Trib. Imperia, sentenza 20/05/2024, n. 351
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Testo completo
n. 1148/2023 R.G.A.C.C.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI IMPERIA
in composizione collegiale, nelle persone di:
dott. A C …….…………. Presidente est. dott. A C …..….……… Giudice dott. F F …..….……… Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1148 del registro generale per gli affari contenziosi civili dell'anno 2023, posta in decisione a seguito di discussione orale della causa ex art. 473-bis.22, c.4 c.p.c. all'udienza del 7.5.2024 e vertente
TRA
Parte_1 elett.te dom.ta in Sanremo, Corso Inglesi n.358 presso lo studio dell'avv.to E D C che la rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso
- RICORRENTE -
E
Controparte_1
- contumace –
- RESISTENTE -
OGGETTO: regolamentazione delle condizioni relative a figlio nato da convivenza more uxorio
CONCLUSIONI
i procuratori delle parti così concludevano:
per la ricorrente: “...In via principale: disporre l'affidamento esclusivo dei minori
e in favore della madre con collocamento presso la medesima, Per_1 Persona_2 presso l'abitazione di Corso Inglesi n. 368 in Sanremo (IM), dando atto che l'esercizio della responsabilità genitoriale spetterà esclusivamente alla madre, sia con riferimento alle decisioni ordinarie che a quelle di maggior rilevanza. Pronunciare la decadenza del padre dalla responsabilità genitoriale sui figli minori e per le Per_1 Per_2 motivazioni esposte in narrativa. Voglia L'Ill.mo Tribunale disporre che l'assegno unico per i figli venga corrisposto in favore della nella misura del 100%. Voglia Parte_1 l'Ill.mo Tribunale disciplinare il mantenimento, onerando il Signor CP_1
del versamento della somma non minore di euro 500 (250 euro per ciascun
[...]
dr. A C 1
n. 1148/2023 R.G.A.C.C.
minore), tenuto conto dei tempi di permanenza pressoché nulli dei minori presso il padre, anche se del caso con l'aiuto dei propri genitori, da corrispondere dal giorno della domanda entro il 5 di ogni mese in favore della signora , Parte_1 somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT nonché a provvedere al pagamento del 50% delle spese straordinarie da intendersi quali: A) – Spese mediche che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche c) trattamenti sanitari non erogati dal d) ticket sanitari;
B) – Spese mediche che Organizzazione_1 richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche b) cure termali e fisioterapiche c) trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario
Nazionale d) farmaci particolari;
C) – Spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno c) gite scolastiche senza pernottamento d) trasporto pubblico e) mensa;
D) – Spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
E) – Spese extra scolastiche che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo scuola;
b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
F) – Spese extrascolastiche che richiedono il preventivo accordo;
a) corsi di istruzione;
b) attività sportive, attività ricreative e ludiche pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby sitter);
c) viaggi e vacanze. Le spese straordinarie del tutto imprevedibili dovranno essere preventivamente concordate dai genitori, salva l'urgenza. Nel caso di anticipo integrale della spesa straordinaria da parte di un genitore, la stessa dovrà essere rimborsata al 50% da parte dell'altro genitore previa esibizione di idoneo giustificativo. Sono da ritenersi idonee anche le ricevute non fiscali, a condizione che contengano l'intestazione del beneficiario e la causale del pagamento. Il genitore che avrà anticipato dette spese, per ottenere il rimborso della sua quota, dovrà documentarle all'altro genitore;
non saranno rimborsabili le spese che richiedono il preventivo accordo effettuate in assenza di esso.
Per le spese che richiedono il preventivo accordo il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta ovvero entro cinque giorni da essa;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Sempre in via principale, in virtù dell'ammissione al gratuito patrocinio in favore della odierna ricorrente (Doc.8), Voglia liquidare, in favore della scrivente difesa i compensi spettanti come per legge, ai sensi del DM 55/2014 (Gazzetta Ufficiale n. 77 del 2/4/2014) integrato dal D. M. 37/18, dell'art. 82 D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, come da separata istanza. Con vittoria di spese.”
per il pubblico Ministero: “...senza opposizione all'accoglimento del ricorso …”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso in data 21.6.2023 chiedeva regolamentarsi le condizioni Parte_1 relative ad affidamento, collocazione regime di visite e mantenimento dei figli minori
(6 anni, essendo nato il 10.5.2018) e (2 anni, essendo nato il 9.9.2021), Per_1 Per_2 nati a seguito di convivenza more uxorio con ormai cessata. Controparte_1 Chiedeva, in particolare, l'affidamento in via esclusiva “rafforzata” dei figli minori, con regolamentazione del diritto di visita del padre subordinato alle valutazioni dei Servizi territorialmente competenti. Chiedeva, inoltre, che a carico del padre, a titolo di concorso al mantenimento dei figli, fosse posto un assegno di importo non inferiore ad € 500,00 mensili (oltre al 50% le spese straordinarie ed accessorie).
dr. A C 2
n. 1148/2023 R.G.A.C.C.
Non si costituiva in giudizio il resistente del quale, non essendosi Controparte_1 in precedenza provveduto, deve in questa sede esserne dichiarata la contumacia.
Disposta dal Tribunale la discussione orale della causa ex art. 473-bis.22, c.4 c.p.c. nelle forme di cui all'art. 127-ter c.p.c., parte ricorrente, unica costituita, rassegnava le proprie conclusioni con memoria di trattazione depositata entro il termine perentorio del
7.5.2024 ed il Tribunale, acquisite quelle del Pubblico Ministero, tratteneva la causa a riserva per la decisione del Collegio.
* * * * *
Osserva preliminarmente il Collegio come la mancata costituzione in giudizio del resistente (irreperibile e notificato ai sensi dell'art. 143 c.p.c.) in uno con gli elementi offerti dalla ricorrente, abbiano nei fatti ampiamente dimostrato la sostanziale assenza del padre dalla vita dei figli minori ed il suo attuale disinteresse per l'esercizio del ruolo e della funzione;
comportamenti, questi, già sottolineati dal Tribunale con l'ordinanza in data 28.11.2023 a seguito della quale sono stati adottati i provvedimenti temporanei ed urgenti di cui all'art. 473-bis.22, c.1 c.p.c
Ciò premesso deve essere evidenziato come parte ricorrente, già nel ricorso introduttivo, avesse lamentato maltrattamenti e comportamenti violenti patiti ad opera del resistente, sia in costanza di convivenza che successivamente alla separazione (tanto da pervenire all'applicazione nei confronti di quest'ultimo della misura cautelare del divieto di avvicinamento, disposto dal GIP presso il Tribunale di Imperia in data 7.9.2022) – e conseguentemente rimarcato l'oggettiva impossibilità di condivisione con l'altro genitore del ruolo e della funzione - avesse chiesto disporsi in proprio favore l'affidamento