Trib. Bologna, sentenza 08/01/2025, n. 1556

TRIB Bologna
Sentenza
8 gennaio 2025
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TRIB Bologna
Sentenza
8 gennaio 2025

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Bologna, sentenza 08/01/2025, n. 1556
Giurisdizione : Trib. Bologna
Numero : 1556
Data del deposito : 8 gennaio 2025

Testo completo

N. R.G. 1187/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di BOLOGNA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Maurizio Marchesini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 1187/2023 promossa da:
FA CI (C.F. [...]), con il patrocinio dell'avv. MARANESI ALESSANDRO e dell'avv. MONESI SIMONE ([...]) ;
, elettivamente domiciliato in VIA RIALTO N. 4 40124 BOLOGNA presso il difensore avv. MARANESI ALESSANDRO
ATTORE
Contro
EG ITALIA S.P.A. (C.F. 09964350962), con il patrocinio dell'avv. MORPURGO CLAUDIO e dell'avv. PAGLIA ANDREA TOMMASO ([...]) VIA VIA DURINI N. 20 20122 MILANO e dell'Avv.to MENICATTI ANNA ([...]) via DURINI 20 MILANO, elettivamente domiciliato in VIA DURINI 20 20122 MILANO presso il difensore avv. MORPURGO
CLAUDIO
CONVENUTO
CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. con istanza di riunione ex art. 274 c.p.c. depositato in data 14/06/2023, CI AN conveniva in giudizio EG ITALIA S.P.A. (in seguito indicata come “EG”) dinanzi al Tribunale di Bologna in composizione monocratica, in funzione di Giudice del lavoro, per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: NEL RITO, IN VIA PRELIMINARE
- CHIEDE DISPORSI LA RIUNIONE per connessione soggettiva e parzialmente oggettiva del presente giudizio con il giudizio pendente innanzi a questo Ill.mo
pagina 1 di 10 Tribunale di Bologna-Sez. Lavoro, rubricato al n. 474/2023 di R.G.L. (Giudice designato, Dott. Maurizio Marchesini, prima udienza di comparizione 19.7.2023), nonché per ragioni di economicità di giudizio.
NEL MERITO, IN VIA PRINCIPALE
- DICHIARARE, per i motivi esposti nel presente ricorso, la NULLITÀ, l'ILLEGITTIMITÀ e l'INEFFICACIA del provvedimento disciplinare della multa nella misura corrispondente all'importo di € 96,20 pari a quattro (4) ore della normale retribuzione irrogato in data 3.5.2023 nei confronti del Signor AN CI da EG LI SP e di ogni provvedimento consequenziale e, per l'effetto, DICHIARARE TENUTA e CONDANNARE EG LI S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Roma, al Viale Alexandre Gustave Eiffel n. 13 (P.IVA e C.F. 09964350962), all'obbligo di pagare al Signor AN CI l'importo di € 96,20, corrispondente a quattro (4) ore della normale retribuzione, oltre rivalutazione e interessi legali maturati e maturandi dalla data della decurtazione sino alla data di versamento.
- ACCERTARE E DICHIARARE l'abuso del potere disciplinare del Datore di lavoro e l'illegittimità della condotta tenuta da quest'ultimo, in quanto discriminatoria, punitiva e vessatoria nei confronti del Signor AN CI e, per l'effetto, CONDANNARE EG LI S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Roma, al Viale Alexandre Gustave Eiffel n. 13 (P.IVA e C.F. 09964350962), al risarcimento di tutti i danni non patrimoniali patiti e patiendi dal Signor AN CI a seguito del provvedimento disciplinare della multa nella misura corrispondente all'importo di quattro (4) ore della normale retribuzione irrogato in data 3.5.2023, con liquidazione da effettuarsi in via equitativa da parte dell'Ill.mo Giudicante;

- DICHIARARE TENUTA e CONDANNARE EG LI S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Roma, al Viale Alexandre Gustave Eiffel n. 13 (P.IVA e C.F. 09964350962), al pagamento in favore del Signor AN CI dell'importo pari a 2.824,44, a saldo delle note spese dei mesi di febbraio, marzo e aprile 2023, non corrisposto al ricorrente. Affermava di essere stato dipendente dal 17/01/1985 al 14/02/2018 di Esso LIna S.r.l. e, in seguito a cessione di ramo d'azienda, di essere divenuto dipendente dell'attuale datore di lavoro nonché resistente EG, la quale svolgeva attività di commercio di prodotti carbo-lubrificanti e petroliferi, oltre all'attività di ristorazione e commercio di alimentari e bevande all'interno degli impianti di distribuzione del carburante. Affermava poi di svolgere attività di responsabile con mansione di Area Manager, dello sviluppo e del coordinamento delle operazioni finalizzate a migliorare le attività dei punti vendita, con applicazione del CCNL aziende del terziario della distribuzione e dei servizi, adibito, a partire dal 2008, e dunque precedentemente alla vendita di ramo d'azienda di cui sopra, alle predette mansioni nell'area territoriale relativa alla provincia di Bologna e della Romagna.
pagina 2 di 10
Riferiva che EG in data 21/02/2022 aveva comunicato al lavoratore a mezzo raccomandata A/R che, non avendo egli fornito la prova di aver adempiuto all'obbligo vaccinale, sarebbe stato considerato assente ingiustificato a far data dal 15/02/2022, e che non sarebbe stata erogata a suo favore alcuna retribuzione. Riferiva altresì che in data 12/03/2022, la Società datrice di lavoro aveva comunicato a mezzo raccomandata A/R al ricorrente, senza alcuna sorta di preavviso, un
provvedimento di missione temporanea, con cui il lavoratore veniva inviato in trasferta nel Sud della Sardegna, con decorrenza effettiva dell'entrata in servizio presso l'area commerciale sopra indicata a partire dal 16/06/2022, ferma la sospensione del rapporto di cui sopra sino al 15/06/2022. Rappresentava di aver agito, in data 29/03/2022, con ricorso in via d'urgenza ex art. 700 c.p.c. al Tribunale di Bologna, affinchè venissero privati di efficacia i provvedimenti di assenza ingiustificata e di invio in missione in Sardegna. Precisava che l'instaurato procedimento cautelare R.G.L. n. 583/2022 era stato definito con ordinanza di rigetto del ricorso del 10/06/2022, con la quale il Tribunale di Bologna in funzione di Giudice del Lavoro, aveva affermato tuttavia che “le spese processuali vengono compensate tra le parti, stante la complessità della problematica attinente al requisito fumus boni iuris del ricorrente, posto che la breve e sommaria istruttoria svolta, ha evidenziato che il posto di lavoro del ricorrente, è attualmente coperto da altro Area Manager della società convenuta, circostanza che rende incerto pronosticare che al termine della missione, al 31-12-2022, il ricorrente venga reintegrato nel posto di lavoro. Precisava poi che, nella pendenza del procedimento cautelare R.G.L. N°583/2022 di cui sopra, EG, nel maggio 2022, aveva sospeso temporaneamente il ricorrente dall'invio in missione in Sardegna e lo aveva adibito allo svolgimento di una serie di funzioni degradanti, quali fotografare stazioni di servizio, ritirare e consegnare magliette per gli addetti al bar delle stazioni di servizio, nonchè ritagliare le etichette dei prezzi da apporre ai generi alimentari del bar. Lamentava ancora di aver pertanto svolto la trasferta in Sardegna per il periodo indicato dalla Società, richiedendo poi al termine dell'attività assegnatagli in Sardegna, delle delucidazioni a EG in merito alla riassegnazione all'area di Bologna e Romagna, precedentemente di sua competenza.
Proseguiva affermando che la Società convenuta, in data 19/01/2023, aveva provveduto a riscontrare il lavoratore, informandolo che, con decorrenza dal 23/01/2023, “in occasione della riorganizzazione delle attività all'interno della Rete, Lei rivestirà il ruolo di Area Manager nell'area commerciale Nord – Est e, in particolare, nella zona di Bergamo – Monza Brianza – Milano. Le sue attività saranno sottoposte alla supervisione del Regional Manager per l'area Nord – Est (LO EL) a cui Lei dovrà riportare”. Lamentava che in seguito alla predetta comunicazione da parte della Società, lo stesso lavoratore si era trovato dunque costretto a percorrere oltre 500 km al giorno per svolgere la propria attività presso i punti vendita situati nelle province di Milano, Monza
pagina 3 di 10
e Bergamo, a differenza di tutti gli altri Colleghi che rivestivano il medesimo ruolo, motivo per cui in data 09/03/2023 aveva impugnato il provvedimento con ricorso ex art. 414 c.p.c., rubricato al R.G.L. N°474/2023, volto ad accertare la discriminatorietà e la vessatorietà della condotta posta in essere da EG
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