Trib. Foggia, sentenza 06/12/2024, n. 2834
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Foggia
Contenzioso - SECONDA SEZIONE
Il Tribunale di Foggia, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del GOP avv. Filomena Simone, ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5000 dell'anno 2023 R.G.
TRA
SS EL ([...]) e LI IR
([...]), elettivamente domiciliati a Foggia, presso e nello studio dell'avv. Pierangelo Procaccio che li rappresenta e difende giusta procura in atti;
opponenti
E
LI IA FE (GLNMFL69S5411581), elettivamente domiciliata a
Foggia, presso e nello studio dell'avv. Jessica Felicia Pia Capodaglio che la rappresenta
e difende giusta procura in atti;
altra opponente
CONTRO
YODA SPV s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, p.i.: 05111630264, rappresentata da INTRUM ITALY s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, c.f.: 10311000961, elettivamente domiciliata in Foggia, presso e nello studio dell'avv. Roberto Caso, rappresentata e difesa congiuntamente e disgiuntamente dall'avv. Antonio Schiavone e dall'avv. Giulia Galati giusta procura in atti;
opposte
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale di udienza odierna.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nei limiti di quanto strettamente rileva ai fini della dovuta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione in termini succinti ed essenziali (artt. 132
c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
I - Con atto di citazione ritualmente notificato, SS EL,
LI IR e LI IA FE hanno evocato in giudizio YODA
SPV s.l., rappresentata da INTRUM ITALY s.p.a., al fine di ottenere la revoca del decreto ingiuntivo n. 1126/2023, emesso dal Tribunale di Foggia il 24.07.2023, nel procedimento n. 3661/2023 R.G. con il quale è stato loro ingiunto, quali garanti di
Agata S.R.L. in liquidazione, di pagare la somma di €. 35.647,39, oltre interessi e spese,
a titolo di residuo non pagato dalla società debitrice a AN Apulia s.p.a.
Hanno censurato il predetto decreto ingiuntivo: a) preliminarmente, per difetto di legittimazione attiva di YODA SPV s.r.l. e perché INTRUM ITALY s.p.a., rappresentante di YODA SPV s.r.l., non è legittimata a riscuotere crediti, non essendo iscritta all'albo di cui all'art. 106 TUB;
c) nel merito, per mancanza di prova del credito
e per nullità delle fideiussioni. Hanno chiesto la revoca del decreto ingiuntivo opposto, con vittoria di spese e competenze di lite.
Con comparsa ritualmente depositata si è costituita in giudizio YODA SPV s.r.l., rappresentata da INTRUM ITALY s.p.a., contestando integralmente quanto addotto dagli opponenti e chiedendo, previa concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, nel merito, in via principale, il rigetto dell'opposizione, con conferma del decreto ingiuntivo opposto;
in subordine, in caso di sua revoca, condannare comunque gli opponenti al pagamento della somma di €. 35.647,39 o altra somma ritenuta di giustizia, oltre interessi. Con vittoria di spese e competenze di lite.
Rigettata la istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, riunito al presente procedimento, poiché più risalente, quello recante numero di R.G. 5001/2023 per ragioni di connessione oggettiva e parzialmente soggettiva e istruita documentalmente la causa, questa è stata rinviata alla odierna udienza per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., con assegnazione alle parti di un termine per il deposito di note conclusive.
pag. 2/9 II - Va, in primis, richiamata la nota regola distributiva dell'onere probatorio nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo, nel quale è il convenuto opposto ad assumere le vesti di attore in senso sostanziale, mentre l'opponente assume le vesti di convenuto in senso sostanziale. L'opposto deve, quindi, fornire la prova dei fatti costitutivi della propria creditoria azionata in via monitoria, mentre l'opponente ha
l'onere di contestare il diritto fatto valere, allegando i fatti estintivi o modificativi di tale diritto o l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda (cfr, ex multis, Cass.
Civ. Sez. II, n. 9233 del 12.07.2000).
A tale regola va associata quella, altrettanto pacifica in giurisprudenza, secondo cui, a seguito dell'opposizione a decreto ingiuntivo, si apre un ordinario giudizio di cognizione nel quale il giudice non deve limitarsi a stabilire se l'ingiunzione fu emessa legittimamente in relazione alle condizioni previste dalla legge per l'emanazione del provvedimento monitorio, ma deve accertare il fondamento della pretesa fatta valere col ricorso per ingiunzione (cfr, ex multis, Cass. n. 8954/2020).
Al fine di vagliare secondo un ordine logico-giuridico le censure mosse dagli opponenti al decreto ingiuntivo opposto, va esaminata, in primis, l'eccezione di difetto di legittimazione attiva di YODA SPV s.r.l.
Secondo un consolidato e condivisibile orientamento della Corte di Cassazione del quale l'adagio di seguito riportato rappresenta una delle tante testimonianze, “In caso di cessione in blocco dei crediti di una banca, ai sensi dell'art. 58 T.U.B., è sufficiente, allo scopo di dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, la produzione dell'avviso
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Foggia
Contenzioso - SECONDA SEZIONE
Il Tribunale di Foggia, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del GOP avv. Filomena Simone, ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5000 dell'anno 2023 R.G.
TRA
SS EL ([...]) e LI IR
([...]), elettivamente domiciliati a Foggia, presso e nello studio dell'avv. Pierangelo Procaccio che li rappresenta e difende giusta procura in atti;
opponenti
E
LI IA FE (GLNMFL69S5411581), elettivamente domiciliata a
Foggia, presso e nello studio dell'avv. Jessica Felicia Pia Capodaglio che la rappresenta
e difende giusta procura in atti;
altra opponente
CONTRO
YODA SPV s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, p.i.: 05111630264, rappresentata da INTRUM ITALY s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, c.f.: 10311000961, elettivamente domiciliata in Foggia, presso e nello studio dell'avv. Roberto Caso, rappresentata e difesa congiuntamente e disgiuntamente dall'avv. Antonio Schiavone e dall'avv. Giulia Galati giusta procura in atti;
opposte
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale di udienza odierna.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nei limiti di quanto strettamente rileva ai fini della dovuta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione in termini succinti ed essenziali (artt. 132
c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
I - Con atto di citazione ritualmente notificato, SS EL,
LI IR e LI IA FE hanno evocato in giudizio YODA
SPV s.l., rappresentata da INTRUM ITALY s.p.a., al fine di ottenere la revoca del decreto ingiuntivo n. 1126/2023, emesso dal Tribunale di Foggia il 24.07.2023, nel procedimento n. 3661/2023 R.G. con il quale è stato loro ingiunto, quali garanti di
Agata S.R.L. in liquidazione, di pagare la somma di €. 35.647,39, oltre interessi e spese,
a titolo di residuo non pagato dalla società debitrice a AN Apulia s.p.a.
Hanno censurato il predetto decreto ingiuntivo: a) preliminarmente, per difetto di legittimazione attiva di YODA SPV s.r.l. e perché INTRUM ITALY s.p.a., rappresentante di YODA SPV s.r.l., non è legittimata a riscuotere crediti, non essendo iscritta all'albo di cui all'art. 106 TUB;
c) nel merito, per mancanza di prova del credito
e per nullità delle fideiussioni. Hanno chiesto la revoca del decreto ingiuntivo opposto, con vittoria di spese e competenze di lite.
Con comparsa ritualmente depositata si è costituita in giudizio YODA SPV s.r.l., rappresentata da INTRUM ITALY s.p.a., contestando integralmente quanto addotto dagli opponenti e chiedendo, previa concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, nel merito, in via principale, il rigetto dell'opposizione, con conferma del decreto ingiuntivo opposto;
in subordine, in caso di sua revoca, condannare comunque gli opponenti al pagamento della somma di €. 35.647,39 o altra somma ritenuta di giustizia, oltre interessi. Con vittoria di spese e competenze di lite.
Rigettata la istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, riunito al presente procedimento, poiché più risalente, quello recante numero di R.G. 5001/2023 per ragioni di connessione oggettiva e parzialmente soggettiva e istruita documentalmente la causa, questa è stata rinviata alla odierna udienza per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., con assegnazione alle parti di un termine per il deposito di note conclusive.
pag. 2/9 II - Va, in primis, richiamata la nota regola distributiva dell'onere probatorio nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo, nel quale è il convenuto opposto ad assumere le vesti di attore in senso sostanziale, mentre l'opponente assume le vesti di convenuto in senso sostanziale. L'opposto deve, quindi, fornire la prova dei fatti costitutivi della propria creditoria azionata in via monitoria, mentre l'opponente ha
l'onere di contestare il diritto fatto valere, allegando i fatti estintivi o modificativi di tale diritto o l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda (cfr, ex multis, Cass.
Civ. Sez. II, n. 9233 del 12.07.2000).
A tale regola va associata quella, altrettanto pacifica in giurisprudenza, secondo cui, a seguito dell'opposizione a decreto ingiuntivo, si apre un ordinario giudizio di cognizione nel quale il giudice non deve limitarsi a stabilire se l'ingiunzione fu emessa legittimamente in relazione alle condizioni previste dalla legge per l'emanazione del provvedimento monitorio, ma deve accertare il fondamento della pretesa fatta valere col ricorso per ingiunzione (cfr, ex multis, Cass. n. 8954/2020).
Al fine di vagliare secondo un ordine logico-giuridico le censure mosse dagli opponenti al decreto ingiuntivo opposto, va esaminata, in primis, l'eccezione di difetto di legittimazione attiva di YODA SPV s.r.l.
Secondo un consolidato e condivisibile orientamento della Corte di Cassazione del quale l'adagio di seguito riportato rappresenta una delle tante testimonianze, “In caso di cessione in blocco dei crediti di una banca, ai sensi dell'art. 58 T.U.B., è sufficiente, allo scopo di dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, la produzione dell'avviso
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