Trib. Parma, sentenza 21/11/2024, n. 915

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Parma, sentenza 21/11/2024, n. 915
Giurisdizione : Trib. Parma
Numero : 915
Data del deposito : 21 novembre 2024

Testo completo

R.G. 244/2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI PARMA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Parma, in funzione di giudice del lavoro, nella persona del giudice designato per la trattazione, dott.ssa I Z, nella causa iscritta al n.
244/2024 R.G., promossa da:
, rappresentata e difesa, giusta procura speciale apposta Parte_1
in calce al ricorso, dall'Avv.to M B del Foro di Cuneo, ed elettivamente domiciliata presso il relativo studio professionale, sito in Cuneo, Piazza Galimberti,
n. 13;

RICORRENTE contro
(P. IVA ), con sede legale in Pellegrino Parmense (PR), CP_1 P.IVA_1
Via Garibaldi n. 14, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura speciale apposta in calce alla memoria difensiva, dall'Avv.to
C A, ed elettivamente domiciliata presso il relativo studio professionale, sito in Parma, Borgo Bruno Longhi, n. 8;

RESISTENTE ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Svolgimento del processo.


1.1. Con ricorso depositato in data 11.03.2024 e ritualmente notificato, Parte_1
conveniva in giudizio la società esponendo: a) di essere
[...] CP_1
stata assunta dalla società convenuta avente quale oggetto sociale attività di “bar, caffè, ristorante, pizzeria nonché pasticceria (…)” che esercita presso la sede legale all'insegna Albergo Ristorante Pizzeria Sole e presso le unità locali di Salsomaggiore
Terme e Parma (doc.1 fasc. parte ricorrente) - con contratto a tempo determinato, decorrente dal 20.10.2023 al 31.12.2023, quale barista a tempo parziale orizzontale -
20 ore settimanali- IV° livello professionale, CCNL Commercio Pubblici Esercizi;
b) che, all'atto dell'assunzione, la lavoratrice non sottoscriveva alcun contratto;
c) che alla stessa veniva consegnata unicamente la ricevuta di invio documentazione all'Azienda Calabria Lavoro (docc. 2 fasc. parte ricorrente);
d) che la ricorrente, sin dall'origine del rapporto e senza soluzione di continuità in costanza del medesimo, era addetta: - alla preparazione di bevande calde e fredde, panini, semidolci e focacce;
- al servizio ai tavoli;
- alla cassa;
- alla sistemazione del locale a fine giornata ovvero pulizia/riordino strumenti e macchinari della cucina e del bar, pulizie/riordino locale, tavolini, sedie;
- saltuariamente alla chiusura cassa e locali a fine giornata;
e) che la ricorrente, sin dall'origine del rapporto e senza soluzione di continuità in costanza del medesimo, era impegnata: - dal lunedì al giovedì dalle ore
09:00 alle ore 16:00 e dalle ore 19:00 alle ore 21:/22:00;
- dal venerdì alla domenica dalle ore 09:00 alle ore 17:00 e dalle ore 19:00 alle ore 24:00;
f) che la ricorrente in data 31.12.2023 era impegnata ininterrottamente dalle ore 09:00 alle ore 05:00 del primo giorno dell'anno;
g) che la ricorrente si vedeva unicamente consegnare il prospetto paga relativo al mese di ottobre 2023 ed il prospetto paga relativo al mese dicembre 2023 e percepiva unicamente i seguenti importi netti: - € 271,43 in data

9.11.2023 a mezzo bonifico bancario con causale stipendio mese di ottobre;
- €
200,00 in data 21.11.2023 a mezzo bonifico bancario con causale acconto stipendio mese di novembre;
- € 200,00 in data 28.11.2023 a mezzo bonifico bancario con causale acconto stipendio mese di novembre;
- € 200,35 in data 7.12.2023 a mezzo
bonifico bancario con causale saldo stipendio mese di novembre;
- € 700,00 in data

8.1.2024 a mezzo bonifico bancario con causale stipendio mese di dicembre e tredicesima 2023 (docc.

4-6 fasc. parte ricorrente);
h) che la ricorrente dall'1.1.2024 al 7.1.2024 veniva demandata a prestare le mansioni per le quali era stata assunta presso la nuova unità locale della convenuta in Parma, Via Cairoli n. 6 all'insegna
“Caffè Chagall”, con un impegno dalle ore 10:00 alle ore 18:00;
i) che, in data
7.1.2024, a fine giornata lavorativa e dopo l'ennesima richiesta di venire correttamente retribuita, veniva invitata dalla Signora a non ripresentarsi Pt_2
più al lavoro;
l) che la ricorrente, in data 20.2.2024, a mezzo dell'Ufficio Vertenze
C.I.S.L. Mondovì, impugnava il contratto a tempo determinato decorrente dal
20.10.2023, il patito licenziamento e richiedeva alla convenuta il pagamento di differenze retributive, spettanze di fine rapporto e maturato trattamento di fine rapporto (doc. 7 fasc. parte ricorrente).
Poste tali premesse fattuali, deducendo la nullità del contratto a termine per mancanza di forma scritta nonché l'inefficacia del licenziamento perché intimato verbalmente, chiedeva, anzitutto, che venisse dichiarato sussistente tra le parti un rapporto di lavoro a tempo indeterminato sin dal 20.10.2023, con condanna della convenuta alla reintegrazione della lavoratrice nel posto di lavoro nonché al risarcimento del danno pari a tutte le retribuzioni dovute dalla data del licenziamento fino all'effettiva riammissione in servizio, nonché al versamento dei relativi contributi.
Chiedeva, altresì, la condanna della società convenuta alla corresponsione di una somma pari ad euro 6.835,70 a titolo di differenze retributive per lavoro ordinario, lavoro supplementare e straordinario, tredicesima e quattordicesima mensilità, ferie e festività, nonché TFR, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali.
Tanto premesso ed esposto, parte ricorrente instava per l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
nel merito:
. previi tutti gli accertamenti di diritto e di fatto del caso;
. previo accertamento che il contratto a tempo determinato in esame non è statostipulato in forma scritta, dichiarare l'inefficacia del termine stesso e conseguentemente dichiararne la trasformazione in contratto a tempo indeterminato dalla data di inizio del rapporto - 20.10.2023;

. dichiararsi l'inefficacia del licenziamento orale intimato alla Ricorrente in data
7.1.2024, con ogni conseguenza di cui all'art. 2 del D. Lgs. n. 23/2015;

. dichiararsi tenuta e quindi condannarsi parte convenuta Codice CP_1
Iva , in persona legale rappresentante pro tempore PartitaIVA_2 P.IVA_1
amministratrice unica , con sede in (43047) Controparte_2
PELLEGRINO PARMENSE (PR), Via Garibaldi n. 14, al pagamento in favore della
Ricorrente, per i titoli di narrativa come analiticamente riportati nei conteggi prodotti redatti dall , dell'importo lordo complessivo Controparte_3
di € 6.835,70 ( ), o quello veriore Email_1
accertando, oltre interessi e rivalutazione sulla somma rivalutata dal sorgere dei singoli crediti sino al saldo se del caso ai sensi dell'articolo 36 Cost.”.

1.2. Con memoria difensiva depositata in data 24.06.2024 si costituiva tardivamente in giudizio la società convenuta, contestando la fondatezza delle pretese attoree ed instando per la reiezione del ricorso.

1.3. La causa veniva istruita alla stregua della documentazione versata in atti dalle parti nonché delle risultanze dell'istruttoria orale.

1.4. All'udienza del 21.11.2024, il Giudice invitava i procuratori delle parti alla discussione e - sulle conclusioni da queste rassegnate come in atti – decideva la causa dando lettura del dispositivo della sentenza nonché delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ex art. 429 c.p.c..


2. I motivi della decisione


2.1. Il ricorso è fondato e deve essere, dunque, rigettato per le motivazioni che si andranno ad esporre.


2.2. Esaminando partitamente le doglianze prospettate nel ricorso, viene in rilievo innanzitutto l'impugnativa del contratto “a termine” asseritamente concluso tra le parti il 20.10.2020.
Com'è noto, l'apposizione di un termine al contratto di lavoro, ai sensi dell'art. 1 del
D.Lgs. n. 368 del 2001
, deve avvenire mediante forma scritta prevista ad substantiam;
motivo per cui condicio sine qua non per la legittimità e, ancor prima, per l'esistenza stessa di un contratto di lavoro a tempo determinato è il rispetto della forma scritta, in conformità al principio generale in base al quale il rapporto di lavoro subordinato è normalmente a tempo indeterminato, costituendo l'apposizione del termine un'ipotesi derogatoria.
Più specificamente, la forma scritta ad substantiam è richiesta ai fini dell'efficacia della clausola di durata apposta al contratto, e la violazione di tale requisito comporta la nullità del termine fissato.
Ne consegue che la clausola appositiva del termine presuppone la sottoscrizione del contratto da parte del prestatore prima dell'inizio della prestazione lavorativa, senza che ciò possa essere provato con mezzi diversi dall'esibizione del documento scritto.
È, dunque, assolutamente pacifico che le condizioni di legittimità del contratto a tempo determinato sono: a) il rispetto della forma scritta della clausola appositiva del termine, che non può essere provata per testi (cfr. Cassazione, n. 13393/2017);
b)
l'avvenuta sottoscrizione del contratto da parte del lavoratore prima dell'inizio della prestazione (cfr. Cassazione, n. 4418/2016).
La conferma di tale assetto si rinviene anche nelle norme successive (ratione temporis applicabili), che ribadiscono la necessità della forma scritta per la stipula del contratto di lavoro subordinato a tempo determinato (art. 19, co. 4, D.Lgs. n. 81 del
2015
), stabilendo, altresì, che, in caso di violazione delle prescrizioni sulla forma scritta, il contratto si reputa stipulato sin dall'inizio a tempo indeterminato: è quanto deriva dalla previsione secondo cui l'apposizione del termine è priva di effetto se non risulta da atto scritto (art. 19, co. 4, cit.).
Nel caso in esame, il datore di lavoro convenuto (sul quale gravava il relativo onere e che si è peraltro costituto tardivamente in giudizio) non ha prodotto in giudizio il contratto di lavoro stipulato tra le parti il 20.10.2023;
non vi è prova, quindi, che il contratto asseritamente “a termine” sia mai stato sottoscritto dalla , e che Pt_1
questi abbia accettato la prevista durata limitata del rapporto.
Pertanto, in assenza di forma scritta (ai sensi dell'art. 19 D.Lgs. n. 81 del 2015),
l'apposizione del termine non può ritenersi efficace e la clausola appositiva del termine dev'essere
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