Trib. Tempio Pausania, sentenza 16/01/2025, n. 29

TRIB Tempio Pausania
Sentenza
16 gennaio 2025
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TRIB Tempio Pausania
Sentenza
16 gennaio 2025

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Tempio Pausania, sentenza 16/01/2025, n. 29
Giurisdizione : Trib. Tempio Pausania
Numero : 29
Data del deposito : 16 gennaio 2025

Testo completo


TRIBUNALE DI TEMPIO PAUSANIA

Il Tribunale di Tempio Pausania, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott. Alessandro Di Giacomo Presidente
dott. Claudio Cozzella Giudice
dott.ssa Micol Menconi Giudice

ha pronunciato la seguente
SENTENZA

nel procedimento per la separazione giudiziale iscritto al n. 524 del 2024 R.G. a seguito del ricorso depositato da (C.F. ) nei confronti di Parte_1 C.F._1
(C.F. ), nell'ambito del quale le parti hanno chiesto Controparte_1 CodiceFiscale_2 consensualmente la pronuncia della separazione in relazione al matrimonio contratto in Olbia il
24.12.2015, dal quale è nata, il 4.5.2013, la figlia alle seguenti Per_1

CONDIZIONI
1) Dichiarare la separazione dei coniugi i quali vivranno separati con l'obbligo del reciproco e mutuo rispetto;

2) Porre a carico del sig. per il mantenimento della figlia minore Controparte_1 [...]
l'importo mensile di €. 200,00 da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat come Per_2 per legge e da corrispondersi in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese mediante bonifico;

3) Ciascuno dei coniugi provvederà autonomamente al proprio mantenimento;

4) La sig.ra manterrà la propria residenza presso la casa dalla stessa Parte_1 sempre detenuta in locazione e poi divenuta casa coniugale affinchè possa abitarci unitamente alla figlia;

5) Il sig. sposterà immediatamente la propria residenza presso altra abitazione dandone CP_1 comunicazione alla sig.ra Pt_1
6) Entrambi i coniugi dovranno comunicare eventuali variazioni di domicilio e/o residenza;

7) Disporre l'affidamento condiviso della figlia con allocazione prevalente con la Persona_2 madre;

8) I genitori continueranno ad esercitare sulle medesime la responsabilità genitoriale, adottando sempre consensualmente le decisioni di maggior interesse per la figlia e concordando le scelte educative e scolastiche, le cure mediche, l'eventuale indirizzo religioso, la partecipazione alle attività formative extrascolastiche, viaggi
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