordinarie saranno sostenute da entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno nel rispetto delle linee guida adottate dal Tribunale di EN. Disporre che l'assegno unico continui ed essere riscosso al 100% dalla SI.ra così come da consolidata prassi familiare. Sempre con vittoria di spese e CP_1 competenze del presente giudizio. Disporre il reciproco rilascio del passaporto e/o di documenti equipollenti anche per Per_ le figlie e GI. Con ogni ulteriore provvedimento di legge e con vittoria competenze, onorari e spese con particolare riguardo di CTU in quanto richiesta unicamente dal SInor
Pt_1
Pubblico Ministero : parere in data 22.9.2023
Fascicolo trasmesso al giudice relatore per relazione al Collegio: 25.9.2024 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 28.3.2023 chiedeva dichiararsi lo Parte_1 scioglimento del matrimonio contratto in data 04 agosto 2007, in Castelnuovo Berardenga, con , dando atto della intervenuta omologa della Controparte_1 separazione in data 19.1.2021.
Per_ Assumeva : che le figlie , e GI , residenti con la madre nella casa familiare di proprietà di esso ricorrente al 100% ,avevano iniziato a manifestare disagio a causa di comportamenti tenuti dalla madre , che, in un'occasione , le aveva lasciate sole per ore tanto che le minori avevano chiamato il padre in aiuto e che avevano ricevuti i bruschi rimproveri della madre;
che nel corso dell'estate 2021 le bambine gli avevano raccontato che la madre, in vacanza, fosse solita lasciarle a casa da sole durante la notte, per poi ripresentarsi la mattina presto e che l'avevano vista appartarsi , e tenere atteggiamento sconveniente, con un vicino
di casa ;
che , avendo accesso al tablet della madre , ne leggevano i messaggi ai contenuti abbastanza spinti tra la stessa ed alcuni uomini e che assistevano altresì alle conversazioni della stessa con alcuni uomini e che , infine , le aveva scorte imitare pose “ sessuali” , a dire delle figlie , viste dalla madre ;
che nel gennaio 2023 aveva raccolto gli sfoghi delle figlie, le quali continuavano a lamentare di come la mamma si prendesse poca cura di loro, come trascorresse le sue serate al telefono, non si preoccupasse di preparare pranzi e cene e fosse solita rimproverarle o rispondere sgarbatamente ad ogni loro richiesta oltre a denigrare il padre ;
che quindi riteneva necessario che le figlie fossero a lui affidate in via esclusiva .
Illustrava quindi la propria condizione reddituale ( agente della Polizia di Stato) e le spese sullo stesso gravanti raffrontandola con quella della resistente (insegnante di scuola primaria e biologa in libera professione come consulente HACCP). Chiedeva la conferma del contributo stabilito in sede di separazione , ovvero euro 150,00 per ciascuna figlia per il caso di collocamento presso la madre.
Assegnato il ricorso il giudice relatore Rilevato altresì che dalla narrazione ( in particolare pagine da 5 a 8 del ricorso) e dalle allegazioni ( diario della figlia Per_ dodicenne , all 5) del ricorrente emergono profili di particolare allarme che potrebbero richiedere ai sensi dell' art. 473 bis comma 15 c.p.c.l'adozione di provvedimenti urgenti
conferiva mandato ai servizi Sociali competenti per territorio per relazionare sul nucleo familiare , e in particolare , al fine di valutare la Parte_2 ricorrenza di immediati e seri elementi di pregiudizio rispetto alle circostanze evidenziate in ricorso.
All'esito del deposito della relazione con decreto del 25.8.23 il giudice non riteneva la ricorrenza dei
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