Trib. Roma, sentenza 29/10/2024, n. 10835
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
IV SEZIONE LAVORO
Il Giudice, Dott. G P, all'udienza del 29 ottobre 2024, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 14152/2023, vertente:
TRA
rappresentato e difeso dagli avv. ti A M, M L e M Parte_1
S giusta procura speciale in atti.
RICORRENTE
E
Controparte_1
CONVENUTO-CONTUMACE
Conclusioni: come da ricorso e note autorizzate.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Con ricorso depositato in via telematica il si è rivolto a questo Tribunale, in Parte_2
funzione di Giudice del lavoro, esponendo che:
- dal 6 aprile 2018 al 9 ottobre 2019, data in cui era stato licenziato verbalmente e senza preavviso, aveva lavorato in via continuativa alle dipendenze di titolare delle ditta Controparte_1 individuale “Romaetravel”, avente ad oggetto il noleggio di autovetture da rimessa con conducente;
-aveva espletato mansioni di conducente prelevando i turisti indicatigli dalla Romaetravel presso gli aeroporti, le stazioni ferroviarie e i porti marittimi ed accompagnandoli in hotel a Roma o presso altre città d'arte, ubicate anche in Regioni limitrofe, come Toscana o Lazio;
-di regola iniziava a prestare servizio alle 5.00 del mattino e rientrava presso la sede della ditta non prima delle 19.00, dovendo, quindi provvedere alla pulizia ed alla igienizzazione del messo, in previsione della successiva giornata lavorativa;
-aveva sempre operato seconde le direttive impartitegli dal titolare dell'impresa ovvero dalla moglie
e dalle impiegate amministrative e , che provvedevano ad Pt_3 Per_1 Persona_2
organizzare il lavoro indicando i clienti da accompagnare, dove prelevarli, le giornate lavorative e
1
quelle di riposo, le prestazioni aggiuntive da eseguire, nonché a controllare il rispetto della puntualità negli appuntamenti con i clienti;
- nel corso del rapporto non solo non aveva mai fruito di ferie ma neppure di un'equa alternanza tra giorni di lavoro e giorni di riposo, lavorando anche nei fine settimana, domeniche comprese;
-sebbene avesse lavorato in via continuativa nell'arco temporale anzidetto, il rapporto era stato regolarizzato con un contratto di lavoro intermittente per i periodi dal 6 aprile 2018 al 6 ottobre
2018 e dal 20 dicembre 2018 al 20 giugno 2019, con proroga al 20 novembre 2019, che non gli era stato mai né esibito né consegnato, al pari della Valutazione dei Rischi che la legge prescriveva quale condizione imprescindibile per la stipulazione di un siffatto contratto.
Tanto premesso, ha dedotto che il rapporto intercorso tra le parti aveva natura subordinata, come, tra l'altro, accertato dall'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Roma, che aveva pure acclarato il diritto esso ricorrente ad essere inquadrato nella 1 Categoria del CCNL Terziario;
che era pertanto creditore della complessiva somma di € 13.707,06, di cui € 2.250,00 a titolo di ratei 13, € 1.677,00
a titolo di tfr, € 2.340,00 a titolo di indennità per ferie non godute, € 1.560,00 per “mancato pagamento malattia” ed € 5.880,06 per mancata pagamento assegni per il nucleo familiare, oltre accessori.
Non si è costituito il convenuto , sebbene ritualmente evocato in giudizio con atto Controparte_1
notificato mezzo pec.
Espletato l'interrogatorio formale del convenuto, escusso uno dei testi messi, avendo parte ricorrente rinunciato all'udizione dell'altro, acquisite note autorizzate, all'odierna udienza, all'esito della discussione orale, la causa è stata decisa ai sensi dell'art. 429, comma 1, c.p.c.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
IV SEZIONE LAVORO
Il Giudice, Dott. G P, all'udienza del 29 ottobre 2024, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 14152/2023, vertente:
TRA
rappresentato e difeso dagli avv. ti A M, M L e M Parte_1
S giusta procura speciale in atti.
RICORRENTE
E
Controparte_1
CONVENUTO-CONTUMACE
Conclusioni: come da ricorso e note autorizzate.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Con ricorso depositato in via telematica il si è rivolto a questo Tribunale, in Parte_2
funzione di Giudice del lavoro, esponendo che:
- dal 6 aprile 2018 al 9 ottobre 2019, data in cui era stato licenziato verbalmente e senza preavviso, aveva lavorato in via continuativa alle dipendenze di titolare delle ditta Controparte_1 individuale “Romaetravel”, avente ad oggetto il noleggio di autovetture da rimessa con conducente;
-aveva espletato mansioni di conducente prelevando i turisti indicatigli dalla Romaetravel presso gli aeroporti, le stazioni ferroviarie e i porti marittimi ed accompagnandoli in hotel a Roma o presso altre città d'arte, ubicate anche in Regioni limitrofe, come Toscana o Lazio;
-di regola iniziava a prestare servizio alle 5.00 del mattino e rientrava presso la sede della ditta non prima delle 19.00, dovendo, quindi provvedere alla pulizia ed alla igienizzazione del messo, in previsione della successiva giornata lavorativa;
-aveva sempre operato seconde le direttive impartitegli dal titolare dell'impresa ovvero dalla moglie
e dalle impiegate amministrative e , che provvedevano ad Pt_3 Per_1 Persona_2
organizzare il lavoro indicando i clienti da accompagnare, dove prelevarli, le giornate lavorative e
1
quelle di riposo, le prestazioni aggiuntive da eseguire, nonché a controllare il rispetto della puntualità negli appuntamenti con i clienti;
- nel corso del rapporto non solo non aveva mai fruito di ferie ma neppure di un'equa alternanza tra giorni di lavoro e giorni di riposo, lavorando anche nei fine settimana, domeniche comprese;
-sebbene avesse lavorato in via continuativa nell'arco temporale anzidetto, il rapporto era stato regolarizzato con un contratto di lavoro intermittente per i periodi dal 6 aprile 2018 al 6 ottobre
2018 e dal 20 dicembre 2018 al 20 giugno 2019, con proroga al 20 novembre 2019, che non gli era stato mai né esibito né consegnato, al pari della Valutazione dei Rischi che la legge prescriveva quale condizione imprescindibile per la stipulazione di un siffatto contratto.
Tanto premesso, ha dedotto che il rapporto intercorso tra le parti aveva natura subordinata, come, tra l'altro, accertato dall'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Roma, che aveva pure acclarato il diritto esso ricorrente ad essere inquadrato nella 1 Categoria del CCNL Terziario;
che era pertanto creditore della complessiva somma di € 13.707,06, di cui € 2.250,00 a titolo di ratei 13, € 1.677,00
a titolo di tfr, € 2.340,00 a titolo di indennità per ferie non godute, € 1.560,00 per “mancato pagamento malattia” ed € 5.880,06 per mancata pagamento assegni per il nucleo familiare, oltre accessori.
Non si è costituito il convenuto , sebbene ritualmente evocato in giudizio con atto Controparte_1
notificato mezzo pec.
Espletato l'interrogatorio formale del convenuto, escusso uno dei testi messi, avendo parte ricorrente rinunciato all'udizione dell'altro, acquisite note autorizzate, all'odierna udienza, all'esito della discussione orale, la causa è stata decisa ai sensi dell'art. 429, comma 1, c.p.c.
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