Trib. Roma, sentenza 17/01/2024, n. 411

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Roma, sentenza 17/01/2024, n. 411
Giurisdizione : Trib. Roma
Numero : 411
Data del deposito : 17 gennaio 2024

Testo completo

R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA Sezione Lavoro
RG 11974/2023
Il Giudice designato, dr.ssa Maria Lucia Frate
nella causa
T R A
ENIT – Agenzia Nazionale del Turismo
(Avvocatura Generale dello Stato)
ricorrente
E
I.N.P.S., in persona del Presidente e legale rappresentante pro-tempore, con sede in Roma, via Ciro il Grande 21
(avvocato Massimiliano Morelli)
resistente
all'esito dell'udienza del 16-1-2024, sostituita da note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha depositato la presente sentenza
DISPOSITIVO
Rigetta la domanda.
Liquida le spese di lite in complessivi euro 6000,00 spese generali nella misura del 15%, iva e cpa.
Roma, 17-1-2024
Il giudice
Conclusioni delle parti
Come in atti
Ragioni della decisione

Con ricorso iscritto in data 6-4-2023 la parte ricorrente in epigrafe ha convenuto in giudizio innanzi l'intestato Tribunale l'Inps e premesso: che
l'ENIT, Agenzia Nazionale del Turismo, è stata trasformata da ente pubblico non economico in ente pubblico economico ai sensi dell'art. 16, comma 1 del
Decreto-legge 31/05/2014 n. 83
, convertito, con modificazioni nella legge
29/07/2014 n. 106;
che l'art. 16, comma 9 del citato decreto ha previsto espressamente per il personale in servizio a tempo determinato presso Enit la facoltà di optare per la permanenza in quest'ultimo ovvero di transitare presso altre pubbliche amministrazioni previa emanazione di apposito decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione;
che lo Statuto di Enit, approvato con DPCM 21/5/2015, all'art. 13 ha previsto testualmente: i) per i dipendenti assunti successivamente alla trasformazione di Enit in ente pubblico economico, l'iscrizione ad assicurazione obbligatoria gestita dall'Inps ed il diritto al trattamento di fine rapporto ai sensi dell'art.
21120 c.c.;
ii) per i dipendenti che all'atto della trasformazione non abbiano esercitato opzione per il regime pensionistico sub i), il mantenimento del
regime pensionistico di provenienza e quello relativo all'indennità di buonuscita secondo le regole vigenti per il personale delle pubbliche amministrazioni;
iii) per il personale in mobilità, la possibilità di essere utilizzato, se in possesso degli idonei requisiti e su richiesta di Enit, dal nuovo ente per un periodo non superiore ai sei mesi dalla data di messa in mobilità
e comunque non oltre la collocazione dello stesso personale presso altre
PPAA;
che per i dipendenti assunti successivamente alla trasformazione, Enit ha applicato il CCNL
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